Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5965/2023 proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. ; COGNOME, in persona del AVV_NOTAIO p.t.;
-intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Siracusa, depositata il 31.08.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 2022 il Giudice di pace di Siracusa rigettava l’opposizione a decreto d’espulsione proposta da NOME,
osservando che: dall’atto impugnato emergeva che lo straniero era stato espulso poiché a suo carico risultavano vari precedenti penali, ed era stato già espulso il 29.7.21 dal AVV_NOTAIO di Siracusa; da tali precedenti si desumeva la pericolosità sociale de ll’istante, rientrando nell’ambito di una RAGIONE_SOCIALEe categorie di cui all’art. 1, d.lgs. 159/2011, riguardo alle persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; le eccezioni sollevate dal ricorrente erano infondate, in ordine alle condotte meritorie che avrebbe tenuto; non era comunque contestabile l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa pericolosità effettuata dal AVV_NOTAIO, al più disapplicabile nel caso in cui quest’ultimo non avesse considerato -come nella specie – fatti rilevanti.
Lo straniero ricorre in cassazione con due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura non svolgono difese.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.2, lett. c), d.lgs. n. 286/98, 1, d.lgs. 159/2011, 19, c.1.1, d.lgs. 286/98, per aver il Giudice di pace erroneamente affermato che: la valutazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale era demandata al AVV_NOTAIO, e sarebbe insindacabile da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso giudice, considerando che il predetto art. 13 p revede che sia quest’ultimo ad accertare se ricorrono i presupposti prescritti dalla norma; per avere affermato che la pericolosità sociale è deducibile automaticamente dai precedenti penali e di polizia, omettendo di valutare gli altri elementi acquisiti agli atti e, segnatamente, la produzione comprovante la presenza in Italia del ricorrente dal 2011, con lo svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2019 sino al 2021, nonché la disponibilità di un alloggio.
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per aver il Giudice di pace omesso l’esame RAGIONE_SOCIALEe circostanze allegate e RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta, comprovante il suo inserimento socio-
lavorativo, con riguardo ai contratti di lavoro e al contratto di locazione di una abitazione, fatti incompatibili con la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Ai s ensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 3 c.p.c., p er soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione RAGIONE_SOCIALEa controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., n. 24432/2020).
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa vicenda “sub iudice” posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEe critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. L’inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenutoforma stabiliti dai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c. (Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass., n.4300/2023).
Nel caso di specie, manca del tutto l’indicazione dei fatti di causa, al di là di un laconico riferimento ad un provvedimento prefettizio di espulsione ed uno del Questore di allontanamento, per cui nulla si sa sulla vicenda sostanziale, sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, sulle tesi difensive RAGIONE_SOCIALEe parti.
Né può supplire a tali omissioni il fatto che le vicende di causa siano richiamate indirettamente -ma in modo del tutto parziale e generico – attraverso la formulazione dei motivi di ricorso. Invero, come detto, deve escludersi che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. cit., n. 24432/2020).
Nulla per le spese, considerata la mancata difesa RAGIONE_SOCIALEe parti intimate.
La causa risulta esenta dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.