Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30981/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso in proprio (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica elettivamente rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11969/2020 depositata il 07/09/2020.
ASSEGNAZIONE
–
IMPOSTA
DI
REGISTRO
Ad.30/11/2023 CC
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME,
Rilevato che:
l AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, difeso in proprio, propose domanda nei confronti della Banca AVV_NOTAIO dei Paschi di Siena, in seguito RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta di registro corrisposta, in relazione a diverse ordinanze di assegnazione di cui era beneficiario e che, peraltro, egli aveva dovuto pagare a seguito di emanazione di cartella esattoriale;
la domanda venne accolta in primo grado dal Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE;
la sentenza venne appellata dalla RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11969 del 07/09/2020, accogliendo l’eccezione preliminare di mancato esperimento della negoziazione assistita, ha dichiarato improcedibile la domanda;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 30/11/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso è così rubricato: sulla erronea qualificazione della normativa in materia di negoziazione assistita per contrasto con il diritto europeo (art. 24 Cost, art. 3, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, artt. 6 e 13 della CEDU e art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ;
il motivo non può essere scrutinato, assumendo preminente e dirimente rilievo la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo;
il ricorrente alla seconda pagina del ricorso ha affermato che la sentenza impugnata, emanata dal Tribunale di Roma, n. 11969 del 7/09/2020, gli è stata notificata in data 19/10/2020;
il ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notifica da parte del difensore della banca AVV_NOTAIO dei Paschi di Siena S.p.a.;
in atti, sia cartacei che telematici, vi è soltanto una copia della detta sentenza con attestazione da parte del difensore della banca controricorrente, ma non si rinviene il messaggio di posta elettronica con cui la relativa notifica sarebbe stata eseguita, il quale di questa costituisce parte ineliminabile;
in tema deve richiamarsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 – 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: « in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il
termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio »; ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -02);
la copia notificata della sentenza impugnata non risulta, peraltro, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica e inoltre, la RAGIONE_SOCIALE ha sollevato in controricorso la questione dell’improcedibilità;
nella specie, infine, e ciò al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla rilevata improcedibilità, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7/09/2020 e il ricorso risulta essere notificato il 24/11/2020 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di improced ibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di