Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13003 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13003 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
R.G. 20747/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/03/2024
Corte dei conti
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al NUMERO_DOCUMENTO del 2023 promosso da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE stessa in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 49/2023, depositata il 14 marzo 2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-A fronte dell’istanza di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE avanzata dall’AVV_NOTAIO per attività difensiva prestata in favore di NOME COGNOME in un giudizio di responsabilità per danno erariale a carico di quest’ultimo , la Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti per la Regione Siciliana ordinava all’Agenzia delle entrate di procedere, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE collaborazione RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza, ad un puntuale controllo RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale familiare d ell’ interessato , al fine di chiarire l’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali, di cui agli artt. 76 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002, per l’ammissione al beneficio.
Acquisite le informazioni richieste, la Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, con decreto n. 22/2022 depositato il 12 dicembre 2022, disponeva la revoca, con effetto retroattivo, dell’ammissione al gratuito patrocinio di NOME COGNOME, che era stata disposta in via anticipata dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE rdine degli avvocati di Palermo con delibera in data 22 ottobre 2021.
La Sezione accertava che i redditi del nucleo familiare dichiarati dall’COGNOME nell’istanza di patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE, relativamenete agli anni 2020 e 2021, non corrispondevano a quanto emerso dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate e, in particoplare, alle disponibilità finanziarie -anche singolarmente considerate –RAGIONE_SOCIALE sola coniuge dell’COGNOME, signora NOME COGNOME , essendo queste superiori alla soglia di euro 11.746,68.
– Con ordinanza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 14 marzo 2023, la Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, in diversa composizione, ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ai
sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 20 0 2 dall’COGNOME, confermando integralmente il decreto di revoca retroattiva dell’ammissione al beneficio.
Preliminarmente, la Corte dei conti ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione a conoscere del ricorso in opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un soggetto convenuto in un giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, disposto dalla Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte per la non sussistenza dello stato di non abbienza, e ciò in applicazione del principio di effettività che si realizza anche attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo contabile.
Tanto premesso, e dopo avere rilevato che alla fase di opposizione dinanzi alla Sezione in composizione collegiale si applica il rito previsto per i giudizi ad istanza di parte ex art. 172 e ss. del codice di giustizia contabile, la Corte dei conti, quanto al fondo dell’opposizione , ha osservato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta in atti dall’Amministrazione finanziaria, sussistono plurimi elementi, gravi, precisi e concordanti, dai quali emerge la presunzione che nelle annualità 2020 e 2021 la situazione economica effettiva del nucleo familiare di parte opponente abbia superato il vigente limite reddituale di euro 11.746,78.
In particolare , il giudice dell’opposizione ha raggiunto la presunzione di superamento del limite reddituale vigente ratione temporis sulla base di una serie di elementi, fra cui: i versamenti, abituali e significativi, effettuati sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE signora COGNOME nel biennio 2020 -2021, per i quali, peraltro, è stata ritenuta difettare la prova di provenienza dai genitori dell’COGNOME a titolo di aiuto econo-
mico, stante la discrasia fra la data di prelievo dal relativo libretto postale e quella di versamento sul conto RAGIONE_SOCIALE coniuge dell’aspirante al beneficio; l’effettuazione di numerose operazioni finanziarie ad opera RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME dipendente de RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di diverse imprese del gruppo RAGIONE_SOCIALE, dalle quali si è inferita la percezione di emolumenti in nero; l’assenza di giustificazioni da parte dell’opponente delle movimentazioni dei rapporti finanziari intercorrenti con Poste RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE
Tale quadro complessivo, ha affermato la Sezione giurisdizionale, dimostra che i redditi dichiarati (pari a euro 6.412 per il 2020 e a euro 9.699,59 per il 2021) sono incongruenti rispetto alle operazioni monetarie accertate e giustifica l’esclusione dello stato di non abbienza che costituzionalmente fonda il diritto al patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE.
– Per la cassazione dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti per la Regione Siciliana, NOME COGNOME ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 ottobre 2023, sulla base di sette motivi.
Ha resistito, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., per avere la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione un fatto sul quale non sarebbe stato debitamente attivato il contraddittorio. Nel ritenere le operazioni finanziarie svolte da NOME COGNOME per conto del datore di lavoro sintomatiche RAGIONE_SOCIALE corresponsione di emolumenti in
nero, la Sezione giurisdizionale avrebbe rilevato d’ufficio una circostanza coinvolgente soggetti terzi ed eventi fino a quel momento rimasti estranei al processo , con l’impossibilità per l ‘opponente di difendersi sul punto.
Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 cod. civ., difettando, a suo avviso, il requisito RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE presunzione. Invece, il giudice dell’ opposizione al decreto, dal fatto noto costituito dalle operazioni allo sportello delegate alla signora COGNOME dal datore di lavoro, avrebbe illogicamente e arbitrariamente inferito il versamento, sul conto RAGIONE_SOCIALE stessa, di emolumenti in nero consequenziali al l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 111 Cost. Ad avviso del ricorrente, il giudice contabile, nel ritenere che gli importi prelevati dai genitori dell’NOME non coincidevano con quelli versati sul conto RAGIONE_SOCIALE coniuge dello stesso, avrebbero onerato il ricorrente di una probatio diabolica , consistente nella dimostrazione RAGIONE_SOCIALE percezione di un preciso importo in una certa data e del contestuale versamento di esso sul relativo conto corrente.
Con il quarto motivo, avente come paradigma l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. , per l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE documentazione delle entrate. Con precipuo riferimento ai versamenti effettuati dai genitori dell’COGNOME a titolo di aiuto economico, infatti, era sui versamenti sul conto Mediolanum dettagliatamente analizzati dall’COGNOME che la Corte dei conti avrebbe dovuto fondare la motivazione in merito all’allineamento tra le date di prelievo dal libretto postale e le date di versamento, mentre
non doveva farsi riferimento ad un inesistente versamento sul conto Intesa San Paolo.
Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene che la Sezione giurisdizionale -nel ritenere le movimentazioni sui conti del datore di lavoro, effettuate dalla signora COGNOME in qualità di delegata, quali redditi da lavoro (in nero) -avrebbe violato l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e l’art. 115 cod. proc. civ. Tali operazioni, infatti, non afferendo a rapporti finanziari di titolarità RAGIONE_SOCIALE delegata, non avrebbero dovuto essere giudicate alla stregua di versamenti idonei ad accrescere il reddito del nucleo familiare.
Con il sesto motivo , si lamenta l’errata percezione material e dei documenti agli atti del giudizio con riferimento ai movimenti presso Poste RAGIONE_SOCIALE e la conseguente violazione , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 115 cod. proc. civ. Il giudice contabile, cioè, non si sarebbe avveduto del fatto che le operazioni mediante conto RAGIONE_SOCIALE sarebbero meri movimenti, e non già disponibilità reddituali effettive da considerare ai fini del reddito.
Con il settimo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 115 cod. proc. civ., poiché la Sezione giurisdizionale avrebbe omesso di considerare che il reddito accertato dall’Agenzia delle entrate in capo alla COGNOME sarebbe di euro 7.282, ritenendo per l’effetto erroneamente superata la soglia reddituale di cui al testo unico delle spese di giustizia.
-Il ricorso è inammissibile perché nessuno dei sette motivi in cui si articola è riconducibile a quelli inerenti alla giurisdizione, per i quali soltanto, contro le decisioni (del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e) RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, può essere proposto ricorso per cassazione (artt. 111, ottavo
comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016).
3. -Le pronunce (del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e) RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
La nomofilachia esercitata dalla Corte di cassazione quale giudice del vizio di violazione di legge non si estende (al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE né) alla Corte dei conti.
Difatti, i due organi RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa e RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile, in ragione RAGIONE_SOCIALE specificità delle relative giurisdizioni, si distinguono dagli altri giudici speciali.
I motivi inerenti alla giurisdizione -in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sulle decisioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti -vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2023, n. 30147).
I motivi inerenti alla giurisdizione concernono il limite esterno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, vale a dire la spettanza del potere decisionale.
Nei confronti delle decisioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, l’esame da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione non si estende al controllo del cattivo esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione: non coinvolgendo il limite interno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27160).
E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito RAGIONE_SOCIALE decisione, può essere lett o in chiave di lesione RAGIONE_SOCIALE pienezza RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali RAGIONE_SOCIALE controversia.
Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo o del giudice contabile verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2023, n. 963).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo
ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto plurali stico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale. La Costituzione ha sottratto le pronunce (del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e) RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti al controllo nomofilattico RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali.
4. -Facendo applicazione di tali principi, va rilevato che non è esperibile il ricorso per cassazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE impugnata ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, resa sul ricorso in opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello RAGIONE_SOCIALE (al quale era stato ammesso, in via provvisoria, il convenuto nel giudizio di responsabilità per danno erariale), per denunciare, come nella specie, la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, anche processuali, e gli errori nella ricostruzione del fatto ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica del superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare dell’istante .
I vizi ipotizzati nei sette motivi di ricorso -la mancata attivazione del contraddittorio; la carenza del requisito RAGIONE_SOCIALE gravità nel ragionamento presuntivo desunto dalle operazioni bancarie eseguite dalla moglie dell’COGNOME per conto del datore di lavoro e sui conti di questo ; l’aver posto a carico dell’opponente il mancato assolvimento di un impossibile onere probatorio specifico, in violazione delle regole del giusto processo; l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE docum entazione delle entrate; l’errore commesso nell’avere considerato le movimentazioni sui conti del datore di lavoro ai quali era delegata ad operare la moglie del ricorrente come redditi da lavoro in nero; l’errata percezione materiale dei documenti; l’errato calcolo, infine, delle soglie di reddito -esulano dai motivi inerenti alla giurisdizione, che sono, come si è visto, le uniche censure proponibili avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
Nella sostanza -e anche nell’autoqualificazione rinvenibile nel ricorso, che evoca la violazione e la falsa applicazione di norme di legge e vizi di omesso esame e richiama il paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. -si tratta di censure sul concreto esercizio del potere giurisdizionale spettante alla Corte dei conti.
Le doglianze prospettate, dunque, investono, non i limiti esterni RAGIONE_SOCIALE potestas iudicandi del giudice contabile, ma, tutt’al più, pretesi errores in iudicando o in procedendo , non essendo neppure prospettato eccesso o sconfinamento di giurisdizione.
-Il ricorso è dichiarato inammissibile.
-Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
-Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.