Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9677 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9677 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3798/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata presso l’indirizzo telematico
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA QUALE RAGIONE_SOCIALE ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliate presso il seguente indirizzo pec:
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2602/2022 depositata il 22/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che :
Il Tribunale di Arezzo rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE cui era stato intimato il pagamento della somma di € 7.357.350,00 quale limite massimo pattuito nella fideiussione omnibus stipulata in favore della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE per obbligazioni derivanti da alcuni finanziamenti concessi e rimasti inadempiuti.
A seguito di appello della stessa RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata in data 22/11/2022 ed asseritamente notificata in data 2/12/2022, ha rigettato il gravame.
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato che:
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che assume essere stata notificata in data 2/12/2022 ma non produce, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. , la copia notificata della sentenza. Né essa risulta depositata dalla parte controricorrente. Il ricorso è stato notificato in data 30/1/2023, sicché, essendo la sentenza pubblicata in data 22/11/2022, la notifica del ricorso, per sanare il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere perfezionata entro i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e cioè entro il termine del 23/1/2023.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Si rileva altresì che risulta tardivo anche il deposito del controricorso che avrebbe dovuto essere perfezionato entro 40 giorni dalla data di
notifica del ricorso ( 30/1/2023 ), e dunque entro il 13/3/2023, mentre risulta depositato in data 20/3/2023.
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese, in ragione della tardività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile