Ricorso improcedibile per copia incompleta: un errore fatale
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto un errore apparentemente formale, come il deposito di una copia incompleta del provvedimento impugnato, possa avere conseguenze drastiche, portando a un ricorso improcedibile. Questo principio sottolinea l’importanza della diligenza nella preparazione degli atti processuali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da un’amministrazione pubblica contro una decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima si era pronunciata in sede di riassunzione a seguito di una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione. Il contendere riguardava la corretta determinazione delle spese legali e la quantificazione di un equo indennizzo, che l’amministrazione riteneva errato. La parte ricorrente, quindi, si è rivolta nuovamente ai giudici di legittimità per far valere le proprie ragioni.
Il ricorso improcedibile a causa del deposito parziale
L’elemento cruciale che ha determinato l’esito del giudizio è stato un vizio formale. La parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico una copia analogica del provvedimento impugnato composta solo da tre pagine. Questa copia, sebbene munita di attestazione di conformità, era palesemente incompleta: conteneva un riassunto dei fatti e l’inizio dell’analisi sulla regolazione delle spese, ma ometteva sia la parte finale della motivazione sia, elemento fondamentale, il dispositivo della sentenza. Mancava, in altre parole, la decisione vera e propria della Corte d’Appello.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso improcedibile, ha chiarito che l’incompletezza del documento depositato impediva qualsiasi scrutinio nel merito. Il ricorso contestava una specifica rideterminazione dell’indennizzo, ma questa parte della decisione non era materialmente presente agli atti, rendendo impossibile per i giudici verificare la fondatezza della doglianza.
I giudici hanno inoltre richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19675/2016), secondo cui il deposito di una copia incompleta non causa automaticamente l’improcedibilità se, nonostante la mancanza, l’impugnazione può comunque essere esaminata. Tuttavia, nel caso di specie, tale principio non era applicabile. La mancanza del dispositivo e di parti cruciali della motivazione rendeva l’oggetto della controversia ‘interamente non desumibile’ dalla documentazione prodotta. Pertanto, lo scopo dell’atto non poteva essere raggiunto e il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile.
le conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Di conseguenza, secondo il principio della soccombenza, l’amministrazione ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per tutti gli operatori del diritto: l’onere di depositare una copia integrale del provvedimento impugnato è un presupposto processuale indispensabile. Una negligenza su questo punto può precludere l’esame nel merito del ricorso, vanificando le ragioni della parte e comportando la condanna alle spese. La forma, nel processo, è sostanza.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato improcedibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato improcedibile se il ricorrente non deposita una copia completa del provvedimento impugnato e tale incompletezza impedisce alla Corte di esaminare nel merito i motivi dell’impugnazione.
Depositare una copia incompleta della sentenza è sempre motivo di improcedibilità?
No, non sempre. La Corte chiarisce che l’improcedibilità non scatta se, nonostante l’incompletezza dell’atto, è comunque possibile scrutinare l’impugnazione perché l’oggetto della controversia è desumibile dalla parte di sentenza depositata. Nel caso specifico, però, le parti mancanti erano essenziali.
Quali sono le conseguenze concrete della dichiarazione di improcedibilità?
La principale conseguenza è che la Corte non entra nel merito della questione, quindi il ricorso viene respinto per una ragione procedurale. Inoltre, la parte il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile viene condannata, in base al principio della soccombenza, a pagare le spese legali alla controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14907 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15550/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME*
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME , in INDIRIZZO, INDIRIZZO, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA depositato il 20/04/2023, r.g.n. n. 484/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Il RAGIONE_SOCIALE giustizia ricorre per cassazione avverso il decreto n. 51/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, che si è pronunciata in sede di riassunzione a seguito RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 30512/2022. Questa Corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, che contestavano entrambi la regolamentazione delle spese da parte del decreto che aveva accolto l’opposizione proposta dalle parti private avverso i decreti monitori.
Resistono con controricorso i soggetti indicati in epigrafe.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
- Il ricorso è improcedibile. La copia analogica del provvedimento impugnato, munita di attestato di conformità e depositata nel presente giudizio, è composta di sole tre pagine, nelle quali vengono riassunti i fatti del processo (pagg. 1 e 2), si esamina la questione inerente alla violazione del dovere di buona fede processuale nella instaurazione di autonomi procedimenti monitori di equa riparazione (pag. 2) e si rileva la necessità, a fronte RAGIONE_SOCIALE rideterminazione dell’indennizzo, di revocare il decreto opposto e di dare una nuova regolazione delle spese di lite; si procede alla determinazione dei compensi RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione, dei compensi di legittimità e si iniziano a determinare i
compensi del giudizio di rinvio (pag. 3). Manca il seguito RAGIONE_SOCIALE motivazione e manca lo stesso dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza. Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE, che contesta alla Corte d’appello di avere rideterminato l’equo indennizzo in euro 447 in luogo di euro 417, somma già riconosciuta in fase monitoria, non può pertanto essere esaminato, non essendo tale parte RAGIONE_SOCIALE sentenza verificabile a causa del suo mancato deposito. Né è applicabile al caso in esame il principio enunciato dalle sezioni unite (Cass., n. 19675/2016), secondo il quale ‘il deposito di una copia incompleta, benché autentica, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non è causa di improcedibilità dl ricorso stesso se, per il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l’impugnazione possa essere scrutinata sulla base RAGIONE_SOCIALE pur incompleta copia prodotta perché l’oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia’, non essendo appunto possibile in base alla parte di sentenza depositata lo scrutinio dell’impugnazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 540, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda