Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14972/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA CATANIA
-intimati-
Avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di CATANIA n. 8279/2021 depositato il 06/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.COGNOME NOME, nato in Ecuador, ha impugnato con due mezzi il decreto emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 05.06.2023, ord.618/2023, notificato il 06.06.2023, con il quale è stata confermato il decreto di espulsione emesso e notificato in data 31.08.2022 al ricorrente dal Prefetto della Provincia di Catania, ai sensi dell’art. 13, comma 4 lett. A del D. Lgs. 286/98, ovvero sia per essere socialmente pericolosa.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.Va, preliminarmente, rilevato che deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione se insieme al ricorso non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relazione di notifica (Cass. n. 183ì215/2017; Cass. n. 26951/2019; Cass. n.16334/2018).
Nel caso di specie, non risulta affatto depositato il provvedimento impugnato, la cui mancanza è annotata anche al PCT e, conseguentemente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Nulla spese, in assenza di attività difensiva della Amministrazione intimata. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso;
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.