Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17299 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19636/2024 R.G. proposto da : NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, RAGIONE_SOCIALE, -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE VIBO VALENTIA n. 770/2024 depositata il 16/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Il sig. NOME, cittadino nigeriano ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 18 D. Lgs. nr. 150/11 proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Vibo Valentia 01.02.2024, unitamente al connesso Ordine del Questore di Vibo Valentia, in pari data, di lasciare il Territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato Italiano entro 7 giorni dalla ricezione.
2.Il ricorrente si era rivolto al RAGIONE_SOCIALE lamentando l’illegittimità del decreto di espulsione emesso nella pendenza RAGIONE_SOCIALEa procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale che il ricorrente aveva richiesto e l’invalidità o inefficacia, del decreto impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d. Lgs. n. 286 del 1998, (come modificato dal D.L. n. 130/2020) RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e degli artt. 2,4,5,9, e 10 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2004/83/CE, per non aver svolto l’autorità amministrativa alcuna istruttoria in ordine alla possibilità per il ricorrente, in caso di espulsione nel paese di provenienza, di essere sottoposto a trattamenti degradanti e/o inumani, in tal modo contravvenendo al principio del non-refoulement , nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU, per non avere la Amministrazione competente valutato preventivamente la sussistenza in capo al ricorrente RAGIONE_SOCIALEe c.d. esigenze di carattere umanitario.
3.- Il Giudice di Pace, ha rigettato il ricorso osservando -si legge nel ricorso giacché il provvedimento non è agli atti – che la richiesta di protezione internazionale è stata inviata per altro straniero, ossia nell’interesse di COGNOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA, e che la documentazione depositata atteneva a motivi di salute determinati dall’emergenza pandemica (COVID 19). I provvedimenti in atti riguardano altri stranieri; ed in definitiva vi era prova in atti che il ricorrente fosse in attesa di una decisione in ordine alla richiesta di protezione internazionale.
4.- Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Vibo Valentia hanno resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALELA DECISIONE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione in relazione in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c., in quanto l’impugnata sentenza, avrebbe eluso i motivi di ricorso formulati e non sarebbe evincibile il percorso logico-ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento.
-Il ricorso è improcedibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 comma 2 c.p.c. poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato con al relata di notifica, bensì quello con cui il Giudice di pace adito ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore.
-Reputa il Collegio che le spese del grado vadano compensate per giusti motivi essendosi la parte controricorrente difesa comunque nel merito senza rilevare il predetto vizio del ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 369 1 comma n. 2 c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1° Sezione