Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15216/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale:
e
EMAILpec.EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del portafoglio crediti di Unicredit RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, e, per essa RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Roma n. 2797/2023, pubblicata in data 18 aprile 2023 e notificata in data 11 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui Unicredit Leasing s.p.a. aveva chiesto la riconsegna dei beni oggetto di quattro contratti di leasing ed il pagamento della somma di euro 45.422,62, oltre interessi, a titolo di canoni, eccependo, tra l’altro, la nullità dei contratti inter partes per contrarietà a norme imperative e per presunta usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora, chiedendo la restituzione di somme versate.
Nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.
La Corte d’appello di Roma, investita del gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, all’esito della costituzione di Unicredit RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito derivante da uno dei contratti di leasing , ha respinto l’appello.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono mediante autonomi controricorsi.
In data 17 marzo 2024 è stata depositata proposta di definizione accelerata ex art. 380bis cod. proc. civ., con la quale si è rilevato che: ‹‹ il ricorso è improcedibile per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata (ovvero dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo p.e.c.), neppure prodotti dalle parti controricorrenti (Cass., sez. U, n. 21349/2022) ›› .
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Ritiene il Collegio che non occorre dare conto dei motivi di censura formulati dall’odierna ricorrente, perché il ricorso, come rilevato con la proposta di definizione accelerata, è improcedibile.
La ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza è stata notificata via p.e.c. in data 11 maggio 2023, si è limitata a depositare il messaggio di spedizione della p.e.c. non corredato dei messaggi di avvenuta accettazione e consegna da parte dei destinatari della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal n. 2 del secondo comma dell’art. 369 cod. proc. civ.
1.1. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., sez. U, 06/07/2022, n. 21349), la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione
e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. civ.
In altri termini, nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione, venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, il che comporta che si dovrà procedere all’allegazione del duplicato della notifica in formato . eml oppure . msg , ovvero del file contenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, come previsto dall’art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, d.m. 44/2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati -art. 12 del Regolamento Ministeriale), vigenti ratione temporis (Cass., sez. 5, 27/05/2024, n. 14790).
1.2. Il difetto di procedibilità può essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione delle parti controricorrenti, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., sez. U, n. 10648 del 2017; Cass., sez. U, 2022, n. 21349; Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17014; Cass., sez. 1, 22/10/2024, n. 27313).
Tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e
cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e, per questa ragione, il principio subisce una – apparente – eccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
1.3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di giudizio di cassazione, l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. per omessa produzione della relata di notificazione della sentenza non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass., sez. 1, 15/07/2024, n. 19475; Cass., sez. 3, 16/09/2024, n. 24724).
Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 – Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di
assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84).
1.4. Nel caso in esame, dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello di parte ricorrente emerge che quest’ultima non ha ottemperato l’onere di deposito del pervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agli allegati (sentenza e relata di notifica), né peraltro la copia della sentenza notificata si rinviene nella produzione delle parti controricorrenti nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez. U, 02/05/2017, n. 10648).
1.5. Neppure soccorre il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 – 3, 30/04/2019, n. 11386).
Tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 18 aprile 2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 10 luglio 2023.
1.6. Da ultimo, va rilevato che la declaratoria di improcedibilità del ricorso non può essere superata, come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza citata n. 21349/2022, mediante il deposito, tardivo, del messaggio di avvenuta notifica via p.e.c. della sentenza che è stato, nella specie, allegato dalla ricorrente soltanto con la memoria illustrativa ex art. 380bis .1. cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 29/10/2024, n. 27883).
A vendo l’odiern a ricorrente incontestatamente trascurato l’assolvimento dell’onere di deposito all a stessa imposto dall’art. 369 cod. proc. civ., senza che la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata acquisita per impulso delle controparti, o a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, deve escludersi il ricorso delle condizioni per dar luogo alla disapplicazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso prevista dall’art. 369 c od. proc. civ.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto che la memoria illustrativa depositata da RAGIONE_SOCIALE non contiene alcuna significativa deduzione difensiva.
Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96, come previsto dal citato art. 380bis cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 27/09/2023, n.27433).
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00 ed agli accessori di legge, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; della somma di euro 3.000,00, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente società Unicredit RAGIONE_SOCIALE.p.a.: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00 ed agli accessori di legge, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; della somma di euro 3.000,00, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione