Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16651/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FERMO n. 2555/2023 depositata il 23/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio NOME COGNOME, davanti al Tribunale di Fermo, chiedendo che fosse condannato al
R.G. 16651/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/5/2024
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni da lui subite.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo che la causa fosse riunita ad un’altra pendente tra NOME COGNOME e il medesimo COGNOME e sollecitando anche la sospensione del giudizio civile, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di un processo penale che vedeva il convenuto imputato.
Il AVV_NOTAIO istruttore, con ordinanza del 23 giugno 2023, ha dichiarato la sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al giudizio di cui al n. r.g. 1906 del 2020 del medesimo Tribunale di Fermo.
Contro l’ordinanza di sospensione propone regolamento di competenza NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo che il regolamento di competenza venga dichiarato improcedibile per mancato deposito dell’ordinanza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 75 e 441 cod. proc. pen., oltre a difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente premette che il COGNOME ha chiesto di essere giudicato in sede penale con il rito abbreviato e che egli, non accettando quel rito, ha preferito agire in sede civile piuttosto che costituirsi parte civile nel processo penale; da tale mancata accettazione deriverebbe l’inapplicabilità della disposizione dell’art. 75, comma 3, del codice di rito penale. Ciò premesso, il ricorrente ricorda che la sospensione del giudizio civile è da considerare un evento eccezionale, collegato alla sola eventualità per cui la decisione penale abbia la potenziale attitudine a riflettersi con efficacia vincolante nel giudizio civile; eventualità, questa, che non
sussisterebbe nel caso di specie. La mancata accettazione del rito abbreviato, infatti, ha fatto sì che l’RAGIONE_SOCIALE non si sia costituito parte civile nel processo penale; e la sospensione non potrebbe comunque avere luogo in considerazione, tra l’altro, del fatto che non c’è identità tra le parti civili del processo penale e gli attori in sede civile.
1.1. La Corte rileva che il ricorso è improcedibile.
Come correttamente ha osservato il AVV_NOTAIO generale nelle sue conclusioni per iscritto, il ricorrente non ha provveduto a depositare, unitamente al ricorso, anche il provvedimento impugnato. Nell’apposita finestra esistente sul desk del processo telematico davanti a questa Corte, infatti, risulta sì depositato un provvedimento che, asseritamente, è quello impugnato; ma così non è nella realtà, perché quel provvedimento non è altri che il verbale dell’udienza del 20 aprile 2023 davanti al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del Tribunale di Fermo, il quale ha assunto la causa in riserva in risposta ad una serie di richieste delle parti.
La Corte, pertanto, non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del provvedimento impugnato e quali siano le ragioni della sospensione.
Si deve comunque rilevare, ad abundantiam , che il ricorso, ove pure fosse procedibile, sarebbe inammissibile, perché è strutturato in modo tale che, nonostante una serie di riferimenti normativi in astratto corretti, non permette di comprendere quale sia la concreta vicenda in corso, né in sede penale né in sede civile. Né può dirsi sufficiente, a tale scopo, la produzione della sentenza del Tribunale penale di Fermo a carico, tra l’altro, di RAGIONE_SOCIALE e non del l’intimato COGNOMECOGNOME
Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato improcedibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui a ll’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza