Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 3489/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
N. 3489/22 R.G.
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 3147/2021, depositata il 29.10.2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24.1.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con atto del 5.6.2017 propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 04120170000268789007, con cui gli si intimava il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 119.776,13, relative a spese di giustizia. Nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Milano, con sentenza del 2.12.2019, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese tra le parti; ciò perché il RAGIONE_SOCIALE , coobbligato quale responsabile civile, aveva frattanto pagato l’intera somma capitale portata dalla cartella. Il COGNOME propose dunque gravame, resistito da tutte le altre parti; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29.10.2021, accolse l’appello, così riformando la sentenza impugnata e condannando le appellate alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito. In particolare, il giudice d’appello ritenne erro nea la statuizione sulla cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto che il coobbligato solidale -quale era da considerare, in virtù RAGIONE_SOCIALE pretesa coattiva, il COGNOME -è pur sempre soggetto al regresso ex art. 1299 c.c.; rilevò quindi che erroneamente la pretesa stess a era stata azionata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘opponente per l’intero, tanto non essendo più consentito dall’art. 535 c.p.p., come modificato dall’art. 67 RAGIONE_SOCIALE legge n. 69/2009, né del resto potendo isolarsi dalla
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cartella le voci riferibili allo stesso opponente, neppure per relationem , stante il suo tenore generico, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato per difetto di motivazione.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso NOME COGNOME, che ha pure depositato memoria . L’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 c.p.p., RAGIONE_SOCIALE‘art. 227 -bis del d.P.R. n. 115/2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché le somme intimate erano state calcolate sulla base RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello penale di Genova n. 1530/2010, divenuta irrevocabile il 5.7.2012 – con cui il COGNOME (insieme ad altri appartenenti alla Polizia di Stato) era stato condannato per i noti fatti RAGIONE_SOCIALE Scuola Diaz, a margine del G8 di Genova del 2001 – e dei relativi fogli-notizie; in particolare, con detta sentenza penale, la Corte genovese aveva condannato gli imputati e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (responsabile civile) , in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite, comprese quelle ammesse al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (e disponendo, per queste ultime, il pagamento diretto in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato). Inoltre, prosegue la ricorrente, la cartella era stata redatta secondo lo schema ministeriale ed il COGNOME era perfettamente in grado di comprenderne il significato, giacché gli era
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ben consapevole di essere stato condannato penalmente per i noti fatti RAGIONE_SOCIALE Scuola Diaz.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, che aveva solo agito per il recupero di crediti derivanti dalla quantificazione operata da funzionari RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, del Tribunale e RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
2.1 -Il ricorso è inammissibile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis . Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto -forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. Tanto non può riscontrarsi nella specie.
2.2.1 Anzitutto, l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa e, per comprendere il senso RAGIONE_SOCIALE censure, è indispensabile leggere senz’altro la sentenza impugnata (insufficiente essendo quella sua parte relativa al merito testualmente riportata solo nell’ambito del primo motivo di ricorso, alle pp. 7-9). Basti rilevare che, dall a lettura RAGIONE_SOCIALE‘ atto in scrutinio, non è dato neppure comprendere di cosa originariamente si lamentasse l’opponente con l’atto introduttivo del giudizio, fatti salvi laconici riferimenti -invero equivoci, per quanto si dirà tra breve -al denunciato difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella, pure rilevato e stigmatizzato dalla Corte d’appello : la ricorrente, con
riguardo alle posizioni RAGIONE_SOCIALE parti, si limita a riprodurre pedissequamente le formali conclusioni rassegnate, sia in primo grado che in appello, senza però illustrarle con gli argomenti ad esse sottese e così relegandole alla sostanziale incomprensibilità. Nello stesso senso, può anche osservarsi che in ricorso neppure viene riportato l’importo intimato al COGNOME con la cartella; infine, occorre anche evidenziare che solo indugiandosi tra le pieghe del ricorso parrebbe potersi evincere, con non poca difficoltà, che le somme richieste atterrebbero a quelle liquidate per spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite ed ammesse al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, il che neanche risulta dalla sentenza impugnata, benché -a dire RAGIONE_SOCIALE ricorrente -tanto risulterebbe ‘ già ampiamente chiarito nel corso del primo grado del giudizio ‘ (v. ricorso, p. 9).
2.2.2 -Ebbene, nel rinviare, sul punto, alla ampia motivazione RAGIONE_SOCIALE recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso ‘ serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del pro cesso, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso ‘ . Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente
esposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando ‘ non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno ‘ (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.
2.2.3 -Ora, così inquadrato il tema in discorso -anche al lume RAGIONE_SOCIALE più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia ), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) -ritiene la Corte che la ricorrente sia incorsa in una insufficiente esposizione, tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra ) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente ‘indaginosa’ l’individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita RAGIONE_SOCIALE ricerca e RAGIONE_SOCIALE selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass., Sez. Un., n. 16628/2009).
2.3 -Sotto diverso, ma connesso profilo, viene anche in rilievo una patente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente fa riferimento a molteplici documenti (fogli-notizie, sentenza penale, nota A, integrazione, ecc.), a sostegno e giustificazione del credito portato dalla cartella impugnata, senza minimamente rispettare l’onere di indicazione temporale RAGIONE_SOCIALE produzione e RAGIONE_SOCIALE loro attuale collocazione processuale (sul punto, si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 34395/2023).
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Può in proposito anche evidenziarsi che -al contrario di quanto opinato dalla ricorrente, in memoria -il ricorso che occupa non può che ritenersi fondato sui documenti richiamati in ricorso, giacché è evidente che la stessa RAGIONE_SOCIALE su di essi fa leva per superare la carenza probatoria ritenuta e valorizzata dal giudice d’appello , onde accogliere l’opposizione ex art. 615 c.p.c. a cagione RAGIONE_SOCIALE indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa ( in subiecta materia , sulla distinzione tra tale ultimo aspetto e il mero difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella, che attiene invece a profilo denunciabile ex art. 617 c.p.c., si veda Cass. n. 23297/2022). Pertanto, è fuor di dubbio che detti documenti non potevano sottrarsi all’onere di indicazione di cui alla citata disposizione processuale , che non risulta dunque rispettata.
2.4.1 Infine, occorre anche rilevare che la censura di cui al primo motivo è totalmente aspecifica , in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (sui cui tratti generali si rinvia, per brevità, alla già citata Cass. n. 15445/2023, in motivazione).
Infatti, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello – dopo aver correttamente rilevato che il pagamento da parte del coobbligato solidale non fa venir meno l’interesse all’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella da parte RAGIONE_SOCIALE‘altro coobbligato , stante la sua perdurante esposizione al regresso ex art. 1299 c.c. – ha ritenuto senz’altro ammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal COGNOME dinanzi al giudice civile (e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che tanto aveva escluso, benché nell’ambito RAGIONE_SOCIALE spiegata valutazione sulla soccombenza virtuale); ciò in quanto l’opponente COGNOME aveva chiaramente precisato, con l’atto introduttivo, di non contestare la
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condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del processo penale e di non negare che dalla condanna conseguisse l’obbligo di pagare determinate spese processuali, censurando invece ‘ l’errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE stesse sia quanto al calcolo del concreto ammontare, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna ‘.
La Corte meneghina ha anche sottolineato che la sentenza penale in parola era passata in giudicato dopo la modifica apportata dalla legge n. 69/2009 all’art. 535 c.p.p., circa la solidarietà tra coimputati condannati per lo stesso reato o per reati connessi, il che comportava che – proprio per effetto di detta novella la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘intero nei confronti di ciascuno dei condannati non era più prospettabile. Ancora, ha pure aggiunto la Corte milanese che al COGNOME era stato intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali per l’intero , senza alcuna possibilità di individuare quelle direttamente a lui ascrivibili, stante il difetto di motivazione e la genericità RAGIONE_SOCIALE cartella; inoltre, ha rilevato che l’odierno controricorrente era stato condannato solo per alcuni reati, non anche per altri di cui era accusato, dai quali era stato mandato assolto nel merito o per prescrizione. Infine, il giudice d’appello ha chiosato affermando che non può che gravare su ll’ente creditore l’onere di dimostrare che gli importi richiesti in cartella siano dovuti nella misura intimata, il che non era avvenuto nella specie, proprio al lume RAGIONE_SOCIALE constatata genericità.
2.4.2 Ebbene, a fronte di un così chiaro percorso motivazionale, RAGIONE_SOCIALE da un lato non ha impugnato la declaratoria di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dal COGNOME dinanzi al giudice civile (sicché la questione è in ogni caso coperta dal giudicato interno) ; dall’altro, si è limitata, in questa sede,
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ad insistere sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella e RAGIONE_SOCIALE piena prova del credito, senza affatto contestare le altre rationes decidendi , prima descritte, evidentemente neppure colte .
Infine, benché la ricorrente abbia anche denunciato, col primo mezzo, la pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 c.p.p., non risulta dal ricorso quando la questione RAGIONE_SOCIALE applicabilità RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione alla fattispecie sia stata sottoposta al vaglio dei giudici di merito, così non consentendo a questa Corte di valutarne l’eventuale novità ed impregiudicata la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALE sua utile conoscibilità da parte del giudice civile, ancora in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Da qui l’ ulteriore ragione di inammissibilità.
3.1 -Il ricorso è dunque nel complesso inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nei rapporti col RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE, che non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
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Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il giorno