Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
OPPOSIZIONE ALL ‘ ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10595/2023 R.G. proposto da
CAMPO GESUALDO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE REGIONALE DELL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall ‘ Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
-intimata –
Avverso la sentenza n. 2034/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 9 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con distinte citazioni, NOME COGNOME propose opposizione avverso, rispettivamente, la cartella di pagamento (per l ‘ importo complessivo di euro 597.313,35) e la successiva intimazione di pagamento (per l ‘ importo complessivo di euro 677.371,18) notificate da RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALE (e per il recupero del credito portato dRAGIONE_SOCIALE) sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna, di condanna del COGNOME al risarcimento di danno erariale.
Per quanto qui ancora d ‘ interesse, addusse, a suffragio di ambedue le domande, l ‘ integrale ripianamento del danno mercé il recupero RAGIONE_SOCIALE somme effettuato in via amministrativa dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel costituirsi in ambedue le controversie, l ‘ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione eccepì la propria estraneità all ‘ accertamento compiuto dall ‘ ente impositore e richiese l ‘ autorizzazione RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE Presidenza RAGIONE_SOCIALE e dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Disposto ed espletato l ‘ incombente, i terzi chiamati spiegarono resistenza alle domande dell ‘ opponente.
Riuniti i giudizi, l ‘ adito Tribunale di Palermo rigettò le opposizioni.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l ‘ appello interposto da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per cinque motivi.
Resistono, con unitario controricorso, la Presidenza RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Non svolge difese nel presente giudizio di legittimità l ‘ RAGIONE_SOCIALE, succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1.1. Il primo denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: « fatto storico » costituito dall ‘ estinzione del giudizio di opposizione proposto da RAGIONE_SOCIALE « per contrastare il recupero RAGIONE_SOCIALE somme RAGIONE_SOCIALE medesima illegittimamente corrisposte, secondo statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti », circostanza dedotta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.
1.2. Il secondo, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: « fatto storico » costituito dall ‘ operato recupero in via amministrativa, mediante compensazioni su fondi regionali, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 726.012,17.
Siffatto recupero, secondo il ricorrente, è avvenuto nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE « a seguito di regolare rendicontazione sul P.R.O.F. 2011 e dunque su fondi regionali »: « ancorché effettuato cumulativamente per le integrazioni extrabudget concesse all ‘ RAGIONE_SOCIALE. sia per il PROF 2007 (oggetto di condanna erariale a carico di altri soggetti) sia per il PROF 2009 (oggetto di condanna erariale a carico dell ‘ odierno ricorrente) » tale recupero era da imputare « ad estinzione del credito vantato dall ‘ Amministrazione per le integrazioni extrabudget relative al
P.R.O.F. 2009, con conseguente estinzione del credito dRAGIONE_SOCIALE medesima vantato nei confronti dell ‘ odierno ricorrente ».
1.3. Il terzo prospetta nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, numm. 4 e 5, cod. proc. civ.: « la Corte d ‘ appello non ha fornito alcuna motivazione sulla ritenuta inidoneità del recupero effettuato in via amministrativa, tramite compensazione su fondi regionali, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 726.012,17 a estinguere il credito oggetto di causa ».
1.4. Il quarto deduce violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., nonché dell ‘ art. 1243 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ..
Duplice la censura mossa RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello, cui si imputa di:
(i) aver rilevato ex officio un fatto che non era stato contestato dall ‘ Amministrazione RAGIONE_SOCIALE (ovvero l ‘ assenza di rendicontazione dei progetti formativi professionali dai quali erano scaturiti i crediti dell ‘ ente di RAGIONE_SOCIALE oggetto di compensazione);
(ii) aver « fondato la propria decisione sulle disposizioni contenute nel ‘Vademecum per l’ attuazione del RAGIONE_SOCIALE‘, emanato dall ‘ Amministrazione RAGIONE_SOCIALE sia per gli anni 2007-2013, che per gli anni 2014-2020 », documento inconferente nel caso, non versato agli atti del giudizio, non contenente norme giuridiche.
1.5. Il quinto motivo deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1243 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Si sostiene che, avendo il ricorrente fornito prova documentale del fatto estintivo avvenuto mediante compensazione del credito, l ‘ omessa rendicontazione dei progetti formativi integrava una « controeccezione che avrebbe dovuto allegare e provare l ‘ Amministrazione ».
Il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito RAGIONE_SOCIALE esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Nell ‘ intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che, per soddisfare il requisito imposto dall ‘ art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l ‘ esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dRAGIONE_SOCIALE quale devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione RAGIONE_SOCIALE posizione avversaria, lo svolgersi RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926).
2.1. Il ricorso di adizione di questa Corte non rispetta il descritto requisito di contenuto-forma.
In primo luogo, manca radicalmente, nel corpo dello stesso, una (pur minima e, a fortiori , adeguata e sufficiente) illustrazione del contenuto e RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2947/2012 RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti -sezione giurisdizionale per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna, costituente il titolo esecutivo in forza del quale sono stati emessi gli atti RAGIONE_SOCIALE riscossione coattiva (cartella ed intimazione di pagamento) in relazione ai quali l ‘ odierno ricorrente propose opposizione all ‘ esecuzione.
Omessa risulta, segnatamente, la descrizione RAGIONE_SOCIALE ragione RAGIONE_SOCIALE condanna comminata a NOME COGNOME, dello specifico titolo RAGIONE_SOCIALE responsabilità contabile a suo carico riscontrato, RAGIONE_SOCIALE natura e dell ‘ oggetto del danno erariale accertato e da ristorare.
Ancora più in dettaglio, non è rappresentato: (a) se, ed in qual modo, tale danno erariale fosse correlato ad erogazioni di finanziamenti relativi a progetti formativi (in sigla P.R.O.F.); (b) in caso positivo, a quali annualità si riferissero siffatte erogazioni ed in favore di quali enti fossero state compiute; (c) se, inoltre, tra questi enti vi fosse l ‘ RAGIONE_SOCIALE; (d) se quest ‘ ultima fosse destinataria di condanna con la medesima sentenza azionata nei riguardi del COGNOME, a quale titolo e per quale danno, anche temporalmente riferito; (e) se, in caso positivo, vi fosse nella pronuncia un vincolo di solidarietà o altra tipologia di relazione tra le condanne irrogate al COGNOME ed all ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Le testé evidenziate deficienze illustrative – tutte inerenti ad aspetti essenziali RAGIONE_SOCIALE vicenda, intorno e con riferimento ai quali si incentrano le doglianze poste a suffragio dell ‘ impugnazione – rendono a questa Corte un quadro complessivo nebuloso ed oscuro del fatto processuale, tale da impedirne una comprensione adeguata, quantomeno nei termini minimi imprescindibili per procedere al vaglio di merito sui motivi formulati che, pertanto, resta inevitabilmente precluso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.700 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione