Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12571 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6600 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, PALERMO VITTORIO, RAGIONE_SOCIALE ; intimati avverso la SENTENZA n. 1011/2022 emessa da CORTE D’APPELLO CATANZARO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Cosenza RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere stipulato in data 28 ottobre 2003 con detto istituto bancario un contratto di interest date swap di copertura e di aver successivamente rinnovato l’operazione in data 25 settembre 2006 ; sul presupposto della dedotta violazione, ad opera del personale della banca, delle regole comportamentali gravanti sugli intermediari finanziari, chiedeva che fosse dichiarata la nullità , l’ annullamento o la risoluzione del contratto e la condanna della banca convenuta al pagamento della somma che sarebbe emersa dall’ istruttoria o alla corresponsione della diversa somma comunque ritenuta di giustizia.
La banca si costituiva. Eccepiva la fondatezza dell’avversa domanda e proponeva nei confronti della società attrice e di NOME COGNOME, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, una domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 427.425,70, oltre interessi ; l’importo costituiva il saldo di un conto corrente e di un conto sovvenzione: rapporti, questi, facenti capo alla società attrice e per i quali aveva prestato fideiussione il predetto COGNOME.
Autorizzata la chiamata in causa, NOME COGNOME si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Il Tribunale di Cosenza rigettava entrambe le domande.
2. ─ In esito al giudizio di gravame, in cui si costituiva RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale cessionaria del credito oggetto della controversia, e in cui restava contumace RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto dalla banca.
La pronuncia si fonda, da un lato, sulla ritenuta inammissibilità della domanda della banca , stante l’as senza di alcun collegamento tra i titoli posti a fondamento delle contrapposte pretese ─ quella attinente al derivato e quella basata sui saldi creditori ─ e, dall’altro, sulla mancata produzione degli estratti conto.
3. ─ Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con due motivi.
E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proposta ha il tenore che segue:
« due motivi ─ che deducono violazione dell’art. 36 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso sulla domanda nel merito, dopo essersi reputata incompetente ─ sono inammissibili: essi, invero, si appuntano su una parte della decisione che non ha costituito la ratio decidendi , ma enunciata ad abundantiam dalla sentenza impugnata, la quale ha operato una decisione nel merito; è noto, invero, che è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima; infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse ( e multis , cfr. Cass., sez. I, 10-04-2018, n. 8755; Cass., sez. lav., 22-11-2010, n. 23635);
« il terzo motivo ─ che deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., per mancanza di motivazione ─ è infondato, non trattandosi di una contraddizione motivazionale, ma di una sua doppia motivazione, peraltro come esposto solo la seconda avendo costituito la vera ragione della decisione».
Rileva il Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna.
Va conseguentemente dichia rata l’estinzi one del ricorso.
Non è luogo a pronunciare sulle spese processuali, posto che non vi sono controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione