Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3173/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. , elett.te domic . presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
-resistente-
PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto p.t.;
-intimata- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano, depositata il 17.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con decreto del 17.11.23, il Giudice di pace di Milano ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino del Bangladesh, avverso il decreto d’espulsione emesso da l Prefetto di Milano il 2.3.22 e il connesso ordine di lasciare il territorio italiano, osservando che: il provvedimento d’espulsione era stato emesso in quanto lo straniero, entrato in Italia l’1.7.19 attraverso la frontiera di Trieste, si era sottratto ai controlli; il Tribunale di Roma, con provvedimento del 24.12.2020, in accoglimento della domanda dello straniero, disponeva l’annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka l’8.11.17, nei confronti dei figli del ricorrente, ordinando nel contempo, al Ministero degli Esteri il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare in favore dei figli; a quasi due anni dal citato provvedimento, il ricorrente non si era attivato nei termini indicati dal Tribunale per l’ottenimento del visto in favore dei figli, e che tale comportamento evidenziava che il ricorrente non aveva più interesse alla ricomposizione dell’unità familiare nel territorio nazionale, nonché il suo disinteresse al completamento della procedura amministrativa per il rilascio di un valido visto d’ingresso in favore dei figli; erano infondate anche le altre argomentazioni giuridiche, non ricorrendo nessuno dei casi previsti dalla legge per un eventuale accoglimento del ricorso.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Non svolge difese la Prefettura.
Il ricorrente ha presentato opposizione alla proposta di definizione anticipata relativa all ‘improcedibilità del ricorso, perché presentato con modalità non telematica.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 103, c. 6 e 8, d .l. 34 del 2020, per aver il Giudice di pace confermato il decreto d’espulsione, nonostante il provvedimento di regolarizzazione del ricorrente presso la Prefettura di Milano fosse ancora pendente (in ordine alla domanda di emersione da lavoro irregolare presentata da terzo).
Al riguardo, il ricorrente assumeva che il giudice aveva sospeso l’esecutività del decreto opposto, in attesa della definizione del predetto procedimento amministrativo.
Il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto storico decisivo, in ordine alla suddetta domanda d’emersione pendente innanzi alla Prefettura di Milano, nonché alla pendenza innanzi alla Questura di Milano della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (su richiesta della stessa Questura), avendo anche trasmesso la dichiarazione dei redditi del 2021, a seguito delle contestazioni mosse, trasferendo altresì la propria residenza presso un’abitazione sufficientemente capiente per ospitare lo stesso ricorrente.
Preliminarmente, va osservato che il ricorrente ha formulato opposizione alla proposta di definizione anticipata senza motivazione. Al riguardo, la proposta rileva che il ricorrente ha proposto il ricorso notificato il 17.1.22 e depositato in modalità non telematica, a mezzo posta, il 6.2.23, in violazione dell’art. 35, c.2, d.lgs 149/22 e 196 quater disp. att. c.p.c., secondo cui, dall’1.1.23, tutti i ricorsi per cassazione devono essere depositati telematicamente a pena d’improcedibilità, ex art. 369 c .p.c.
Il ricorrente non ha offerto significativi elementi di contestazione, in relazione a quanto dedotto nella proposta di definizione anticipata.
In base all’art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili instaurati davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall’1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass., n. 10689/2023; n. 10697/2023).
Dagli atti si evince che, effettivamente, il ricorso non è stato presentato con modalità telematiche; n e consegue l’improcedibilità .
Nulla per le spese, considerando il mancato deposito del controricorso da parte del Ministero. La causa risulta esenta dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.