Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11590/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo
studio dell’Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NELLA QUALITÀ DI EREDI DI COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 234/2022 del TRIBUNALE DI PARMA, depositata il giorno 16 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
nella procedura di espropriazione mobiliare promossa innanzi il Tribunale di Parma da Parmalat RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in danno di NOME COGNOME il giudice dell’esecuzione nominò custode e commissionario per la vendita dei beni mobili staggiti (quadri e altre opere d’arte) la RAGIONE_SOCIALE (Istituto vendite giudiziarie operante presso tale Tribunale) ed ausiliario del commissionario la RAGIONE_SOCIALE;
espletata la vendita, con provvedimento del 31 gennaio 2020, il medesimo giudice dell’esecuzione autorizzò il commissionario IVG a trattenere dalla somma ricavata a titolo di compenso l’importo del 9%, precisando che « tale compenso include anche il compenso dovuto alla RAGIONE_SOCIALE per l’attività concretamente espletata in ausilio del Commissionario per la vendita ed è al netto delle commissioni percepite dagli acquirenti dei veni venduti, che non rientrano tra i costi a carico della procedura »;
avverso tale provvedimento RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, la quale, previa qualificazione come agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che le contestazioni sollevate concernevano la legittimità della
determinazione del compenso agli ausiliari del giudice, questioni da far valere con il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mentre non svolgono difese in sede di legittimità NOME COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, deceduto lite pendente ;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
all’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
con il primo motivo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 170 del d.lgs. n. 115 del 2002, parte ricorrente sostiene la legittima esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi: assume di aver contestato l’estensione del p otere del giudice della esecuzione con riferimento alla parte del provvedimento opposto in cui si autorizzava l’ausiliario a trattenere per sé, oltre ai compensi, le commissioni percepite dagli aggiudicatari dei beni;
con il secondo motivo, lamentando la violazione di una serie di norme (artt. 12, 27, 29, comma primo, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109), parte ricorrente assume che, in ragione del carattere imperativo e della natura di ordine pubblico delle disposizioni in tema di compensi dell’I.V.G. e dei suoi ausiliari, gli importi « da chiunque e a qualsiasi titolo » percepiti dall’I.V.G. ulteriori rispetto ai compensi ex lege previsti costituiscono ricavato della vendita, da destinare alla soddisfazione dei creditori agenti in via esecutiva;
il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;
nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il req uisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926);
nella specie, il ricorso in vaglio, pur riportando integralmente il tenore del provvedimento oggetto di opposizione, omette di trascrivere o riprodurre -quantomeno nei tratti essenziali o nei passaggi
d’interesse ai fini della lite – il contenuto d ell’ordinanza di vendita: e trattasi di lacuna espositiva dirimente;
a quanto (non meglio precisato) disposto dall’ ordinanza di vendita, infatti, il provvedimento opposto àncora (o comunque riferisce) la determinazione del compenso poi contestato (« visto quanto disposto con ordinanza dell’1.11.2018 tale compenso include come da ordinanza anche il compenso dovuto alla Casa dRAGIONE_SOCIALE »);
alle statuizioni della medesima ordinanza, rectius alla correlazione tra essa ed il decreto opposto, la gravata sentenza opera poi decisivo richiamo ai fini della qualificazione del secondo come provvedimento di liquidazione del compenso, suscettibile (ad avviso del giudice di merito) di impugnazione con il rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;
dalla lettura del ricorso di adizione di questa Corte, unico atto rilevante a tal fine, il contenuto di siffatta ordinanza di vendita rimane tuttavia del tutto oscuro: ed invece la conoscenza di esso si profila del tutto indispensabile, onde acclarare se il decreto opposto integrasse come sembra suggerire il suo tenore letterale -mera e semplice attuazione di una statuizione sulla quantificazione del compenso già compiutamente dettata con l’ordinanza di vendita (risultando, in tale evenienza, allora solo quest’ultimo l’atto da impugnare con il rimedio ex art 617 cod. proc. civ.), oppure fosse munito di propria ed autonoma portata precettiva, come tale passibile di reazione con il rimedio oppositivo più congruo in relazione alle contestazioni addotte;
la evidenziata deficienza illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso (e preliminarmente, alla controversa correttezza del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. adoperato dal qui ricorrente), dei quali, pertanto, preclude la disamina nel merito;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
r.g. n. 11590/2022 Cons. est. NOME COGNOME
le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore delle parti controricorrenti, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna controricorrente, in euro 13.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione