Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24290 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
Oggetto: disciplinare professionisti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24317/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE – contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma alla INDIRIZZO.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t.. RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t..
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE.
–COGNOME – avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 22/2021, depositata in data 15.7.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con pronuncia n. 21/2022 il RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione a carico di NOME COGNOMECOGNOME per aver questi assunto l’incarico di collaudatore i n corso d’opera in difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’a lbo da almeno dieci anni prescritto dall’art. 67, D.P.R. 380/2011.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso in 17 motivi, illustrati con memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le altre parti non hanno formulato difese.
Il primo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 e 149 comma terzo, c.p.c., sostenendo che la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, oltre ad impedire che il provvedimento di sospensione divenisse definitivo, aveva reso inapplicabile la sanzione, anche in considerazione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ordinare al RAGIONE_SOCIALE territoriale di ottemperare alle due sentenze di legittimità con cui erano state cassate le precedenti decisioni di merito.
Il secondo motivo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c ., per non aver il RAGIONE_SOCIALE pronunciato sulla invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria, sulla prescrizione, sulla rilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘incarico diff erito e sulla contestata falsità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione resa dal ricorrente all’atto RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, assumendo che sarebbero state applicate norme disciplinari non in vigore al momento RAGIONE_SOCIALE ‘illecito addebitato al ricorrente .
Il terzo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 c.p.c. e del punto 3.2.8 RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche, per aver il RAGIONE_SOCIALE disatteso entrambe le pronunce di legittimità nn. 11773/2019 e 2114/2021, con cui era stata disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni impugnate anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei precedenti giudizi di merito. Il quarto moti vo denuncia l’omess o esame di un fatto decisivo e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88, 112 c.p.c. e dei punti 1.7, comma secondo, cpv. quarto, quinto e sesto, 1.8, comma secondo, e 2.1 RAGIONE_SOCIALEa guida ai procedimenti disciplinari , per aver la pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALEe sentenza di legittimità, dichiarato valida la notifica del provvedimento di sospensione e per non aver rimosso gli atti illegittimi adottati, inclusa la comunicazione con cui era stata data notizia RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, omettendo di rilevare che, avendo l’incolpato proposto ricorso, il provvedimento disciplinare non era divenuto definitivo in data 16.11.2016, per cui la sospensione non poteva avere effetto dal 16.12.2016 al 16.1.2017, essendo l ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura differita fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa decisione sul ricorso.
Il quinto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa CEDU, 111 Cost., 37, comma terzo, 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 1.6 e 3.2.8 RAGIONE_SOCIALEa guida ai procedimenti disciplinari, per aver il RAGIONE_SOCIALE ritenuto irrilevante l’omesso esame di documenti, memorie e dichiarazioni depositate dall’incolpato durante il procedimento disciplinare, sicché la sanzione sarebbe stata adottata sulla sola base RAGIONE_SOCIALEa relazione istruttoria, senza tener conto dei plurimi elementi a discolpa acquisiti al processo.
Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa CEDU, 111 Cost., 37, comma terzo, 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 1.6 e 3.2.8 RAGIONE_SOCIALEa guida ai procedimenti disciplinari, contestando al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di non avere esaminato la lettera di incarico e l’allegato A contenente l’accettazione di un incarico differito e l’affidamento del futuro collaudo, e di non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni inviate al dirigente del Genio civile di RAGIONE_SOCIALE con cui il COGNOME aveva dichiarato di essere iscritto all’albo da meno di dieci anni oltre che del fatto che il periodo di iscrizione doveva farsi decorrere dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e che l’incarico sarebbe stato espletato dopo il decennio dall’is crizione (a far data dal 2015), assumendo infine che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge non era falsa e che il ricorrente non aveva, in ogni caso, effettuato né il collaudo, né la progettazione, né la direzione dei lavori.
Il settimo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 c.p.c. e 41, comma secondo, punto secondo, e comma quarto, secondo capoverso, del codice deontologico. Si lamenta che il RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto congrua la sanzione assumendo che l’incolpato avesse agito con dolo, ed abbia giudicato irrilevante la dichiarazione resa con atto separato ed informale al l’ ente pubblico committente, che era parte integrante RAGIONE_SOCIALE‘incarico , occorrendo stabilire se fosse legittimo il conferimento di un incarico differito, destinato ad avere effetto al momento in cui il professionista avrebbe maturato il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’albo da almeno dieci anni. Di conseguenza, la violazione poteva al più considerarsi colposa, risultando non proporzionata ed eccessiva la durata RAGIONE_SOCIALEa sospensione.
L’ottavo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 c.p.c., 67, comma secondo, del DPR 380/2001, 4, comma secondo, 10, 27, comma secondo, e 40, comma primo, del codice deontologico, deducendo l’assenza d i responsabilità per il fatto contestato sull’assunto che l’ incarico era differito al 2015 e non prevedeva l’ esecuzione di alcun collaudo né la progettazione o direzione dei lavori, e per aver l’interessato immediatamente informato il committente su tutti gli aspetti procedurali e sulla tempistica RAGIONE_SOCIALE‘in carico.
Il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe individuato le norme violate, enunciate solo nel provvedimento impugnato, ed avrebbe sanzionato il ricorrente per una fattispecie diversa da quella emersa dagli accertamenti, riconducibile alla previsione RAGIONE_SOCIALE artt. 4, 8 e 10 del codice deontologico.
Il nono motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. , sostenendo che negli atti del procedimento disciplinare sarebbe mancata l’indicazione specifica dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe circostanze contestate, in violazione del diritto di difesa.
Il decimo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 c.p.c. e del punto 1.5. RAGIONE_SOCIALEa Guida al procedimento disciplinare, lamentando che dopo una prima seduta, tenutasi in data 6.4.2016, il Collegio di disciplina aveva rinviato per acquisire documentazione senza effettuare alcuna comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa nuova riunione.
L’undicesimo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, comma secondo, del codice deontologico, sostenendo che la condotta contestata andava esaminata nel suo complesso, valorizzando il contenuto complessivo del mandato professionale come risultante da lettera di incarico differito, con il relativo allegato.
Il dodicesimo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 c.p.c., 10 e 40, comma primo, del codice deontologico, ribadendo che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico era differita ad una data in cui il ricorrente avrebbe acquisito i requisiti per il suo espletamento e che nelle more nessuna attività professionale era stata svolta, non essendovi stata né una condotta fraudolenta ai danni del committente, pienamente edotto di tutte le circostanze relative all’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, né la consumazione di un falso in dichiarazione, circostanze di cui il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto necessariamente tener conto.
Il tre dicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla successione cronologica dei fatti contestati, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 c.p.c., 2 e 6, comma
primo e terzo, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa CEDU, 111 Cost., dei punti 3.2.1.e 3.2.5 RAGIONE_SOCIALEa guida ai procedimenti disciplinari, assumendo che la decisione abbia fatto menzione solo RAGIONE_SOCIALEa riunione del 6.4.2016 e RAGIONE_SOCIALEa successiva del 9.6.2014 senza nulla dire riguardo al deposito, effettuato il 29.4.2016, RAGIONE_SOCIALEa documentazione precedentemente inviata al genio civile di RAGIONE_SOCIALE e al Collegio di disciplina, e di quanto dichiarato dal ricorrente in data 6.4.2016 circa l’ esistenza RAGIONE_SOCIALE allegati alla dichiarazione di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico , in violazione dei diritti di difesa e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di valutazione RAGIONE_SOCIALEa causa con equità e in modo imparziale.
Il quattordicesimo motivo denuncia l’omess o esame di un fatto decisivo e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88, 112 c.p.c., 108 Cost., 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 3.2.8 RAGIONE_SOCIALEa guida ai procedimenti disciplinari, censurando la decisione per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa sanzione maturata dalla data di impugnazione del provvedimento a quella RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di legittimità.
Il quindicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c. e 44 del codice deontologico, per aver il RAGIONE_SOCIALE deciso la causa sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme in vigore nel 2014, sebbene le condotte contestate fossero state poste in essere nel 2013.
Il sedicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88, 112 c.p.c., 38, comma secondo, del codice deontologico, sostenendo che, nel confermare la sospensione per 30 gg., il Collegio abbia violato il principio di parità di trattamento, essendo stati applicati, in casi analoghi, l’ avvertimento o la sospensione per un periodo mai superiore a 10 giorni.
Il diciassettesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 88 c.p.c., 10 del codice deontologico e del punto 1.6 RAGIONE_SOCIALEa guida ai procedimenti disciplinari, sostenendo che il RAGIONE_SOCIALE non poteva dichiarare falsa la
dichiarazione di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico professionale, dovendo la falsità essere accertata dal giudice.
Il ricorso è inammissibile , poiché carente di un’adeguata illustrazione dei fatti di causa.
Nel giudizio di cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALEa vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità, pertinenza e fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014).
L’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘origine e RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALEe posizioni RAGIONE_SOCIALEe parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante la necessaria autonomia RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. su 22575/2019; Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014; Cass. su 11826/2013).
Occorre quindi l’illustrazione , in modo chiaro e sintetico, RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le abbiano giustificate, RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondano le sentenza dottate e le difese svolte dalle parti nei vari gradi di causa (Cass. 1352/2024; Cass. 8117/2022).
3.1. Nel caso in esame l ‘impugnazione esordisce, a pag. 2, con una sintetica descrizione RAGIONE_SOCIALEe vicende processuali (in particolare, con la sola menzione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione, del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione del RAGIONE_SOCIALE territoriale di disciplina e RAGIONE_SOCIALEe successive pronunce del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di questa Corte di legittimità), passando poi -a pag. 4 -all’esposizione dei motivi di ricorso.
Manca -in primo luogo -una più puntuale descrizione dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe circostanze che hanno condotto all’apertura del procedimento disciplinare e -comunque -nulla è dedotto, con la dovuta specificità, in merito al contenuto RAGIONE_SOCIALEe originarie deduzioni difensive nel corso del procedimento sanzionatorio, al contenuto del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di disciplina, alle ragioni RAGIONE_SOCIALEe decisioni adottate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa duplice pronuncia di cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, restando precluso, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi che si evincono dall’impugnazione, lo scrutinio, con piena cognizione di causa, RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, pari ad € . 4500,00 per onorari ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, in misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione