Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18146 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19690/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME -controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 493/2022 depositata il 09/02/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
1. Nel marzo del 2017 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, opposizione al precetto notificato da <> (al primo e alla terza il 1° marzo 2017 e alla seconda il 3 marzo 2017) per il pagamento del complessivo importo di € 16.377,44, oltre alle spese di notificazione dello stesso precetto e a quelle successive.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1072/2019, dichiarava cessata la materia del contendere, avendo gli opponenti provveduto nel corso del processo al pagamento ad essi intimato, e, sulla base del criterio della cd. soccombenza virtuale, condannava i medesimi opponenti a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquidava in 300,00 €, <>.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado, con citazione notificata agli originari opponenti in data 5/8 ottobre, proponeva appello l’AVV_NOTAIO, dichiarando di agire nella qualità di curatore dell’eredità giacente di <>, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva erroneamente liquidato le spese del processo di primo grado, poste a carico degli allora opponenti, in misura enormemente inferiore a quella – pari a € 11.499,40, secondo quanto da lui indicato nella relativa nota specifica, comprendendovi gli accessori – che avrebbe dovuto essere liquidata sulla base dei parametri stabiliti dall’art. 2233 c.c. e dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. Chiedeva pertanto una congrua riliquidazione di dette spese e la condanna degli appellati a pagarle direttamente a lui, in quanto loro distrattario, insieme a quelle del processo d’appello.
NOME e NOME COGNOME si costituivano nel giudizio di appello, eccependo che l’AVV_NOTAIO non aveva prodotto alcuna prova che NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero la stessa persona, né l’autorizzazione giudiziale richiesta dall’art. 782, co. 2, c.p.c., e, pertanto, chiedevano che l’impugnazione avversaria fosse rigettata con condanna dell’appellante a rifonder loro le relative spese, pagandole direttamente al loro difensore, o, in subordine, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione del pagamento da parte loro dell’importo del precetto opposto, con compensazione delle spese relative al processo d’appello.
All’udienza dell’11 febbraio 2020, la causa veniva trattenuta in decisione, ma successivamente la corte di merito con ordinanza 22 ottobre 2020 rimetteva la causa sul ruolo, assegnando all’AVV_NOTAIO, costituito in giudizio quale Curatore dell’eredità giacente della Sig.ra NOME COGNOME ( alias NOME COGNOME), termine fino al 31 gennaio 2021 per produrre l’autorizzazione alla proposizione dell’appello prevista dall’art. 782 secondo comma c.p.c.
Alla successiva udienza del 9 febbraio 2012 si costituiva (a mezzo del medesimo difensore) anche NOME COGNOME, rimasta fino a quel momento contumace, la quale, oltre a riprodurre le obiezioni sollevate dagli altri appellati già costituiti, formulava querela di falso in relazione alla procura alle liti rilasciata a margine dell’atto di appello, introduttivo del giudizio definito dalla stessa corte di merito con sentenza n. 2320/2016 (detta querela veniva poi ritenuta nulla per difetto dei requisiti di cui all’art. 221 secondo comma c.p.c., dalla corte di merito, che, con ordinanza dell’8 giugno 2021, tratteneva nuovamente la causa in decisione).
Con ordinanza 7 settembre 2021 la corte di merito rimetteva ancora una volta la causa sul ruolo per consentire la riserva in decisione dinanzi a Collegio diversamente composto.
Infine, con sentenza n. 493/2022 la corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’AVV_NOTAIO, nella citata qualità, a rifondere alle controparti le spese processuali relative al grado, distraendole in favore del relativo difensore.
Avverso la decisione della corte territoriale ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo, che articola in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione degli artt. 163 comma secondo n. 2) e 164 primo e terzo comma c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, invocando il principio stabilito da Cass. n. 4863/2010, ha dichiarato inammissibile il suo appello sul presupposto che soltanto in data 10 maggio 2020, insieme alla prima comparsa conclusionale (redatta in occasione della prima riserva della causa in decisione) e, quindi, tardivamente, sarebbe stata prodotta la documentazione attestante la coincidenza soggettiva tra NOME COGNOME e NOME.
Si duole che la corte territoriale non soltanto ha richiamato massima inconferente al caso di specie, ma ha anche erroneamente inquadrato la questione della corrispondenza dell’identità soggettiva nel paradigma della legittimazione ad agire, mentre avrebbe al più
potuto dichiarare la nullità della citazione in appello ai sensi dell’art. 164 primo comma c.p.c., ricorrendo un caso di incertezza assoluta dei requisiti di cui all’art. 163 n. 2 dello stesso codice, con conseguente sanatoria del vizio stesso in esito alla costituzione degli appellati secondo quanto previsto dall’art. 164 terzo comma c.p.c.
1.2. Con il secondo motivo, che articola sempre in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 81 e 345 terzo comma c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, sempre invocando il citato precedente di questa Corte, ha comunque errato nel ritenere tardiva la produzione documentale che era stata fatta per dimostrare la corrispondenza della suddetta identità soggettiva.
Osserva in primo luogo che il precedente di legittimità, citato dalla controparte, si riferisce all’ipotesi della produzione in sede di legittimità di documenti comprovanti la legittimazione. Pertanto, nel caso di specie opererebbe (non l’art. 372, ma) l’art. 345 terzo comma c.p.c.
Invocando il principio stabilito da Cass. n. 17062/2019, sottolinea poi che i documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale non soggiacciono al divieto posto dall’art. 345 e la loro produzione è soggetta a decadenza soltanto nel caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice.
Osserva al riguardo che, dopo la precisazione delle conclusioni e la conseguente riserva della causa in decisione, il processo era stato rimesso sul ruolo per ben due volte, per cui la produzione risulta in concreto avvenuta ben prima dell’ultima riserva in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. In primo luogo, entrambi i motivi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Invero, parte ricorrente si limita a richiamare atti e documenti del giudizio di merito, senza invero debitamente -neppure per la parte
strettamente d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso; e, comunque, non fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l’esame (cfr., Cass. n. 4220/2012), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 19157/2012, n. 6937/2010; n. 15808/2008; n. 12239/2007), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un. n. 7701/2016).
In particolare, parte ricorrente non indica con adeguata precisione gli atti da cui si dovrebbe desumere senza incertezza la identità soggettiva tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; come pure non indica con la necessaria adeguata precisione gli sviluppi processuali (id est, le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate; le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello ed infine il tenore della sentenza impugnata).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
È al riguardo appena il caso di sottolineare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso pure allorquando la RAGIONE_SOCIALE è anche “giudice del fatto” (al riguardo, cfr., ad es., Cass. n. 5649/2018), assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice
imprescindibilmente precluso (cfr. Cass. n. 13827 e n. 5424/2015; n. 24135, n. 21519; n. 20594; n. 13984; n. 987/2014).
Invero, in caso di denuncia di error in procedendo , è riconosciuto al giudice di legittimità l’esame diretto del fascicolo processuale. Detto esame, tuttavia, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura. Pertanto, il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.
2.2. Inoltre, entrambi i motivi, sotto l’apparente denuncia di un error in procedendo , sollecitano una valutazione di fatti e circostanze diverse da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del ricorrente: in tal caso il motivo di ricorso si risolve in una censura in fatto, non consentita in sede di legittimità (cfr. al riguardo Cass. n. 6715/2013; n. 14138/2007; n. 13662/2004).
Le molteplici ragioni di inammissibilità appena viste impediscono di rilevare che il ricorso sarebbe stato comunque infondato.
In primo luogo, infatti, nessuna sanatoria potrebbe configurarsi ove la costituzione fosse avvenuta – come nella specie – proprio per contestare la stessa identità della controparte, mentre in ogni caso la produzione di documenti su tale decisiva circostanza sarebbe stata correttamente definita tardiva se operata – come nella specie – con la comparsa conclusionale, qualsiasi fosse stato lo sviluppo del processo.
Inoltre, dal fascicolo processuale, al quale questa Corte potrebbe accedere in considerazione della natura della censura eccepita, risulta che: tanto nella sentenza n. 2320/2016 della Corte d’appello di Napoli, quanto nell’atto di precetto dell’01/03/2017 – che fu intimato sulla base di quella sentenza e avverso il quale fu proposta l’opposizione
all’esecuzione (definita dapprima con la sentenza n. 1072/2019 del Tribunale di Torre Annunziata e poi con la sentenza impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio) – la Sig. NOME è stata sempre identificata con il Codice Fiscale CODICE_FISCALE, mentre dall’istanza del 27/10/2020, proposta dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per ottenere l’autorizzazione alla proposizione del giudizio di appello, nonché dal decreto dell’11/5/2022 del medesimo Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto l’autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione – risulta che la Sig. COGNOME NOME, a nome della cui eredità l’AVV_NOTAIO dichiara di agire predicando l’identità delle due persone di volta in volta indicate, è contraddistinta con il diverso codice fiscale CODICE_FISCALE. Ed è appena il caso di rilevare che nessun provvedimento di volontaria giurisdizione potrebbe mai fare prova a favore di chi lo consegue, tanto meno in ordine all’identità del soggetto che ne è coinvolto ed a maggior ragione nei confronti dei terzi.
In definitiva, la diversità dei codici fiscali – unitamente alla circostanza che: a) non è stato tempestivamente depositato in giudizio un atto di morte della Sig.ra COGNOME, a nome della cui eredità, l’AVV_NOTAIO afferma di continuare ad agire anche nel presente giudizio; b) non è stata tempestivamente depositata alcuna sentenza che abbia accertato in capo alla defunta COGNOME NOME il legittimo uso negli atti di anagrafe dello pseudonimo o alias COGNOME NOME; come pure non è stata tempestivamente depositata alcuna dichiarazione in proposito proveniente dalla competente autorità consiliare – non consente di ritenere provato che COGNOME e COGNOME NOME siano la stessa persona e, quindi, che chi dichiarava di agire per l’eredità giacente della seconda fosse legittimato ad impugnare un provvedimento reso in un grado di giudizio in cui era stata parte la prima.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente (in via solidale, per l’identità di posizione processuale dei controricorrenti), nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra loro in solido, in euro 1900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024, nella camera di consiglio