Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19750 R.G. anno 2022 proposto da:
GP DI GAGLIARDI NOME COGNOME E COGNOME NOME
S.N.C. , domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 223/2021 emessa da CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell11 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 223/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata il 12 aprile 2021. Resiste con controricorso NOME COGNOME.
– Quest’ultima aveva svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato il 1 aprile 2013 su ricorso della società RAGIONE_SOCIALE: decreto con cui le era stato intimato il pagamento di euro 18.000,00: tale importo era stato preteso in ragione del mancato pagamento di un assegno bancario di quell’ammontare .
Il Tribunale di Locri aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo e la Corte reggina aveva successivamente respinto il gravame spiegato contro la sentenza di primo grado.
3 . ─ Nella pendenza del giudizio di legittimità è stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
-E’ da premettere che è stata fissata adunanza camerale in assenza di istanza di decisione, in quanto non è risultato possibile notificare la proposta di definizione accelerata. Il procedimento segue, così, il corso processuale segnato dall’art. 380 -bis 1 c.p.c..
– La società istante non ha proceduto all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 369 c.p.c.: non emerge, in particolare, sia stato da essa depositato né il ricorso, né copia autentica della sentenza impugnata, né l’eventuale procura speciale che fosse stata conferita con atto separato.
Come è noto, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia inefficace per cause precedenti o contemporanee alla sua notificazione, mentre è improcedibile ove se ne determini l’inefficacia per inadempimenti processuali, quali, appunto, il mancato deposito del
ricorso e del fascicolo, o per altre cause posteriori alla notifica (Cass. 19 giugno 1972, n. 1947). Qualora, poi, il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico, l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (Cass. Sez. U. 24 luglio 2023, n. 22074; cfr. pure: Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass. 29 aprile 2011, n. 9567);
– I l proposto ricorso appare pertanto improcedibile e tanto esime dallo scrutinio dei profili di inammissibilità denunciati dalla controricorrente.
– Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 11 settembre 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME