Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11043 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16508/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 537/2021 depositata il 29/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto n. 3044/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catania, che, secondo quanto risulta dall’esposizione dei fatti, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione ex art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE L. 89 del 2001;
-il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.:
-in prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che:
-il ricorso è improcedibile in quanto le ricorrenti non hanno allegato la copia autentica del decreto impugnato (decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catania n. 3044/2021 depositato il 29.12.2021 nel procedimento di opposizione iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO) ma il decreto del giudice monocratico delegato del 31.1.2021, pronunciato nel procedimento n. 1063/2020;
-l’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza o RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, salvo che il provvedimento risulti depositato dal controricorrente (Cass. Sez. Un. n. 10648/2017), evenienza non verificatasi nel caso di specie;
-il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;
-le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
-considerato che i giudizi ex L. 89/2001 sono esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1 -quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE