Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11023 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19285/2023 R.G. proposto da :
COGNOME avvocato NOMECOGNOME rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI MONZA, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica legale
nonché contro
LIZZI NOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 677/2023 depositata in data 1/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
l’avvocato NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 677 del 2023 della Corte di appello di Milano, esponendo che:
-aveva convenuto in giudizio gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenerne il risarcimento dei danni indicati come subiti a séguito di condotte diffamatorie;
-aveva altresì convenuto NOME COGNOME per ottenerne la condanna al risarcimento di danni per aver tentato di far revocare mandati conferiti al deducente e per averlo calunniato, con domanda poi rinunciata;
-aveva inoltre convenuto l’Ordine degli Avvocati di Monza per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni allegati come cagionati da due delibere illegittime di sospensione dall’esercizio della professione forense, notificate a errati indirizzi di posta elettronica certificata;
-la Corte di appello aveva rigettato il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta disatteso le domande proposte;
resistono con controricorso, corredato per ciascuno di memoria, l’avvocato NOME COGNOME e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza;
Rilevato che
con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 96, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello concernente la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata e la quantificazione delle spese di lite;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 175, cod. proc. civ., 2043, 2697, cod. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello in ordine alla prova della condotta diffamatoria, in particolare dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 136 e seguenti, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato mancando di considerare che le delibere dell’Ordine forense convenuto non erano state impugnate per inesistenza della relativa notificazione;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti dell’avvocato NOME COGNOME;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti del Presidente del Tribunale di Monza;
Considerato che
il ricorso è improcedibile;
agli atti, interamente telematici, non risulta prodotta, infatti, neppure dai controricorrenti (v., ad esempio, Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., 14/02/2019, n. 4370, Cass., 24/04/2024, n. 11043), la sentenza impugnata, n. 677 del 2023 della Corte di Corte di appello di Milano, essendo presente, tra le produzioni di parte ricorrente, solo la sentenza, pur definita ‘impugnata’ nel nome del file, corrispondente al provvedimento di prime cure, n. 1282 del 2021 del Tribunale di Milano;
ne discende l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ.;
va invece accolta l’istanza di cancellazione formulata, ai sensi dell’art. 89, cod. proc. civ., dalla controricorrente NOME COGNOME (pag. 1 del controricorso), poiché l’espressione ‘ad una malfattrice’ riportata a pag. 15 del ricorso è offensiva e del tutto inutile rispetto all’esercizio delle difese svolte, da cui il ricorso peraltro denso pure di espressioni aspre ed eccentriche nei confronti degli organi giurisdizionali coinvolti -trae solo occasione per tale aggettivazione (cfr., per l’applicabilità, in questi termini, dell’art. 89, cod. proc. civ., agli atti del giudizio di legittimità, ad esempio, Cass., 5/05/2009, n. 10288);
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate, per ciascuno di essi controricorrenti, in euro 7.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ordina la cancellazione dell’espressione «ad una malfattrice» presente a pagina 15 del ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se
dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 9/01/2025.