Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15152 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9388/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 311 del 14/2/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto di NOME COGNOME di procedere all’esecuzione
forzata, sulla scorta della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20902/2016, per tutte le somme indicate nell’atto di precetto notificatogli il 20/10/2016; asseriva l’opponente che l’atto di intimazione non corrispondeva alle statuizioni del giudice di merito;
–NOME COGNOME chiedeva il rigetto dell’opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ;
-con la sentenza n. 20850 del 27/9/2017 il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente l’opposizione ;
-i nvestita dell’impugnazione principale di COGNOME e di quella incidentale di Cortelli, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 311 del 14/2/2023, rigettava l’appello principale e accoglieva l’ incidentale, regolando le spese di entrambi i gradi in favore dell’originario opponente ;
–NOME COGNOME impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su cinque motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contr atti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»), c.p.c.;
-si osserva, infatti, che nelle poche righe dedicate nel ricorso all’esposizione delle vicende processuali il ricorrente omette di riportare le contestazioni dell’originario opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate col precetto (atto che pure non è copiato, né trascritto, né riassunto nei suoi profili essenziali), i motivi d’appello propri e della controparte nelle parti di interesse per la decisione di legittimità e, soprattutto, l’illustrazione del contenuto delle sentenze di merito, principalmente di quella qui impugnata;
-in altre parole, l’esposizione del fatto processuale non si riferisce a quanto accertato e valutato dai giudici di merito, ma si risolve in argomentazioni dello stesso ricorrente, del tutto incomprensibili perché prive di specifici riferimenti alla causa de qua , e in impropri e inammissibili rinvii ad atti e documenti dei gradi precedenti (nemmeno puntualmente riportati e illustrati come prescritto dal codice di rito) e risulta completamente pretermessa l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione della Corte d’appello; quest’ultima grave lacuna, da un lato, inficia la ricostruzione del fatto processuale e, dall’altro, rende oscure e non intelligibili le censure svolte col ricorso;
-va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso e alla decisione consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, conformemente alle voci eventuali di cui alla nota spese del controricorrente e ai parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.082,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,