Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14260 – 2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME NOME amministratore di sostegno di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 19/2/2021, notificata il 15/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal consigliere COGNOME; letta la memoria delle parti ricorrenti; rilevato che:
con sentenza n. 338/2021, pubblicata il 19/2/2021 e notificata il 15/3/2021, la Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza n. 612/2018 del Tribunale di Ravenna, ha accolto la domanda di NOME COGNOME e condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE, a restituirle l’importo di Euro 62.000,00 a titolo di r imborso di una somma da lei mutuata loro;
avverso questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella suddetta qualità, hanno formulato ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; NOME COGNOME, NOME amministratore di sostegno di NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
considerato che:
è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile;
i ricorrenti, infatti, pur affermando che la sentenza è stata loro notificata in data 15/3/2021, non hanno depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che
ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
-risulta dall’attestazione di cancelleria del 26/6/2024 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti;
la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedime ntale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non può essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 14/5/2021, l’improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (19/2/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese in favore di NOME COGNOME, NOME amministratore di sostegno di NOME COGNOME, come liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa;
stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento, in favore di NOME COGNOME, NOME amministratore di sostegno di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda