Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
OPPOSIZIONE ALL ‘ ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10595/2023 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA E ASSESSORATO REGIONALE DELL ‘ ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall ‘ Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE)
-intimata –
Avverso la sentenza n. 2034/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 9 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con distinte citazioni, NOME COGNOME propose opposizione avverso, rispettivamente, la cartella di pagamento (per l ‘ importo complessivo di euro 597.313,35) e la successiva intimazione di pagamento (per l ‘ importo complessivo di euro 677.371,18) notificate da Riscossione RAGIONE_SOCIALE in forza della (e per il recupero del credito portato dalla) sentenza della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di condanna del Campo al risarcimento di danno erariale.
Per quanto qui ancora d ‘ interesse, addusse, a suffragio di ambedue le domande, l ‘ integrale ripianamento del danno mercé il recupero delle somme effettuato in via amministrativa dalla Regione Siciliana -Assessorato regionale all ‘ istruzione ed alla formazione professionale.
Nel costituirsi in ambedue le controversie, l ‘ agente della riscossione eccepì la propria estraneità all ‘ accertamento compiuto dall ‘ ente impositore e richiese l ‘ autorizzazione alla chiamata in causa della Presidenza della Regione Siciliana e dell ‘ Assessorato regionale all ‘ istruzione ed alla formazione professionale.
Disposto ed espletato l ‘ incombente, i terzi chiamati spiegarono resistenza alle domande dell ‘ opponente.
Riuniti i giudizi, l ‘ adito Tribunale di Palermo rigettò le opposizioni.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l ‘ appello interposto da NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per cinque motivi.
Resistono, con unitario controricorso, la Presidenza della Regione Siciliana e l ‘ Assessorato regionale all ‘ istruzione ed alla formazione professionale.
Non svolge difese nel presente giudizio di legittimità l ‘ Agenzia delle Entrate RiscossioneRAGIONE_SOCIALE succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1.1. Il primo denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: « fatto storico » costituito dall ‘ estinzione del giudizio di opposizione proposto da RAGIONE_SOCIALE « per contrastare il recupero delle somme alla medesima illegittimamente corrisposte, secondo statuizione della Corte dei Conti », circostanza dedotta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.
1.2. Il secondo, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: « fatto storico » costituito dall ‘ operato recupero in via amministrativa, mediante compensazioni su fondi regionali, della somma di euro 726.012,17.
Siffatto recupero, secondo il ricorrente, è avvenuto nei confronti dell ‘ A.N.F.E. « a seguito di regolare rendicontazione sul P.R.O.F. 2011 e dunque su fondi regionali »: « ancorché effettuato cumulativamente per le integrazioni extrabudget concesse all ‘ A.N.F.E. sia per il PROF 2007 (oggetto di condanna erariale a carico di altri soggetti) sia per il PROF 2009 (oggetto di condanna erariale a carico dell ‘ odierno ricorrente) » tale recupero era da imputare « ad estinzione del credito vantato dall ‘ Amministrazione per le integrazioni extrabudget relative al
P.R.O.F. 2009, con conseguente estinzione del credito dalla medesima vantato nei confronti dell ‘ odierno ricorrente ».
1.3. Il terzo prospetta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, numm. 4 e 5, cod. proc. civ.: « la Corte d ‘ appello non ha fornito alcuna motivazione sulla ritenuta inidoneità del recupero effettuato in via amministrativa, tramite compensazione su fondi regionali, della somma di euro 726.012,17 a estinguere il credito oggetto di causa ».
1.4. Il quarto deduce violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., nonché dell ‘ art. 1243 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ..
Duplice la censura mossa alla Corte d ‘ appello, cui si imputa di:
(i) aver rilevato ex officio un fatto che non era stato contestato dall ‘ Amministrazione regionale (ovvero l ‘ assenza di rendicontazione dei progetti formativi professionali dai quali erano scaturiti i crediti dell ‘ ente di formazione oggetto di compensazione);
(ii) aver « fondato la propria decisione sulle disposizioni contenute nel ‘Vademecum per l’ attuazione del P.O. Sicilia FSE’, emanato dall ‘ Amministrazione regionale sia per gli anni 2007-2013, che per gli anni 2014-2020 », documento inconferente nel caso, non versato agli atti del giudizio, non contenente norme giuridiche.
1.5. Il quinto motivo deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1243 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Si sostiene che, avendo il ricorrente fornito prova documentale del fatto estintivo avvenuto mediante compensazione del credito, l ‘ omessa rendicontazione dei progetti formativi integrava una « controeccezione che avrebbe dovuto allegare e provare l ‘ Amministrazione ».
Il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Nell ‘ intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che, per soddisfare il requisito imposto dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l ‘ esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926).
2.1. Il ricorso di adizione di questa Corte non rispetta il descritto requisito di contenuto-forma.
In primo luogo, manca radicalmente, nel corpo dello stesso, una (pur minima e, a fortiori , adeguata e sufficiente) illustrazione del contenuto e delle motivazioni della sentenza n. 2947/2012 della Corte dei conti -sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, costituente il titolo esecutivo in forza del quale sono stati emessi gli atti della riscossione coattiva (cartella ed intimazione di pagamento) in relazione ai quali l ‘ odierno ricorrente propose opposizione all ‘ esecuzione.
Omessa risulta, segnatamente, la descrizione della ragione della condanna comminata a NOME COGNOME, dello specifico titolo della responsabilità contabile a suo carico riscontrato, della natura e dell ‘ oggetto del danno erariale accertato e da ristorare.
Ancora più in dettaglio, non è rappresentato: (a) se, ed in qual modo, tale danno erariale fosse correlato ad erogazioni di finanziamenti relativi a progetti formativi (in sigla P.R.O.F.); (b) in caso positivo, a quali annualità si riferissero siffatte erogazioni ed in favore di quali enti fossero state compiute; (c) se, inoltre, tra questi enti vi fosse l ‘ ANFE; (d) se quest ‘ ultima fosse destinataria di condanna con la medesima sentenza azionata nei riguardi del Campo, a quale titolo e per quale danno, anche temporalmente riferito; (e) se, in caso positivo, vi fosse nella pronuncia un vincolo di solidarietà o altra tipologia di relazione tra le condanne irrogate al Campo ed all ‘ ANFE.
Le testé evidenziate deficienze illustrative – tutte inerenti ad aspetti essenziali della vicenda, intorno e con riferimento ai quali si incentrano le doglianze poste a suffragio dell ‘ impugnazione – rendono a questa Corte un quadro complessivo nebuloso ed oscuro del fatto processuale, tale da impedirne una comprensione adeguata, quantomeno nei termini minimi imprescindibili per procedere al vaglio di merito sui motivi formulati che, pertanto, resta inevitabilmente precluso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.700 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione