Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28508 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28508 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 13741 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del procuratore AVV_NOTAIO COGNOME giusta procura autenticata a AVV_NOTAIO in data 27.1.2017, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,
in Napoli, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 217/2019 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 217/2019, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato i l gravame dai medesimi ricorrenti spiegato avverso la sentenza n. 209/2017, con cui il Tribunale di Benevento li aveva, a sua volta, condannati in solido, in qualità di terzi chiamati, al pagamento in favore del ‘RAGIONE_SOCIALE BPMRAGIONE_SOCIALE s.p.a. della complessiva somma d i euro 1.406.719,43, oltre interessi e spese di lite.
Con il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, i ricorrenti hanno chiesto: ‘1) revocare e/o cassare la Sentenza dell’On.le Corte d’Appello di Napoli, sez. III, n. 217/2019 (…) con ogni conseguen za di legge;
accogliere l’appello proposto, per i motivi di cui sopra, con ogni conseguenza di legge e, per tale via:
2.1.: r iformare la Sentenza n. 209/2017 emessa dall’On.le Tribunale di Benevento, sez. II, (…);
2.2.: in via gradata , in ogni caso, in riforma anche parziale della Sentenza de qua , ridurre la condanna degli appellati/odierni ricorrenti all’importo di €
10.147,05 ovvero al diverso ed anche minore importo che verrà determinato all’esito della rinnovazione, riedizione e/o integrazione della C.T.U. contabile (…);
2.3.: condannare l’appellata/odierna resistente al pagamento di spese, anche per C.T.U., e compensi del doppio grado di giudizio (…);
in via gradata , cassare la predetta sentenza dell’On.le Corte d’Appello di Nap oli n. 217/2019 (…) e rinviare la causa (…) all’On.le Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, (…)’ (così ricorso, pagg. 25 – 26) .
Il ‘RAGIONE_SOCIALE (risultante dalla fusione della ‘Banca RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE. e del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, banco, quest’ultimo, incorporante la ‘Banca RAGIONE_SOCIALE) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, per erronea formulazione dei motivi di impugnazione, o rigettarsi l’avverso ricorso c on il favore delle spese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte spiega quanto segue.
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, 1° co., cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 8.11.2021, n. NUMERO_DOCUMENTO) .
In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4) , cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica,
la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224; Cass. 19.8.2009, n. 18241) .
Ebbene, su tale scorta si rimarca, nella specie, quanto segue.
In primo luogo, nell’intestazione il ricorso viene qualificato c ome finalizzato alla ‘revoca e/o cassazione’ della sentenza della Corte d’Appello di Napoli impugnata.
Analogamente, le conclusioni – dapprima testualmente trascritte – sono state formulate nel senso di richiedere di ‘ revocare e/o cassare la Sentenza dell ‘On.le Corte d’ Appello di Napoli (…)’ e, addirittura, di ‘accogliere l’appello proposto , per i motivi di cui sopra ( … ) e, per tale via: 2.1.: riformare la Sentenza n. 209/2017 emessa dall’ On.le Tribunale di Benevento ‘ .
In secondo luogo, le rubriche dei motivi risultano così formulate:
con il primo motivo s i denuncia ‘violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Nullità della C.T.U. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; Omesso esame di un fatto decisivo. Travisamento’ (così ricorso, pag. 9) ;
con il secondo motivo si denuncia ‘violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; Omesso esame di un fatto decisivo’ (così ricorso, pag. 18) ;
con il terzo motivo si denuncia ‘violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; Omesso esame di un fatto decisivo’ (così ricorso, pag. 24) .
Evidentemente la surriferita formulazione per nulla consente in maniera immediata ed inequivocabile il riferimento ad uno dei cinque motivi di impugnazione, previsti dall’art. 360, 1° co., cod. proc. civ.
Segnatamente, la formulazione delle rubriche dei mezzi di impugnazione è assolutamente generica, priva del tutto dell’ indicazione delle disposizioni normative violate (né può soccorrere il riferimento alle disposizioni del codice di rito ed all’art. 90 disp. att. cod. civ. che si rinviene nel corpo del primo motivo, a pag. 14 del ricorso) , connotata dall ‘ aspecifica allegazione di ‘ omesso esame di un fatto decisiv o’ , avente ad oggetto, essenzialmente, atti istruttori ed argomenti difensivi, che certo non costituiscono ‘ fatti storici ‘ il cui omesso esame è deducibile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’ar t. 360 cod. proc. civ.
In terzo luogo, i motivi, alla stregua della disarticolata, frammentaria enunciazione che li caratterizza, segnata com’è dalla reiterata commistione di profili di fatto e di diritto, privi di connessione e disordinatamente correlati a singoli sviluppi dell’ iter processuale (profili istruttori e profili inerenti alla c.t.u., atti di parte, decisioni di merito) , risultano scarsamente intellegibili, ovvero per nulla consentono di percepire in qual modo abbiano avuto luogo le – ben vero del tutto generiche – violazioni ascritte alla pronuncia di merito e dunque per nulla permettono la loro correlazione ai passaggi della motivazione del l’impugnato dictum (al riguardo si veda anche Cass. 23.7.2004, n. 13830) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei
ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi de ll’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna i ricorrenti, ‘RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in sol ido, a rimborsare al controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE BPM’ s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte