Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 21639 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 17677/2024 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ORDINE DEGLI RAGIONE_SOCIALE DI TARANTO, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 300/2024 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/07/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale chiede che la Corte di cassazione voglia accogliere il ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatti di causa
L’odierno ricorrente ha impugnato davanti al RAGIONE_SOCIALE la delibera di cancellazione adottata dal RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 31 marzo 2023 deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione in via cautelate e urgente RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva.
Il provvedimento di cancellazione era stato adottato sul rilievo che erano state accertate le condizioni ostative alla permanenza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione di cui agli artt. 3, comma 2 e 17, comma 1, lett. c), d), f), h), nonché comma 9, lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147 del 2012. In particolare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva accertato che dal certificato del Casellario Giudiziale risultavano una serie di condanne, per lo più successive alla sentenza del CNF n. 167 del 2017 con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione per tre anni; inoltre aveva accertato che l’AVV_NOTAIO incolpato aveva espiato poco più RAGIONE_SOCIALEa metà RAGIONE_SOCIALEa pena definitiva a quindici anni di reclusione irrogatagli e che dall’informativa RAGIONE_SOCIALEa Questura viene descritto come soggetto pericoloso tanto che anche i genitori avevano formalizzato il rifiuto ad accoglierlo.
Il RAGIONE_SOCIALE, prima ancora di procedere all’esame del merito, ha rilevato che il ricorso era stato depositato mediante trasmissione a mezzo pec direttamente presso il CNF. Ha quindi ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, letto in combinato disposto con l’art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2 che prescrive che il ricorso debba essere depositato, a pena di inammissibilità, presso il COA al quale è iscritto l’AVV_NOTAIO. Ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.
3.1. Ha ricordato infatti che l’art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, è ancora applicabile al giudizio di fronte al CNF in quanto l’art. 37, comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 dispone che «Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’AVV_NOTAIO con tre motivi chiedendone l’annullamento previa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia.
4.1. Il RAGIONE_SOCIALE non ha opposto difese mentre il Procuratore AVV_NOTAIO ha formulato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.59 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
5.1. Ad avviso del ricorrente non corrisponde al vero l’affermazione, assorbente o meno, che il ricorso era stato depositato unicamente mediante trasmissione a mezzo pec direttamente al C.N.F.. Osserva infatti che anche a voler tralasciare che la trasmissione unica e diretta a mezzo pec al C.N.F. sarebbe legittima, comunque l’atto avrebbe raggiunto lo scopo atteso che, come si evincerebbe dal timbro di depositato del 17 aprile 2023, il ricorso risulta essere stato regolarmente depositato presso il COA di RAGIONE_SOCIALE. Il fatto poi che il COA non abbia provveduto a trasmetterlo al CNF non è addebitabile al ricorrente.
Con il secondo motivo parte ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa avvenuta violazione del contraddittorio e deduce che nella sentenza si dà atto che nessuno era comparso per il ricorrente ma si trascura di considerare che era stata trasmessa via Pec al CNF una rinuncia al mandato da parte RAGIONE_SOCIALE‘allora difensore (l’AVV_NOTAIO che nelle more era stato eletto consigliere del COA di RAGIONE_SOCIALE) e contestuale richiesta di differimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza per consentire al ricorrente di nominare un nuovo difensore. Richiesta ignorata dal RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto di dover comunque procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte rimasta priva di assistenza tecnica.
Da ultimo con il terzo motivo, proposto in via subordinata il ricorrente denuncia la carente, illogica e contraddittoria motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, manifestamente ingiusta.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha formulato le sue conclusioni proponendo di accogliere il primo motivo di ricorso con assorbimento RAGIONE_SOCIALEe altre censure sul rilievo che – anche a prescindere dal fatto che il ricorso era stato effettivamente
depositato presso il COA di RAGIONE_SOCIALE come si evince dal timbro apposto sull’atto il 17.4.2023 – l’appello proposto davanti ad un giudice diverso per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa translatio iudicii .
8.1. Evidenzia che si tratta di soluzione rispondente al principio RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale immanente nel nostro ordinamento, come è stato affermato più volte dal giudice di legittimità. Il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. includerebbe infatti anche il diritto di ottenere una decisione di merito e dunque l’impugnazione proposta davanti a un giudice diverso non ne determina l’inammissibilità ed è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9.1. E’ noto che in un caso analogo a quello oggi in esame le sezioni unite hanno affermato che Il ricorso al RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di cancellazione d’ufficio dall’albo professionale ha natura giurisdizionale e – in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 r.d. n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 247 del 2012 – si propone mediante deposito presso i locali del RAGIONE_SOCIALE ovvero notifica al medesimo RAGIONE_SOCIALE, mentre deve ritenersi irrituale il suo deposito presso il C.N.F., il quale, peraltro, non ne determina l’intempestività se seguito da rituale deposito (o notifica) al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE entro il termine per la proposizione del gravame’ (cfr. Cass. S.U. 20/03/2025 n. 7402).
9.2. Tuttavia, nel caso in esame la situazione processuale è differente.
9.3. Vi è infatti in atti la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notifica a cura RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del ricorso proposto non solo al RAGIONE_SOCIALE ma anche all’ RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di notifica effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994 n. 53 inviata il giorno mercoledì 11 dicembre 2024 alle 20.39 alla PEC EMAIL.
9.4. In tale situazione di fatto il ricorso innanzi al RAGIONE_SOCIALE è stato ritualmente proposto con la necessaria instaurazione del contraddittorio attraverso la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto al RAGIONE_SOCIALE entro i termini stabiliti dalla legge.
Ne segue che il ricorso, fondato, deve essere accolto e la decisione deve essere cassata con rinvio per l’ulteriore esame RAGIONE_SOCIALEa controversia al RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al RAGIONE_SOCIALE per un nuovo esame.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025