Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29012 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29012 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
sul ricorso 24909/2023 proposto da:
BCC DELLA CALABRIA ULTERIORE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALEATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME.
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 862/2023 depositata il 17/11/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Banca RAGIONE_SOCIALE Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE Ulteriore società cooperativa ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di un solo motivo di ricorso -al quale resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre non ha svolto attività processuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME -l’epigrafata sentenza, con cui la Corte di appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda originariamente proposta dall’odierna ricorrente, regolando le spese di lite.
Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
«3. -L’unico mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. Omessa motivazione -Omesso esame circa un fatto decisivo (lettera del 24.07.2012) – art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cpc.
-Il ricorso è inammissibile.
4.1. -Vale anzitutto osservare che il motivo prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per RAGIONE_SOCIALEzione e con l’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità per cui
una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014); in altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli RAGIONE_SOCIALE violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria. È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione,
l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
4.2. -Dopodiché bisogna sottolineare che nella sentenza impugnata non v’è traccia dell’introduzione di una domanda fondata su un ipotetico riconoscimento di debito, domanda che la ricorrente assume di aver «ribadito» in comparsa conclusionale e replica, senza però aver spiegato, tanto meno nel rispetto del precetto dettato dall’numero 6 dell’articolo 366 c.p.c., dove e come detta domanda fosse stata eventualmente tempestivamente avanzata.
Orbene, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 5131 del 2023 e Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi
sia cenno nella sentenza impugnata, il (motivo di) ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – qui come si è detto rimasto inadempiuto – di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).
4.3. -Inoltre, la censura si fonda sull’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di una dichiarazione proveniente da RAGIONE_SOCIALE del 24 luglio 2012. Ma, sotto tale aspetto, i profili di inammissibilità si sommano:
-) la censura è prospettata sotto il profilo del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., ma è nozione elementare che detta norma fa riferimento all’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso (basterà citare la nota pronuncia delle sezioni unite numero 8053 del 2014), mentre nel caso di specie la ricorrente lamenta l’omessa considerazione di un documento, che è cosa completamente diversa, giacché l’omessa considerazione di un mero elemento istruttorio, quale
una produzione documentale, può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 28 settembre 2016, n. 19150; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756), il che nella specie manca;
-) il ricorso, con riguardo al documento menzionato, non è autosufficiente, con ulteriore violazione del precetto dettato dall’articolo 366, numero 6, c.p.c., dal momento che esso non dice quando detto documento sarebbe entrato nel processo e, cioè, se esso sia stato prodotto nel rispetto delle previste scansioni processuali; è difatti scontato che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa RAGIONE_SOCIALE atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del
principio di autosufficienza dal versante contenutistico» (Cass.
10 dicembre 2020, n. 28184)».
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza in camera di consiglio.
Hanno depositato memorie entrambe le parti.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Né in questo vi è motivo di rivedere le conclusioni a cui è pervenuta la proposta alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, atteso che la stessa si sostanzia in una contestazione generica ed intrinsecamente tautologica di dette conclusioni, senza evidenziare, cioè, alcun profilo di criticità oggettivamente valutabile nel senso di un loro ripensamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore RAGIONE_SOCIALE controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 12000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sezione civile il giorno 17.9.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME