Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19110/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ avv. NOME COGNOME (C.F CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE PREFETTURA DI NUORO
– intimate –
avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 119 del 6/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione avverso due cartelle di pagamento notificate il 13-14/6/2016 dall ‘ agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE (poi, RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) recanti crediti fondati su ordinanze-ingiunzioni della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; eccepiva, tra l ‘ altro, l ‘ omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa creditoria;
-instaurato il contraddittorio con l ‘ agente della riscossione e l ‘ ente impositore, il Giudice di Pace di Lanusei, con la sentenza n. 59 del 29/8/2018, respingeva l ‘ opposizione;
–NOME COGNOME impugnava la decisione con appello;
-il Tribunale di Lanusei, con la sentenza n. 119 del 6/6/2023, rigettava l ‘ impugnazione e condannava l ‘ appellante a rifondere le spese di lite di ciascun appellato;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso – può prescindersi dalla verifica della ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazioni eseguite nei confronti degli intimati (pur risultando evidente l ‘ invalidità di quella destinata all ‘ Avvocatura Distrettuale di Cagliari, anziché all ‘ Avvocatura Generale dello Stato);
-il ricorso introduttivo, complessivamente esaminato, presenta lacune così gravi da determinarne l ‘ inammissibilità per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.;
-come statuito numerose volte da questa Corte, «Il disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla RAGIONE_SOCIALEC. di conoscere dall ‘ atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell ‘ origine e dell ‘ oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALE posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALE reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALE eccezioni, RAGIONE_SOCIALE difese e RAGIONE_SOCIALE deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.» (Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352, Rv. 669797-01);
-inoltre, «l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d ‘ inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.» (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745, Rv. 659448-01);
-per quanto concerne «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l ‘ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi», imposta dall ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è necessaria l ‘ integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma occorre comunque che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE censure, oltre che specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409-01); infatti, «L ‘ onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ( ‘ in procedendo ‘ o ‘ in iudicando ‘ ) per cui è proposto, non può essere assolto ‘ per relationem ‘ con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.» (Cass. Sez. 5, 13/01/2021, n. 342, Rv. 660233-01);
-l ‘ atto introduttivo di NOME COGNOME – colmo di ripetizioni e ridondanze a dispetto dell ‘ esigenza di chiarezza – è privo dei requisiti di contenutoforma prescritti dalla citata disposizione e le omissioni sono tali da impedire a questa Corte di legittimità di esaminare le doglianze (restando incomprensibile lo svolgimento dei precedenti gradi processuali e il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte dai giudici di merito), di individuare una critica specifica alla sentenza impugnata e di avere contezza RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali e dei documenti sui quali si fonda l ‘ impugnazione; in particolare, ad onta dell ‘ art. 366 c.p.c., nel ricorso mancano:
indispensabili precisazioni sulle cartelle di pagamento, non riportate, né trascritte, e individuate solo col numero e l ‘ asserzione, rimasta indimostrata, secondo cui ciascuna di esse sarebbe stata «irritualmente notificata il 14/06/2016»;
essenziali indicazioni sugli atti presupposti (quelli che, secondo la tesi della ricorrente, non sarebbero stati validamente notificati): si afferma genericamente che le ordinanze della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prodotte in atti «sono stampe monche, incomplete, nonché prive di firma e timbro della RAGIONE_SOCIALE in persona del dirigente responsabile, sono, per dirla in breve, provvedimenti in radice inesistenti»;
un chiarimento sulle modalità con cui la ricorrente ha «avuto notizia» (così alle pagine 5 e 9) RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (asseritamente «mai ritualmente notificate»), circostanza decisamente rilevante ai fini dell ‘ ammissibilità stessa della loro impugnazione in base all ‘ art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall ‘ art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), applicabile anche nei processi pendenti (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283);
l ‘ illustrazione dei motivi dell ‘ originaria contestazione, indispensabile perché non è consentita la modifica del thema decidendum (e, cioè, dei motivi di opposizione) nel corso del giudizio; al contrario, la ricorrente lungi dall ‘ adeguarsi ai principî di completezza ed esaustività del ricorso per cassazione – compie inammissibili rinvii agli atti dei gradi del merito (pag. 4: «Per non tediare l ‘ Ecc.mo Collegio si richiamano integralmente i motivi di ricorso ritualmente formulati in primo grado, tra cui segnaliamo i due motivi della prescrizione e dell ‘ omessa notifica RAGIONE_SOCIALE ordinanze sottese alle cartelle impugnate»; pag. 5: «… l’ odierna ricorrente, impugnava la sentenza suddetta, ingiusta ed illegittima, che aveva rigettato il ricorso avverso le connesse Cartelle di pagamento, nonché di tutti gli atti presupposti tali provvedimenti/atti/cartelle, sopra evidenziati per i motivi di cui all ‘ atto di
appello, qui integralmente richiamato. Tra i motivi di censura occorre sottolineare le censure di appello di cui ai seguenti Capi 2) e 3), connessi e collegati … la Sig.ra COGNOME aveva impugnato le Cartelle di pagamento tutte sopra analiticamente indicate e mai ritualmente notificate, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e collegati a tali provvedimenti/atti/cartelle, sopra evidenziati per una serie di motivi meglio indicati nel ricorso in primo grado e di appello, a cui si rimanda integralmente.»); l ‘ inammissibilità che deriva dalla descritta lacuna non è meramente formalistica, ma corrisponde alla struttura stessa del giudizio di legittimità, nel quale non possono dedursi questioni (non rilevabili ex officio ) che non sono già state esaminate nei precedenti gradi (lo stesso vale per quanto tra poco si dirà in ordine ai motivi d ‘ appello);
l ‘ esposizione RAGIONE_SOCIALE avversarie difese e della documentazione prodotta ex adverso (a pag. 4 ci si limita ad asserire che «La comparsa di costituzione dell ‘ allora società RAGIONE_SOCIALE veniva contestata in fatto e diritto, in quanto tardiva e quindi inammissibile, veniva contestato anche il difetto di procura speciale in atti, veniva contestata specificatamente la produzione della documentazione in fotocopia e la loro conformità all ‘ originale. La stessa identica questione, sulla tardività e inammissibilità, veniva sollevata per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che si era costituita in giudizio il g. 20.12.2017, il giorno prima del 21.12.2017»); in un passaggio del ricorso si sostiene che «verbali di accertamento e referti di notifica» versati in atti dalla RAGIONE_SOCIALE «sono atti neutri che non hanno nessuna rilevanza», ma, oltre a non specificare il loro contenuto, non si chiarisce se i giudici di merito li hanno in qualche modo considerati;
l ‘ illustrazione della decisione del primo giudice, che è inadeguatamente concentrata nel periodo «Il GDP in accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze e difese della società di riscossione e della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, disattese tutte le questioni di fatto e di diritto eccepite dall ‘ odierno ricorrente appellante in primo grado e qui richiamate nuovamente, rigettava il ricorso con condanna alle spese
del ricorrente» (pag. 4); si sostiene apoditticamente che «il GDP di Lanusei non aveva speso nemmeno una parola di motivazione», ma di quest ‘ ultima non c ‘ è traccia nell ‘ atto;
la specificazione RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte al giudice d ‘ appello, che impedisce di comprendere quali di esse sia ancora sub iudice e, anzi, proprio dal testo del ricorso – nei limiti in cui è possibile, nella confusa esposizione, trarre qualche elemento – sembra che la ricorrente non abbia chiaramente individuato ragioni di invalidità della notificazione degli atti presupposti, posto che la stessa «si riservava un ‘ impugnazione nel merito una volta che saranno depositati o esibiti, appunto, TUTTI gli atti ORIGINALI presupposti per l ‘ emissione di ogni singola cartella di pagamento» (così a pag. 6 del ricorso); perciò, non è dato sapere se proprio la questione sottoposta a questa Corte – la prova della ricezione della raccomandata informativa CAN o CAD – sia mai stata precedentemente avanzata e con quali modalità (è assolutamente generica e priva di riscontro l ‘ affermazione secondo cui il vizio era stato «denunciato e censurato sin dalla prima udienza nanti il GDP e successivamente nanti il Tribunale») o (come pare) risulti un inammissibile novum (non essendo stato fatto valere nei gradi di merito il profilo della violazione dell ‘ art. 7 legge n. 890 del 1982);
l ‘ esposizione della stessa sentenza impugnata è totalmente carente: la ricorrente, anziché confrontarsi con la motivazione addotta dal giudice d ‘ appello e formulare ragionate critiche ai punti della decisione, il cui contenuto è pretermesso, afferma apoditticamente la sua erroneità, ma non fornisce a questa Corte le coordinate essenziali per lo scrutinio di legittimità (impugnazione che, come noto, non è totalmente devolutiva);
-le gravissime lacune del ricorso impediscono di esaminare le censure (in particolare le prime due: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. – in relazione all ‘ art. 7 Legge nr. 890 del 20.11.1982 e all ‘ art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello errato nel ritenere
assolto l ‘ onere probatorio spettante all ‘ RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di aver provato la notifica rituale RAGIONE_SOCIALE ordinanze sottese alle due cartelle impugnate.»; «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 28 della Legge 689/1981 e all ‘ art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello errato nel ritenere non ancora prescritte le due cartelle impugnate di seguito indicate: 1) – nr. NUMERO_DOCUMENTO irritualmente notificata il 14/06/2016, dell ‘ importo di E. 1.616,18; Cartella che si produce – DOC. 3; 2) – nr. NUMERO_DOCUMENTO irritualmente notificata il 14/06/2016, dell ‘ importo di E. 7.244,31, peraltro incompleta perché mancante di due pagine. Cartella che si produce – DOC.4») che, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE mancanze nell ‘ esposizione della vicenda processuale e dei documenti su cui si basa l ‘ impugnazione, risultano generiche, mancando peraltro lo sviluppo di una motivata critica alla sentenza del Tribunale di Lanusei;
-palesemente inammissibile è poi il terzo motivo («Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. – in relazione al D.M. 147/2022 e all ‘ art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello liquidato le spese di giudizio in modo non conforme alla disciplina di settore; nonché ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione all ‘ art. 132 c. 2 nr. 4 cpc per omessa motivazione (motivazione apparente) ovvero alla manifestamente illogica e/o contraddittoria motivazione sull ‘ applicazione dei valori tra medi e massimi nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese e difetto di motivazione sulla mancata compensazione integrale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese con ADER»), volto a contrastare l ‘ apprezzamento di merito compiuto dal giudice d ‘ appello sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese; in proposito si osserva che, al di là RAGIONE_SOCIALE lacune che inficiano il motivo ex art. 366 c.p.c., il Tribunale – con adeguata motivazione («Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo le tabelle di cui al DM 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore sino a euro
26.000,00 con applicazione dei valori tra medi e massimi per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, attesa la pluralità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate da parte appellante (ricorso di 45 pagine) nonché il difficile rilievo e comprensione RAGIONE_SOCIALE stesse.») – ha determinato le spese entro i valori massimi e minimi dei parametri normativi, come riconosce la stessa ricorrente, la quale pretenderebbe una loro compensazione (e, quindi, una valutazione di merito e discrezionale sui presupposti ex art. 92 c.p.c., mai consentita in sede di legittimità per contestare il non avvalimento, da parte del giudice del merito, della sua potestà di compensare) o, altrettanto inammissibilmente, una riduzione ai valori medi;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio RAGIONE_SOCIALE intimate;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)