Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31467 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 21588 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
TRALICCI NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 3157/2023, pubblicata in data 4 maggio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha pignorato, nel 2012, crediti di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. In mancanza della dichiarazione di quantità quest’ultima, ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi della formulazione dell’art. 549 c.p.c. allora vigente (con giudizio autonomo di cognizione), definito con l’accertamento di un credito pari ad € 1.154,83 della società debitrice nei confronti della banca terza.
Oggetto:
PROCESSO ESECUTIVO ESTINZIONE – RECLAMO SPESE PROCESSUALI
Ad. 25/11/2025 C.C.
R.G. n. 21588/2023
Rep.
Riassunto il processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione ne ha dichiarato l’estinzione.
La creditrice procedente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c..
Il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo.
La Corte d’a ppello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, lo ha invece accolto, condannando la società debitrice esecutata e reclamata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 462,00 per il primo grado ed in € 649,00 per l’appello .
Ricorre la COGNOME, limitatamente al capo della sentenza di secondo grado di liquidazione delle spese processuali, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Secondo la ricorrente , la corte d’appello avrebbe errato nel liquidare le spese di lite, per avere applicato lo scaglione tariffario individuato, sulla base dalla sua stessa dichiarazione in ordine al valore effettivo della controversia, pari ad € 1.000,00.
Sostiene che la propria dichiarazione aveva valore solo ai fini fiscali e che la corte d’appello avrebbe dovuto, quindi, tener conto del valore effettivo della controversia, da rilevarsi -a suo dire -in base all’atto di pignoramento (eseguito per un cred ito di oltre € 2.500,00) o, quanto meno, in base, al valore del
credito accertato all’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (pari ad oltre € 1.100,00) .
È pregiudiziale ed assorbente, con riguardo ad ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nella fase di merito, il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso.
Esso non rispetta, infatti, il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nella formulazione vigente).
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma in modo chiaro, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna
parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo e non è, pertanto, idoneo a consentire la valutazione nel merito delle censure formulate con l’unico motivo.
2.1 Manca, in primo luogo, una precisa e puntuale indicazione dei terzi pignorati ancora partecipanti al processo esecutivo al momento della proposizione del reclamo, da ritenersi litisconsorti necessari nel presente giudizio, ciò che è, di per sé, causa di inammissibilità del ricorso (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023: « in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenutoforma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato ‘aliunde’ »; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020; il principio vale anche per i giudizi di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., per i quali sussiste litisconsorzio necessario con i terzi pignorati, esattamente come per le opposizioni esecutive: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022).
Nella specie, tale indicazione risulta del tutto incerta. Nella parte del ricorso dedicata allo « svolgimento del processo » si fa genericamente riferimento all’avvenuto pignoramento di « somme di cui la SPA BNL risulta creditrice nei confronti di UCI
RAGIONE_SOCIALE CONS. ARL », ma non si precisa se vi fossero altri terzi pignorati, ed eventualmente quali fossero; e tanto nonostante, nella parte dedicata all’esposizione dell’unico motivo di ricorso, venga riproAVV_NOTAIOa una pagina dell’atto di pignoramento dalla quale parrebbe evincersi che, in realtà, i terzi pignorati erano, almeno in origine, addirittura tre: Intesa Sanpaolo S.p.A., B.N.L. S.p.A. e Poste Italiane S.p.A..
Nel ricorso, però, non viene neanche specificato il contenuto delle dichiarazioni di quantità eventualmente rese dagli altri terzi pignorati (oltre alla RAGIONE_SOCIALE), le eventuali contestazioni sorte in proposito ed il loro esito. Di conseguenza, non è possibile stabilire quali fossero i soggetti interessati (non solo come parti, ma anche come terzi pignorati) che ancora partecipavano al processo esecutivo, al momento della sua riassunzione, della successiva dichiarazione di estinzione e del reclamo: ciò non consente di stabilire se e quali esattamente siano gli eventuali litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di merito.
2.2 Manca, altresì, nel ricorso, un adeguato richiamo alle vicende del processo esecutivo necessarie anche al fine di potere adeguatamente valutare la sussistenza dei presupposti processuali del presente giudizio e la fondatezza delle censure formulate in relazione alla decisione impugnata.
In particolare, nulla si precisa, nel ricorso, né, come già visto, in relazione alla sorte del pignoramento relativamente ai crediti nei confronti degli altri terzi pignorati (diversi dalla RAGIONE_SOCIALE), né -in generale -in relazione al credito per cui si era in origine agito esecutivamente ed eventualmente ancora sussistente, al momento della riassunzione del processo esecutivo, dopo lo svolgimento di quello di accertamento dell’obbligo del terzo , né in relazione all’esistenza o meno di eventuali interventi di altri creditori.
I rilievi che precedono potrebbero risultare, come premesso, già di per sé assorbenti ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Va, comunque, aggiunto che devono ritenersi sostanzialmente inammissibili, stante quanto sin qui esposto, anche le censure svolte con l’unico motivo del ricorso, in quanto non sufficientemente specifiche.
3.1 La ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe erroneamente considerato, per individuare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite, proprio la sua stessa dichiarazione sul valore di essa, sostenendo che tale valore doveva, invece, essere determinato sulla base dell’importo per cui aveva avuto luogo in origine il pignoramento, ovvero di quello del credito accertato nel giudizio di cui all’art. 549 c.p.c., circostanze emergenti dagli atti.
Orbene, tale ultimo assunto non può ritenersi, di per sé, del tutto corretto, onde esso va precisato come di seguito.
3.2 Il valore del giudizio di reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione del processo esecutivo deve determinarsi in base agli effetti economici dell ‘ accoglimento o del rigetto del reclamo stesso (principio desumibile da quello costantemente affermato da questa Corte in relazione alla materia affine delle opposizioni esecutive: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022): quindi, in base al valore più basso, tra quello del credito per cui ancora si procede in via esecutiva e quello dei beni tuttora assoggettati al pignoramento, al momento della dichiarazione di estinzione.
Non è, di conseguenza, di per sé, decisivo, in tal senso, né il mero importo del credito per cui ha avuto luogo, in origine, il pignoramento, ben potendo, in ipotesi, tale credito essere stato parzialmente soddisfatto (e ciò specie in presenza di un
pignoramento caduto su più crediti del debitore esecutato) o, comunque, riAVV_NOTAIOo per altra causa, né quello del credito accertato nel giudizio di cui all’art. 549 c.p.c., che è certamente rilevante ai fini della liquidazione delle spese di quel giudizio, ma non necessariamente ai fini del processo esecutivo, per le medesime ragioni appena esposte.
3.3 Tanto premesso , l’assunto posto dalla ricorrente a fondamento del ricorso avrebbe potuto avere una sua consistenza, laddove il giudice del reclamo avesse avuto una sufficiente certezza in ordine agli elementi effettivamente rilevanti ai fini della determinazione del valore della controversia, come appena indicati, perché gli stessi gli erano eventualmente stati espressamente allegati e documentati da una delle parti.
In mancanza di ciò (e va sottolineato che la ricorrente non deduce neanche di avere svolto le suddette allegazioni e, tanto meno, di averle adeguatamente documentate al giudice di appello), deve ritenersi che la corte d’appello abbia operato correttamente nel valutare il valore della controversia sulla base dell’unica espressa allegazione operata in proposito dalla stessa parte vittoriosa, sia pure ai fini fiscali (cioè, ai fini del contributo unificato da versare al momento dell’instaurazione del procedimento).
D’altra parte, se è vero che la suddetta dichiarazione di valore rileva essenzialmente ai fini fiscali, essa non può certamente presumersi falsamente operata dalla parte che la rende (illecitamente, dunque, con evidente abuso di una facoltà processuale, quale quella di dichiarare lealmente il valore della causa corrispondente a quello effettivo, al fine di non sottrarsi al dovuto contributo).
Pertanto, onde superare la espressa dichiarazione della stessa parte vittoriosa sul valore della causa (sia pure resa a fini fiscali), specie se in favore della parte stessa, il giudice deve
disporre di elementi di assoluta certezza in ordine ad un effettivo valore superiore della controversia.
E poiché, nella specie, questa certezza non poteva emergere dai soli atti indicati dalla ricorrente nel ricorso, in quanto, come già visto, né l’importo della somma azionata in origine con il pignoramento, né quello del credito accertato nel giudizio di cui all’art. 549 c.p.c., di per sé, potevano attestare con certezza tale valore, in una situazione di incertezza, deve concludersi che il giudice del merito abbia correttamente operato, attenendosi al valore della controversia dichiarato dalla stessa parte vittoriosa, la quale avrebbe avuto, del resto, tutto l’i nteresse ad allegare specificamente e documentare adeguatamente un valore superiore, ai fini della liquidazione delle spese processuali (oltre che un preciso obbligo in tal senso, anche ai fini della dichiarazione di valore del processo ai fini fiscali).
3.4 Considerato che, nel ricorso, la parte ricorrente neanche chiarisce, in modo adeguato, specifico e puntuale, se, dopo la precisa ed espressa allegazione (sia pure a fini fiscali) del valore della controversia operata nell’atto di appello, essa aveva, in modo altrettanto chiaro e specifico, allegato e documentato al giudice, che, in realtà, il valore della controversia era diverso (e superiore), emerge, anche sotto tale profilo, una evidente causa di inammissibilità del ricorso stesso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME