Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18617/2023 proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso l ‘ordi nanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione n. 21701/2023 depositata il 20/7/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’udienza del 23/1/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con l ‘ordinanz a indicata in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal ricorrente contro la precedente ordinanza n. 29849/2022, che aveva a sua volta respinto il ricorso per revocazione proposto contro la sentenza
Oggetto: revocazione
artt. 391- bis e 395,
n. 4, c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/1/2024 – CC
15117/2021, quest’ultima reiettiva del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1297/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli.
Il ricorso è volto a ottenere l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ed è presentato dalla parte personalmente, priva di difensore.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis. 1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorso è palesemente inammissibile, perché presentato dalla parte personalmente, senza la necessaria assistenza e rappresentanza di un difensore iscritto nell ‘apposito albo RAGIONE_SOCIALE abilitati ad assumere il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
1.1. L’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., che sanziona con l’improcedibilità il mero mancato deposito RAGIONE_SOCIALE procura alle liti insieme al tempestivo deposito del ricorso, esclude che possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità la regola dettata, per il giudizio civile ordinario davanti al giudice del merito, dal novellato art. 182 c.p.c. che prevede la concessione di un termine per la sanatoria anche nell’ipotesi di « mancanza RAGIONE_SOCIALE procura al difensore»;
La generica dichiarazione di essere «privo di reddito» e la richiesta di «gratuito patrocinio» sono irrilevanti, in mancanza di specifica istanza da presentare al competente RAGIONE_SOCIALE, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE artt. 124 e 126 T.U. Spese di giustizia.
Quantunque il mezzo di impugnazione non sia qualificato dal ricorrente, va ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell ‘ ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. nn. 30112/2022, 23498/2017, 8180/2009, 19498/2006) e che la decisione pronunciata sul ricorso per revocazione non è a sua volta impugnabile con il medesimo
mezzo (Cass. S.U. n. 5055/2006; Cass. n. 27865), né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. n. 21019/2016).
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 3.500, oltre alle spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2024.