Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26078 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26078 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27158/2022 R.G. proposto da:
-ricorrente-
-controricorrente-
NOME
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, residente a Busto Arsizio (VA), in INDIRIZZO rappresentata e difesa nel procedimento avanti alla Corte d’Appello di Milano dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, pec EMAILpecavvocatiEMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, pec EMAILmilanoEMAILpecavvocati.it) entrambi del Foro di Milano.
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, residente a Busto Arsizio (VA), in INDIRIZZO contumace nel giudizio avanti alla Corte d’Appello di Milano.
-intimati-
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito -ponendoli a fondamento della mosse censure(es., l’atto di citazione, l’atto di appello, gli <>, la
<>, la <<scrittura denomina 'contratto di finanziamento'; le <> regolanti l'<>, la <>, il <>, la <>), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 18/4/2016, n. 7701).
A tale stregua, gli odierni ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ), sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851). Va sotto altro profilo posto in rilievo come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sed e di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass., 1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015,
n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Deve ulteriormente porsi in rilievo che ( anche ) l’accertamento sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. è un accertamento rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, e che ( avuto in particolare riferimento al 3° e al 6° motivo)
Avuto riguardo alle censure mosse in ordine all’erronea interpretazione e valutazione dei plurimi negozi evocati nel ricorso ( gli <> de quibus , la <>, la <>, le <>, l'<> sottoscritta <> ) va altresì sottolineato che non risulta dall’odierno ricorrente invero nemmeno denunziata la violazione dei canoni legali d’interpretazione ex art. 1362 ss., in contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità in base al quale l’ interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (v. già Cass., 27/1/2006, n. 1754 ).
Deve ancora evidenziarsi che, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente in realtà richiede a questa Corte un ‘ inammissibile rivalutazione degli elementi processuali e probatori del giudizio di merito in termini diversi da quella operata nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti- dai giudici di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità.
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 4° motivo, che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è invero censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c. ( solo ) allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso ove come nella specie
non risulti illustrata la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass., 3, n. 30810 del 6/11/2023; Cass., 6-1 n. 16214 del 17/6/2019; Cass., 3, n. 18285 del 25/6/2021).
Emerge dunque evidente come l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine
di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. già Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente NOMECOGNOME seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
Reina