Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6292 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27687 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 80224030587)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Bari n. 1327/2022, pubblicata in data 14 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
28 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE, cui è poi subentrata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ha pignorato, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i
Oggetto:
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 28/02/2024 C.C.
R.G. n. 27687/2022
Rep.
crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, fino a concorrenza dell’importo di € 104.187,63, oltre accessori.
La società debitrice, premesso che l’atto di pignoramento non le sarebbe mai stato notificato e che aveva avuto conoscenza della procedura solo in virtù di quanto comunicatole dalla banca terza pignorata, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
Secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, il Tribunale di Trani « rigettava l’opposizione per difetto di giurisdizione e dichiarava la cessazione della materia del contendere con condanna della RAGIONE_SOCIALE, alle spese di giudizio ».
La Corte d’a ppello di Bari ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso.
Esso non rispetta, infatti, il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. , e tale lacuna preclude, nella stessa impossibilità di individuare gli esatti termini della controversia, anche la disamina di ogni altra preliminare questione, tra cui quella sull’integrità originaria del contraddittorio.
1.1 Il requisito in esame è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria RAGIONE_SOCIALE reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALE eccezioni, RAGIONE_SOCIALE difese e RAGIONE_SOCIALE deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
1.2 Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
La società ricorrente si limita a richiamare le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di merito instaurato a seguito della fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione, ma non richiama in modo adeguato il contenuto di tale atto (e, prima ancora, del ricorso avanzato in sede esecutiva, fatta eccezione per l’allegazione dell’omessa notificazione dell’atto di pignoramento), con la precisa indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base dell’opposizione, che assume proposta sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quindi in tesi relativa sia a mere irregolarità formali della procedura esecutiva, sia allo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione.
Neanche è richiamato in modo adeguato il contenuto RAGIONE_SOCIALE difese svolte dall’agente della riscossione in ordine a ciascuna RAGIONE_SOCIALE ragioni di opposizione e, tanto meno, il contenuto e le motivazioni alla base della decisione di primo grado, di cui è richiamato esclusivamente per sintesi il dispositivo (peraltro di contenuto apparentemente contraddittorio o, quanto meno, di per sé non comprensibile senza un adeguato richiamo della relativa motivazione, facendo esso riferimento al tempo stesso alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed al rigetto dell’opposizione, che sono esiti di regola non compatibili). Né viene adeguatamente richiamato il contenuto dell’atto di appello, con le specifiche censure avanzate in relazione alla predetta decisione di primo grado (limitandosi la ricorrente ad affermare, in proposito, del tutto genericamente, che aveva lamentato « la errata valutazione da parte del giudice di primo grado ») e le difese svolte in proposito dalla parte appellata (limitandosi la ricorrente ad affermare in proposito, ancora genericamente, che questa aveva chiesto il rigetto del gravame).
1.3 Le indicate lacune espositive, che certamente non consentono alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, onde poter
correttamente valutare le censure formulate con il ricorso avverso la decisione impugnata, non possono ritenersi superabili neanche in base al contenuto espositivo dell’unico motivo del ricorso e, in realtà, neanche sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza impugnata.
Non è possibile, pertanto, accedere al merito del ricorso, che è da ritenere in radice inammissibile.
1.4 Va, in particolare, rilevato che, ai fini dell’esito del ricorso, sarebbe stato, tra l’altro, necessario anche tener conto dell’inammissibilità dell’appello avverso le decisioni sulle ragioni di opposizione avanzate ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (tra cui certamente quella relativa alla mancata notificazione dell’atto di pignoramento), fatta salva l’eventuale applicazione del cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, che però non è possibile valutare, in mancanza dei necessari elementi dello svolgimento del fatto processuale, non richiamati nel ricorso.
Per le questioni qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., d’altronde, le lacune espositive sono così manifeste da impedire in radice ogni possibile valutazione del merito del ricorso, anche tenuto conto del fatto che, nella stessa sentenza impugnata, si afferma che « l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE verte, esclusivamente, sulla ritenuta insussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in merito alla regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottostanti i pignoramenti », con il che sembrerebbe, in realtà, farsi riferimento ad una ragione di opposizione attinente alla regolarità formale della procedura di riscossione e non ad una contestazione relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata.
1.5 In definitiva, nella descritta situazione, la Corte ritiene che le gravi lacune espositive del ricorso impediscano una corretta valutazione degli stessi presupposti processuali del presente
giudizio, oltre che RAGIONE_SOCIALE censure poste a fondamento dell’impugnazione e, di conseguenza, escludano la possibilità di pervenire all’esame del merito di quest’ultima, imponendo la pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità della stessa
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-