Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 18838/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , nonché RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese per legge dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimate –
avverso la sentenza n. 1955/2023 del Tribunale di Brescia, depositata il 27.7.2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del giorno 8.10.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 4.11.2021 RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) notificò a NOME COGNOME una intimazione di pagamento dell ‘importo di € 62.883,18, fondata su una cartella di pagamento indicata come notificata il 14.11.2008, per il recupero di crediti di RAGIONE_SOCIALE relativi agli anni 1995 e 1996. Con atto del 14.12.2021 NOME COGNOME propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Cremona per ottenere, previa sospensione dell ‘ efficacia esecutiva dell ‘ intimazione, la nullità, l ‘ annullamento o la declaratoria di inefficacia della stessa, invocando la mancata notifica della cartella presupposta, nonché la prescrizione del credito. Frattanto, RAGIONE_SOCIALE aveva avviato pignoramento presso i terzi RAGIONE_SOCIALE, NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Infortuni ai sensi dell ‘ art. 72bis d.P.R. 602/1973, sicché NOME COGNOME, in data 20.12.2021, depositò ricorso al giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Brescia ‘ ex art. 615, comma secondo c.p.c. – art. 617 c.p.c. ‘, chiedendo la sospensione dell’ esecuzione e, nel merito, la declaratoria di nullità, di annullamento o di inefficacia dell ‘ intimazione. L ‘ opponente fondò l ‘ opposizione sugli stessi motivi già dedotti davanti al Tribunale di Cremona, con la precedente opposizione, nonché sulla pretesa illegittimità degli atti esecutivi per superamento dei limiti di pignorabilità.
N. 18838/23 R.G.
Con ordinanza collegiale del 13.4.2022 il Tribunale di Brescia, affermata la giurisdizione del giudice ordinario ed esclusa la litispendenza con la causa incardinata dinanzi al Tribunale di Cremona, riformò il provvedimento di diniego del giudice dell ‘ esecuzione e sospese l ‘ avviata esecuzione presso terzi.
Nelle more, NOME COGNOME COGNOME introdusse il giudizio di merito e, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia dei terzi pignorati, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27.7.2023, accolse l ‘ opposizione agli atti esecutivi, per non essere stata data prova della notifica della cartella da parte RAGIONE_SOCIALE opposte, conseguentemente dichiarando l ‘ improcedibilità dell ‘ esecuzione e regolando le spese. Il Tribunale, in particolare, ritenne la giurisdizione del g.o. ed escluse la litispendenza rispetto alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Cremona, solo sussistendo la continenza tra i due giudizi e da ciò derivando il potere del giudice della causa continente (ossia, proprio esso Tribunale di Brescia) di decidere sull ‘ intera controversia.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME; le altre intimate non hanno svolto difese. Il controricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo si lamenta ‘ nullità del procedimento per violazione dell ‘ art. 617 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.) – la sentenza del Tribunale è meritoria di riforma per aver accolto l ‘ avversa domanda unicamente sulla scorta di un profilo di censura (omessa notifica della cartella prodromica all ‘ intimazione
impugnata) inquadrabile quale contestazione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che, pertanto, avrebbe dovuto essere formulato nel termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio e che, tuttavia, nel caso di specie non risulta essere stato, con ogni evidenza, rispettato ‘.
2.1 Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
2.2 Con la sentenza qui gravata, il Tribunale di Brescia, preso atto della precedente opposizione esecutiva proposta dal COGNOME dinanzi al Tribunale di Cremona, ha ritenuto la continenza RAGIONE_SOCIALE due cause e si è affermato titolare del potere di decidere sull ‘ intera controversia. Esso ha poi deciso solo l ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che era stata proposta dal COGNOME, negli stessi esatti termini, anche dinanzi al Tribunale di Cremona, accogliendola.
Ora, il problema fondamentale è che detta opposizione formale – che, com ‘ è noto, è soggetta al termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza, anche di fatto, dell ‘ atto esecutivo che si assume illegittimo – è stata proposta senz ‘ altro tardivamente dinanzi al Tribunale di Cremona, atteso che l ‘ intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 4.11.2021, mentre il COGNOME ha reagito con atto del 14.12.2021, dunque certamente oltre il termine di cui all ‘ art. 617 c.p.c.; la medesima opposizione, però, parrebbe tempestiva se riferita alla proposizione dinanzi al Tribunale di Brescia, posto che il ricorso del COGNOME è stato ivi proposto in data 20.12.2021 (come rilevato in sentenza; peraltro, l ‘ opponente, nella citazione introduttiva della fase di merito, afferma che la data di proposizione è il 21.12.2021). Pertanto, se si assume, quale dies a quo , la data del pignoramento (ossia, non prima del 30.11.2021, data riportata nello stesso atto di pignoramento, non risultando dagli atti legittimamente esaminabili
da questa Corte la sua data di notifica), l ‘ opposizione sarebbe stata proposta entro il termine di legge.
2.3 Ciò posto, in considerazione della identità RAGIONE_SOCIALE due cause in questione quantomeno, in ordine al motivo di opposizione formale accolto dal Tribunale di Brescia – va osservato che, in caso di pendenza di due opposizioni esecutive, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successivamente proposta (v. Cass. n. 26285/2019), sicché ha certamente errato il Tribunale di Brescia nel non rilevare l ‘ inammissibilità originaria del motivo di opposizione formale poi concretamente accolto: se esso era da considerare tardivo, così come proposto dinanzi al giudice cremonese, non avrebbe potuto successivamente divenire tempestivo, e dunque ammissibile, sol perché proposto in reazione alla notifica di un atto di pignoramento, che evidentemente poggiava sul presupposto della previa notifica dell ‘ intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, oggetto della prima causa.
Senonché – ed in ciò consiste l ‘ esiziale vizio riscontrato – manca in ricorso qualsiasi cenno alle sorti del giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Cremona: solo se detto organo giudicante si fosse adeguato alla statuizione sulla continenza adottata dal giudice bresciano, infatti, il ricorso che occupa avrebbe potuto esaminarsi nel merito cassatorio (e, per di più, in termini favorevoli per le Agenzie ricorrenti, per quanto prima evidenziato). Ma tanto risulta impossibile, per questa Corte di legittimità, non potendo ad esempio escludersi, in assenza di qualsiasi informazione sul punto, che quel giudizio sia ancora pendente, o sia stato senz ‘ altro definito, con qualsivoglia altra statuizione, se del caso anche
N. 18838/23 R.G.
definitiva. Il che rende immediatamente percettibile il rischio che la decisione che qui si invoca possa porsi in contrasto con altra statuizione, eventualmente passata in giudicato.
3.1 In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto in relazione alle intimate, che non hanno svolto difese. Non si applica, essendo esenti le ricorrenti dal versamento del contributo unificato, la disciplina dell’art. 13, commi 1 -bis e 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3. 850,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 8.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME