Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33674 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33674 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 19/10/2023 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 17636/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17636 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1591/2022, pronunciata in data 3 maggio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha pignorato i crediti vantati dalla società RAGIONE_SOCIALE, sua debitrice in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A.. Quest’ultimo, quale terzo pignorato, ha reso la dichiarazione di quantità in senso positivo (riconoscendo, cioè, di essere debitore della società esecutata), specificando, peraltro, che il credito oggetto del pignoramento era già vincolato in virtù di un provvedimento giudiziario di sequestro emesso dal Tribunal e di Napoli nell’ambito di un procedimento penale . Il giudice dell’esecuzione ha proceduto all’assegnazione (parziale) dell’importo oggetto del pignoramento, in favore del creditore procedente.
La banca terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione, precisando di avere versato l’importo del credito pignorato, dopo aver reso la dichiarazione di quantità, al RAGIONE_SOCIALE, in adempimento di un obbligo di legge.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ricorre il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La banca ricorrente nonché il controricorrente COGNOME hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.
La copia (duplicato informatico) della sentenza impugnata (che risulta emessa in data 3 maggio 2022) che è stata depositata
dalla società ricorrente all’atto della sua costituzione, avvenuta in modalità telematica, è priva di una attestazione della Cancelleria del relativo numero identificativo e della data di pubblicazione.
Nel ricorso si afferma che la sentenza avrebbe il n. 1591/2022; non si precisa neanche specificamente la sua data di pubblicazione (che, evidentemente, potrebbe ben essere diversa da quella della sua deliberazione).
Ai sensi del l’art. 369 c.p.c. , la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte (come nella specie) in formato nativo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo « nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati » (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018, Rv. 650663 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 21192 del 23/07/2021, non massimata).
Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero in caso di produzione di un duplicato informatico del provvedimento medesimo), mancante dell’attesta zione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero identificativo, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369
c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento proAVV_NOTAIOa, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che « la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 -introAVV_NOTAIOa dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 -che stabilisce la equivalenza all’origi nale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice ‘anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale’ » attribuisce « al difensore il potere di certificazione pubblica delle ‘copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico’ ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla ‘pubblicazione’ della sentenza »; più di recente, esattamente in termini, cfr. anche: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5923 del 27/02/2023).
In altri termini, da una parte, la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero identificativo e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione. D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassazione ha certamente l’onere di verificare i sud detti dati esaminando una ‘ copia ‘ autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in
proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), che sono privi del potere di attestare tali circostanze e tali dati, e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.
Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, eventualmente attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema.
In caso contrario, sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia proAVV_NOTAIOa non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione.
La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, di regola, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.
Poiché, nella specie, l’unica copia (duplicato informatico) della sentenza impugnata che risulta proAVV_NOTAIOa (in modalità telematica, come già precisato), è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidandole, per NOME COGNOME , in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge e, per la società RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-