Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2925  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 24856/2020 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME, elettivamente  domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliato
– controricorrente –
 e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 8/2020 emessa dal la Corte d’appello di Cagliari, depositata in data 10.1.2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  adunanza  camerale  del 24.1.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto del 15.6.2009, NOME COGNOME propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso n. 15 cartelle di pagamento notificategli da RAGIONE_SOCIALE, n. 11 richieste di pagamento notificategli dall’Ufficio recupero crediti della Corte d’appello di Cagliari e n. 4 richieste da pagamento emesse dall’Ufficio recupero crediti del Tribunale di Cagliari, atti tutti aventi ad oggetto la riscossione coattiva di spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e relativi accesso ri. L’opponente invocò la nullità degli atti per l’incomprensibilità del lor o contenuto, per l’impossibilità di individuare il titolo dell’obbligazione, per la mancanza di notifica degli atti prodromici, per intervenuta prescrizione. Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Cagliari rigettarono l’opposizione.
La  sentenza  d’appello,  emessa  il  10.1.2020,  è  stata  impugnata  per cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, mentre l’agente della riscossione non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.1 -Col primo motivo di ricorso (pp. 5-10) è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione con cui si censurava l’operato del primo giudice, per aver egli consentito la produzione in giudizio di estratti, ritenuti conformi, di sentenze della Corte di cassazione, così consentendo l’integrazione della motivazione degli atti impugnati. Deduce il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe giudicato ‘ con malafede e dolo ‘; che ha pronunciato una sentenza degna di ‘ un asino ‘; che il decisum del giudice d’appello sarebbe ‘ inaudito, sconcertante e tecnicamente scandaloso ‘.
1.2 Il motivo è manifestamente infondato, e dunque inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo ricorsi su fattispecie identiche o, comunque, sovrapponibili pressoché integralmente, proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. ( ex permultis , Sez. 3, Ordinanza n. 4422 del 18.2.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24984 del 9.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8148 del 23.4.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 23759 del 29.7.2022).
2.1 Col secondo motivo di ricorso (pagine 1015) la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione con cui si  sosteneva  l’inesistenza  e  la  non  individuabilità  del  titolo  esecutivo sotteso della cartella esattoriale.
2.2 Il motivo è manifestamente infondato, e dunque inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo ricorsi su fattispecie identiche o, comunque, sovrapponibili pressoché integralmente, proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. ( ex permultis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13974 del 3.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 3287 del 3.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2470 del 27.1.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 23759 del 29.7.2022).
3.1 Col terzo motivo di ricorso (pagine 1617) la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli atti esattoriali non dovessero essere preceduti dalla notifica del ruolo, né del provvedimento giurisdizionale da cui sorse l’obbligo dell’odierno ricorrente di pagare le spese di giustizia, pretese dal Ministero in executivis . Col medesimo motivo è altresì censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto, ad abundantiam , che qualsiasi censura concernente la notifica del titolo esecutivo costituisce una opposizione agli atti esecutivi e non una opposizione all’esecuzione, avverso la quale è consentito solo il ricorso per cassazione, ma non l’appello.
3.2 Il motivo è manifestamente infondato, e dunque inammissibile ex art.  360bis ,  n.  1,  c.p.c.,  per  le  ragioni  già  ripetutamente  stabilite  da questa  Corte,  decidendo  ricorsi  su  fattispecie  identiche  o,  comunque, sovrapponibili pressoché integralmente, proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi
N. 24856/20 R.G.
dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. ( ex permultis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13974 del 3.5.2022, nonché le ulteriori citate al § 2.2 che precede).
4.1  Col  quarto  motivo  di  ricorso  (pagina  17),  infine,  la  sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame inteso a far valere l’inintelligibilità del titolo azionato con i vari atti  esattoriali,  sul  presupposto  che  tale  censura  costituisse  motivo  di opposizione agli atti esecutivi e che di conseguenza la sentenza di primo grado poteva essere su questo punto soltanto impugnata per cassazione.
4.2 Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo ricorsi su fattispecie identiche o, comunque, sovrapponibili pressoché integralmente, proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. ( ex permultis , Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 5.7.2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019; nello stesso senso, ma in giudizio vertente tra altre parti, Sez. U, Sentenza n. 562 del 10/08/2000, Rv. 539394 – 01).
5.1 -In  definitiva,  il  ricorso  è  inammissibile.  Le  spese  del  presente giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza,  ai  sensi  dell’art.  385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nulla va disposto nei rapporti con l’agente della riscossione, rimasto intimato.
6.1 La circostanza che in quattro anni, tra il 2019 ed il 2022, l’odierno ricorrente abbia proposto numerosissimi ricorsi di contenuto pressoché
identico al presente; sia rimasto soccombente in tutti; e nondimeno abbia continuato a proporli trascurando di confrontarsi con le ragioni poste da questa Corte a fondamento del giudizio di inammissibilità dell’opposizione, costituisce una condotta – a tac er d’altro – caratterizzata da colpa grave, che giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. A tal fine la ‘sanzione privata’ deve equitativamente determinarsi in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comm a 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 8943/2022). Pertanto, tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l’importo delle spese di lite liquidate in virtù della soccombenza RAGIONE_SOCIALE stesso ricorrente, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra ); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 2.500,00 in favore del controricorrente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la  Corte  dichiara  il  ricorso  inammissibile  e  condanna  il  ricorrente  alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente della somma di € 2.500,00 ai sensi  dell’art.  96,  comma  3,  c.p.c., oltre  interessi  legali  dalla  data  di pubblicazione al soddisfo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,