Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11806 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13172/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dal difensore contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE BARI n. 13110/2022 depositata il 16 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME ha documentato la notifica nei suoi confronti di un regolamento di competenza proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME già intimati con decreto ingiuntivo ed opponenti dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, per sentir pronunciare l’incompetenza del Tribunale ordinario per essere competente il Tribunale delle Imprese ai sensi dell’art. 3 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 168 del 2003. Il COGNOME si è difeso con memoria a seguito della notifica del ricorso per regolamento nel termine di cui all’art. 47, ultimo comma cpc prospettando la tardività della notifica del ricorso per regolamento ed ha iscritto a ruolo il ricorso depositando la memoria con certificato negativo riguardo al deposito del ricorso.
Considerato che:
Occorre dare seguito al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘E’ improcedibile il ricorso per regolamento di competenza che non sia stato depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla sua notificazione. In tal caso il ricorrente deve essere condannato alle spese in favore del resistente che si sia costituito depositando in termini scrittura difensiva’ (Cass., 3, n. 747 del 7/3/1968; Cass., 3, n. 2764 del 19/9/1972, Cass., 3, n. 499 del 20/1/1984; Cass., S.U. n. 9004 del 16/4/2009, Cass., 6-3, n. 2023 del 27/1/2011).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese, che liquida in € 2200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell’11