Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11765/2022 R.G. proposto da Comune di Palombara Sabina , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente principale e controricorrente incidentale contro presso lo
studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende – controricorrente principale e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 7299/2021 del la Corte d’Appello di Roma, depositata il 5.11.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 .4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Palombara Sabina conferì a RAGIONE_SOCIALE l’incarico di costituire una banca dati finalizzata al controllo e all’accertamento delle imposte locali , pattuendo un corrispettivo del servizio pari al 30% delle maggiori entrate fiscali ottenute tramite l’utilizzo di quello specifico strumento.
In seguito a reciproche accuse di inadempimento del contratto, insorse contenzioso tra le parti, che venne sottoposto al giudizio arbitrale, come previsto da apposita clausola compromissoria.
Il collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda dell’impresa, accertò un credito nei confronti del Comune di € 350.000, in linea capitale.
Il lodo venne impugnato in via principale dal Comune di Palombara Sabina e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’Appello di Roma respinse entrambe le impugnazioni, compensando le spese.
Contro la sentenza della Corte territoriale il Comune ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.
Il Comune ha depositato a sua volta controricorso incidentale.
A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, il Comune di Palombara Sabina, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisione del ricorso.
Infine, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Palombara Sabina denuncia «violazione dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (asserita mancata dimostrazione delle somme versate dal Comune alla RAGIONE_SOCIALE)».
Si sostiene che la Corte d’Appello , dopo avere condiviso l’interpretazione del la clausola relativa al corrispettivo d’appalto proposta dal Comune, per confermare tuttavia il credito di RAGIONE_SOCIALE, pari a € 350.000 , avrebbe erroneamente affermato che non era stata «dedotta, e nemmeno dimostrata, la corresponsione di precedenti rimesse in acconto», così omettendo di esaminare il fatto documentato che il Comune aveva già versato il ben maggiore importo di € 651. 616,12.
Il ricorso principale è inammissibile.
2.1. Nella proposta di definizione anticipata del giudizio si è osservato che:
« Il mezzo di ricorso per vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al ‘ minimo costituzionale ‘ del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo tale formula, è denunciabile in Cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività, fermo restando che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie il ricorrente assume che il fatto storico ignorato sarebbe il pagamento risultante dal doc. 21, pag. 2, depositato nel giudizio arbitrale, denominato ‘ Fascicolo pagamenti effettuato a Tecnosced ‘ , confermati a pag. 48 del lodo, ma non trascrive né il predetto documento, né la parte del lodo che lo richiamerebbe, non provvede alla debita ‘ localizzazione ‘ del documento in atti e neppure lo produce insieme al ricorso agli effetti di quanto disposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Infine il ricorrente non dà conto in maniera puntuale e precisa di quando e come avesse sottoposto alla Corte di appello il tema dei pagamenti effettuati ».
2.2. Nella memoria illustrativa che ha fatto seguito all’istanza per la decisione del ricorso il Comune di Palombara Sabina sostanzialmente non contesta la correttezza dei rilievi formulati nella proposta di definizione del giudizio, né la loro coerenza rispetto all’orientamento di questa Corte in merito ai requisiti di precisione e specificità del ricorso per cassazione; si limita soltanto a prospettare la incompatibilità di tale orientamento con una norma di attuazione del codice di procedura penale (art. 165 -bis ) e con la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
A parte l’ovvio rilievo che il codice di procedura penale e, in particolare, le sue norme di attuazione non possono trovare applicazione in una controversia prettamente civile, si deve osservare che l ‘orientamento di questa Corte è sicuramente volto al rispetto della «forma» prescritta per un atto altamente specialistico, qual è il ricorso per cassazione, ma non è affatto un orientamento «formalistico». Contrariamente a quanto affermato nella memoria illustrativa, non viene pretesa la «trascrizione integrale di tutti i documenti richiamati e posti a fondamento del ricorso», bensì -come precisato nella proposta di definizione -si richiedono l’esatta localizzazione del documento nel fascicolo e la trascrizione o la descrizione delle sue parti essenziali, nonché delle parti essenziali degli atti da cui emergono sia il carattere decisivo del fatto di cui si denuncia l’omesso esame, sia la circostanza che quel fatto è stato oggetto di discussione tra le parti (v. Cass. S.u. n. 8950/2022 e Cass. nn. 12481/2022; 8117/2022, alle cui motivazioni si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per la valutazione sulla compatibilità di un principio di specificità del ricorso così correttamente inteso con il diritto eurounitario e con la
giurisprudenza della CEDU, con particolare riferimento alla sentenza «RAGIONE_SOCIALE» del 28.10.2021).
Nel caso di specie, il ricorrente ha indicato soltanto il numero di un documento, dicendo che da esso risulta il pagamento di una certa somma, ma senza precisare se e quando di quel pagamento -e del fatto che fosse riferibile al credito vantato in giudizio da RAGIONE_SOCIALE -si fosse discusso nel processo.
2.3. Va inoltre ribadito che « l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ».
La Corte d’Appello, a ffermando che non è stata dedotta né dimostrata «la corresponsione di precedenti rimesse in acconto» sul credito vantato in giudizio dall’impresa, ha in effetti esaminato il fatto di cui si denuncia l’omesso esame , pronunciandosi nel senso di un accertamento negativo, non condiviso dal ricorrente.
I n conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di ricorso incidentale tardivo.
Il ricorrente principale , data l’i nefficacia del ricorso incidentale, risulta totalmente soccombente nel presente giudizio di legittimità e viene pertanto condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano in dispositivo.
Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c., il ricorrente principale
viene condannato altresì al pagamento, in favore della società controricorrente principale, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380 -bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrente viene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale e conseguentemente inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente principale , liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente principale, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in € 6.000;
condanna il ricorrente principale al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio