Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5225 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso n.24017/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di Poggiofiorito, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME COGNOME;
-controricorrenti –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
avverso la sentenza n. 2092/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 2 aprile 2015, in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME – che aveva chiesto il pagamento di lavori effettuati per il RAGIONE_SOCIALE di Poggiofiorito, il quale aveva resistito -, condannava il sindaco del suddetto RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, a pagare NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano subentrate per il decesso dell’originario attore, la somma di euro 20.796,05 oltre Iva e interessi legali dal 29 dicembre 2005, rigettando la condanna richiesta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello, cui resisteva NOME COGNOME, che proponeva anche appello incidentale; resisteva pure il RAGIONE_SOCIALE stesso.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 18 dicembre 2019, dichiarava cessata la materia del contendere e interamente compensate le spese di entrambi i gradi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con separati controricorsi le COGNOME – che hanno depositato pure memoria – e il COGNOME.
Considerato che:
Come già sopra esposto, nella sentenza impugnata la Corte d’appello non è affatto scesa nel merito.
Invero si è limitata a dare atto che la causa è stata rimessa in istruttoria, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, ‘avendo le parti univocamente rappresentato di avere raggiunto un accordo transattivo’ depositato dall’appellato COGNOME, e ad affermare quindi che sono stati raggiunti ‘la composizione della lite ed il venir meno … di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio’, conseguentemente dichiarando ‘cessata la materia del contendere’ e compensando tutte le spese di lite del primo e del secondo grado (sentenza impugnata, pagine 4-5).
Nonostante questo inequivoco contenuto della sentenza d’appello, il RAGIONE_SOCIALE ha presentato un ricorso articolato in sei motivi (il primo nelle pagine 13-21 del ricorso, il secondo nelle pagine 21-24, il terzo nelle pagine 24-26, il quarto nelle pagine 26-29, il quinto nelle pagine 29-31 e il sesto nella pagina 31), nessuno dei quali attiene appunto a tale -unico – contenuto della pronuncia impugnata, in quanto tutte le censure afferiscono alla controversia anteriore alla transazione.
Si tratta dunque di doglianze assolutamente eccentriche, che non occorre quindi esporre e vagliare in modo specifico, e che rendono radicalmente inammissibile l’intera impugnazione.
Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente a rifondere le spese ai controricorrenti, come liquidate il dispositivo.
La mancanza, nei motivi di censura, di alcuna relazione con l’effettivo decisum della sentenza impugnata attesta ictu oculi la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. nella misura, equitativamente determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 3.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore delle controricorrenti COGNOME; in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00
per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME. Condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, c.p.c. di euro 3.000,00 in favore delle controricorrenti COGNOME e di euro 3.000,00 in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023