Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21684 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18698/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
I.N.P.S.
-intimati –
Avverso la sentenza n. 10549/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 27 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione – dal giudice qualificata agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. spiegata da NOME COGNOME
avverso il pignoramento presso terzi in suo danno eseguito, ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’RAGIONE_SOCIALE presso il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE per il recupero di un credito, portato da plurime cartelle di pagamento, nella titolarità dell’RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria depositata in corso di causa;
non depositano controricorso le parti intimate, in epigrafe indicate;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
preliminarmente, è inammissibile la costituzione nel presente giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE, siccome avvenuta in forme irrituali, diverse dalle modalità ad hoc previste dal codice in forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni anteriori alla novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabili ratione temporis , e comunque tardivamente;
per consolidato indirizzo di questa Corte, « la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell ‘ art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall ‘ art. 370, comma secondo, stesso codice), l’ esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni atte a dimostrare l’ infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente » ( ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049; Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030);
nel caso, in luogo RAGIONE_SOCIALE notifica a parte ricorrente di controricorso (e del successivo deposito dello stesso nel fascicolo), l’intimat o IRAGIONE_SOCIALE, quando era decorso il termine per il compimento RAGIONE_SOCIALE descritte attività di cui all’art. 370 cod. proc. civ., ha depositato (in data 13 luglio 2023) unicamente un atto intestato « procura speciale »
con cui ha nominato propri difensori da cui essere rappresentato nel giudizio di legittimità introdotto dalla ricorrente;
la palmare difformità dalle prescrizioni, anche temporali, previste per la costituzione nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE parte in esso evocata – poste a presidio RAGIONE_SOCIALE corretta instaurazione del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE esplicazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive del ricorrente e dei poteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte -giustifica l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE così esplicata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE;
ancora in via preliminare, la causa può essere decisa sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, prescindendosi dalla questione, pure astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione, sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata con diversi provvedimenti (per tutte: Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass. 24/03/2023, n. 8535; Cass. 14/09/2023, n. 26597), concludendo nel senso dell’improcedibilità, non potendosi ritenere che detto orientamento abbia acquisito adeguata e definitiva stabilità: tanto che sulla questione è stata disposta la trattazione in pubblica udienza (Cass. 01/02/2024, n. 3036; Cass. 05/02/2024, n. 3277);
con le doglianze esposte in ricorso, parte ricorrente denuncia:
-) violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale qualificato i motivi di opposizione unicamente sub specie di opposizione agli atti esecutivi e non già anche di opposizione all’esecuzione , « stante l’opposizione vertente sia su vizi formali dell’atto di pignoramento che su nullità per mancata notifica degli atti presupposti » (primo motivo);
-) violazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. per avere il Tribunale di Roma « ritenuto legittimo l’atto di pignoramento notificato dall’ente riscossore nonostante la mancata ovvero errata ovvero irregolare notifica degli atti presupposti » (secondo motivo);
-) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma mancato di pronunciare « sulla mancata ovvero errata ovvero irregolare notifica degli atti presupposti all’atto di pignoramento » (terzo motivo);
il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito RAGIONE_SOCIALE esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;
nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il req uisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/02/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n.
7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926);
tanto nella premessa narrativa quanto nella parte dedicata ai singoli motivi, il ricorso in scrutinio risulta mancante di una adeguata (o comunque sufficiente) illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte a suffragio RAGIONE_SOCIALE opposizione avverso il pignoramento in questione, RAGIONE_SOCIALE domanda (o RAGIONE_SOCIALE domande) ivi formulata (o formulate) nonché RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate , elementi da riferire all’originario ricorso in opposizione diretto al giudice dell’esecuzione ed ai motivi lì dispiegati, i quali soli definiscono il thema decidendum RAGIONE_SOCIALE controversia oppositiva, per essere in tale giudizio (avente natura eterodeterminata) preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALE fase sommaria da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
con il richiamo, frammentario e parziale, agli atti processuali, parte ricorrente offre soltanto disorganici ed incompleti cenni agli elementi conformativi dell’azione intentata avverso l’espropriazione forzata a mezzo ruolo in suo danno intentata, inidonei a consentire a questa Corte una adeguata (o quanto meno sufficiente) comprensione circa il thema decidendum RAGIONE_SOCIALE controversia e, quindi, a poter vagliare la fondatezza dei motivi di impugnazione di legittimità;
a ciò aggiungasi, quale ulteriore ragione di inammissibilità relativa specificamente al secondo motivo, la mancata riproduzione, nemmeno per stralci o nelle parti essenziali e d’interesse, dei documenti da cui desumere le modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALE notificazioni asseritamente
viziate da nullità nonché RAGIONE_SOCIALE relazioni documentative RAGIONE_SOCIALE stesse, in chiara inosservanza dell’ulteriore requisito, sempre prescritto a pena di inammissibilità (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.), RAGIONE_SOCIALE specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda: per radicato convincimento del giudice RAGIONE_SOCIALE nomofilachia, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l ‘ esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO);
da ultimo, si rileva la inammissibilità del terzo motivo, concernente l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti prodromici al pignoramento: per un verso, la doglianza esula dalla fattispecie regolata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., quest’ultima concernendo unicamente la prospettazione di un «fatto» nell’accezione fenomenica, ovvero di concreto accadimento di vita (con esclusione, quindi, di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie: ex plurimis, Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 08/11/2019, n. 28887); d’altro canto, lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE asserite invalidità RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti prodromici, seppur in astratta ipotesi oggetto e thema decidendum dell’interposta opposizione, era precluso al giudice di merito dalla tardiva attivazione del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ.;
le peculiari ragioni di inammissibilità del ricorso appena esposte, che impediscono perfino di prendere adeguata cognizione RAGIONE_SOCIALE vicenda
processuale, esimono, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole del processo (sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, seguita dalla conforme giurisprudenza successiva di legittimità), dal disporre ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terzo pignorato nella espropriazione ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e, quindi, litisconsorte necessario nei giudizi oppositivi in seno alla stessa celebrati (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568);
il ricorso è inammissibile;
non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. e la indefensio dell’RAGIONE_SOCIALE;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente ai sensi dell’art. 13, co. 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del co. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALE ric orrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione