Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7594 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21425/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO TERNI, in persona dell’Amministratore pro tempore, (C.F. P_IVA), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, giusta procura in atti;
-controricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 14.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale ne venne rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata disattesa la domanda della odierna ricorrente.
Controricorrono, con atti separati, NOME COGNOME, condominio di INDIRIZZO e NOME COGNOME. Ognuna delle due parti controricorrenti ha depositato memoria.
Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità , come eccepito dai controricorrenti.
2.1. Senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, espone integralmente i motivi di appello, le rispettive conclusioni e i motivi di ricorso, dando così letteralmente per scontata la conoscenza dei fatti di causa e dell’ e volversi dell’iter processuale . In particolare, nulla è dato sapere della domanda proposta davanti al giudice di primo grado delle difese della parte convenuta, né della statuizione di primo grado; per contro, come si è detto, sono stati riportati per esteso i motivi d’appello, costringendo il Collegio ad attingere ad
altri atti del processo per comprendere la vicenda e a un non consentito compito di selezione delle questioni e dei fatti rilevanti.
2.2. Eppure, questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -secondo il quale il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. tra le varie, Sez. 3 – , Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024 Rv. 669797);
Ed ancora, si è affermato che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia
l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c (cfr. Sez. U – , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 Rv. 662971).
Nel caso in esame, il testo complessivo dell’atto di impugnazione, come si è detto, non consente alla Corte di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale.
La parte ricorrente, stante l’esito del giudizio , va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
Sul punto si osserva che i controricorsi del COGNOME e del Condominio, redatti dallo stesso difensore, sono sovrapponibili, salvo qualche mutamento di mera forma. Di conseguenza, si procede, in favore di entrambe le suddette parti controricorrenti a una sola RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dell’art. 92, co. 1, cod. proc. civ. che consente di escludere le spese superflue.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96, co. 1 e 2, cod. proc. civ., richiesta dalle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, per il COGNOME, in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e per gli altri controricorrenti nella stessa misura unitariamente;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio