Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3046  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 19150/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, è domiciliata
– controricorrente –
 e contro
ROMA CAPITALE, UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA SABINA
– intimati –
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  n.  2255/2022,  depositata  il 11.2.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24.1.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME propose opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento notificatogli da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), per il recupero di sanzioni da violazioni del c.d.s. irrogate da RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), per non essere mai stati notificati i VAV sottostanti alle cartelle ivi indicate ed essendo intervenuta la prescrizione ex art. 28 RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/1981. L’adito Giudice di p ace di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 15054/2018 dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, giacché essa non era stata proposta entro i 30 giorni dalla notific a dell’intimazione. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE costituitasi soltanto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -rigettò l’appello dell’COGNOME, con sentenza pubblicata il 11.2.2022. Osservò il Tribunale che -a parte la mancanza di specificità dei motivi d’appello l’eccezione di prescrizione era stata sollevata genericamente e confusamente, con rinvio a molteplici documenti senza adeguata indicazione e, dunque, inammissibilmente rimessi alla ricerca da parte del giudice. Sotto altro profilo, il Tribunale rilevò che l’appellante non aveva concretamente argomentato circa la tempestività RAGIONE_SOCIALE spiegata opposizione; infine, condannò l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore di ciascuna appellata costituitasi.
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Avverso  tale  sentenza  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 28 RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non ha accertato e dichiarato l’intervenuta prescrizione dei crediti intimati. Osserva il ricorrente che, in relazione a 6 cartelle, gli enti non avevano depositato i VAV, né l’RAGIONE_SOCIALE aveva depositato le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, sicché alla data di emissione dell’intimazione (17.2.2017) i crediti erano da considerare in ogni caso prescritti, il più recente risalendo al 2009. Per quanto riguarda invece altre 3 cartelle, per le quali erano state depositate le relate di notifica, questa era da considerare in ogni caso nulla, dunque improduttiva di effetti. In ogni caso, il Tribunale non s’è pronunciato sulla eccezione di prescrizione.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del DM n. 55/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte  in  cui  il  Tribunale  ha  condannato  l’appellante  alla  rifusione  RAGIONE_SOCIALE  spese violando i massimi tariffari, atteso che il valore complessivo RAGIONE_SOCIALE pretesa era pari ad € 6.277,97.
1.3 Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art.
N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la genericità del  motivo  d’appello  sulla  prescrizione,  invece  specificamente  individuata  nei suoi presupposti.
2.1 -Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis . Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità -che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto -forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.
2.2.1 Tanto non può riscontrarsi nella specie, atteso che l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa, neppure essendovi adeguata certezza -a fronte di puntuale eccezione sollevata dalla controricorrente -circa l’esatto perimetro RAGIONE_SOCIALE doglianze mosse dall’COGNOME con l’atto introduttivo del giudizio: mentre nel ricorso la descrizione di questo è sommaria e non puntuale, dallo stralcio del medesimo, come riportato nel controricorso (significativamente a giustificazione del contenimento RAGIONE_SOCIALE decisione del primo giudice appunto alle sole cartelle effettivamente rese oggetto di tempestiva denuncia), risulta infatti che l’COGNOME avrebbe limitato le proprie doglianze a sole 3 cartelle, mentre il ricorso proposto a questa Corte e qui in esame ne indica ben 9, a fronte di 16 complessive riportate nell’avvis o di intimazione impugnato.
2.2.2 -Ebbene, nel rinviare, sul punto, alla ampia motivazione RAGIONE_SOCIALE recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben
riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso ‘ serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso ‘ . Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando ‘ non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno ‘ (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.
2.2.3 -Ora, così inquadrato il tema in discorso -anche al lume RAGIONE_SOCIALE più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia ), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) -ritiene la Corte che il ricorrente sia incorso in una insufficiente esposizione, tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra ) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente ‘indaginosa’ l’individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita RAGIONE_SOCIALE ricerca e RAGIONE_SOCIALE selezione dei fatti
(anche  processuali)  rilevanti  ai  fini  del  decidere  (v.  Cass.,  Sez.  Un.,  n. 16628/2009).
3.1 -In definitiva, il ricorso è nel complesso inammissibile.
Le  spese  di  lite,  liquidate  come  in  dispositivo,  seguono  la  soccombenza  nei rapporti con RAGIONE_SOCIALE; nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può  darsi  atto  dell’applicabilità  dell’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30 maggio  2002,  n.115  (nel  testo  introdotto  dall’art.  1,  comma  17,  legge  24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE  spese  di  lite,  che  liquida  in  € 3.000,00  per  compensi,  oltre  spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto  per  il  ricorso,  a  norma  del  comma  1bis RAGIONE_SOCIALE  stesso  articolo  13,  se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, il giorno