Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14907 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14907 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15550/2023 R.G. proposto da :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME URBANO NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato COGNOME , in ROMA, INDIRIZZO che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di PERUGIA depositato il 20/04/2023, r.g.n. n. 484/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione avverso il decreto n. 51/2023 della Corte d’appello di Perugia, che si è pronunciata in sede di riassunzione a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 30512/2022. Questa Corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, che contestavano entrambi la regolamentazione delle spese da parte del decreto che aveva accolto l’opposizione proposta dalle parti private avverso i decreti monitori.
Resistono con controricorso i soggetti indicati in epigrafe.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso è improcedibile. La copia analogica del provvedimento impugnato, munita di attestato di conformità e depositata nel presente giudizio, è composta di sole tre pagine, nelle quali vengono riassunti i fatti del processo (pagg. 1 e 2), si esamina la questione inerente alla violazione del dovere di buona fede processuale nella instaurazione di autonomi procedimenti monitori di equa riparazione (pag. 2) e si rileva la necessità, a fronte della rideterminazione dell’indennizzo, di revocare il decreto opposto e di dare una nuova regolazione delle spese di lite; si procede alla determinazione dei compensi della fase monitoria e della fase di opposizione, dei compensi di legittimità e si iniziano a determinare i
compensi del giudizio di rinvio (pag. 3). Manca il seguito della motivazione e manca lo stesso dispositivo della sentenza. Il ricorso del Ministero, che contesta alla Corte d’appello di avere rideterminato l’equo indennizzo in euro 447 in luogo di euro 417, somma già riconosciuta in fase monitoria, non può pertanto essere esaminato, non essendo tale parte della sentenza verificabile a causa del suo mancato deposito. Né è applicabile al caso in esame il principio enunciato dalle sezioni unite (Cass., n. 19675/2016), secondo il quale ‘il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità dl ricorso stesso se, per il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l’impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l’oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia’, non essendo appunto possibile in base alla parte di sentenza depositata lo scrutinio dell’impugnazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 540, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda