Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 26575/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 marzo 2022 n. 1931; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma 23.3.2022 n. 1931.
Null’altro è possibile riferire sui fatti di causa, a causa della insuperabile oscurità e confusività del ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Oggetto: ricorso oscuro – inammissibilità – conseguenze – condanna ex art. 96 c.p.c.
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Esso infatti è privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio (imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 3 c.p.c.); di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima.
2. Il ricorso, in secondo luogo:
tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e quelle poste a fondamento dell’appello;
contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati;
contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 16089 del 7.6.2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020; Sez. 5 – , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020).
E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum , l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti ‘ in maniera chiara e sintetica’ ; il § 14, lettera ‘A’, della Guida per gli avvocati’ approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che ‘ una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto’ ; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente ‘ una breve e semplice esposizione della domanda’ (regola applicata così
rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso COGNOME v. COGNOME , 19.9.2011, n. 091487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto ‘ troppo confuso per stabilire i fatti allegati’ dal ricorrente).
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente , ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
4.1. L’incolmabile iato tra i contenuti del ricorso e i requisiti di contenutoforma prescritti dall’art. 366 c.p.c., rend endo palese – quanto meno – una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione, impone la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c..
L’importo di tale condanna può stimarsi in misura pari a quello delle spese di lite.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 8.800 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 marzo 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)