Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 21639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 17677/2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– intimati – avverso la sentenza n. 300/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 15/07/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte di cassazione voglia accogliere il ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatti di causa
L’odierno ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense la delibera di cancellazione adottata dal COA di Taranto nella seduta del 31 marzo 2023 deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione in via cautelate e urgente dell’efficacia esecutiva.
Il provvedimento di cancellazione era stato adottato sul rilievo che erano state accertate le condizioni ostative alla permanenza dell’iscrizione di cui agli artt. 3, comma 2 e 17, comma 1, lett. c), d), f), h), nonché comma 9, lett. a) della legge n. 147 del 2012. In particolare il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto aveva accertato che dal certificato del Casellario Giudiziale risultavano una serie di condanne, per lo più successive alla sentenza del CNF n. 167 del 2017 con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni; inoltre aveva accertato che l’avvocato incolpato aveva espiato poco più della metà della pena definitiva a quindici anni di reclusione irrogatagli e che dall’informativa della Questura viene descritto come soggetto pericoloso tanto che anche i genitori avevano formalizzato il rifiuto ad accoglierlo.
Il Consiglio Nazionale Forense, prima ancora di procedere all’esame del merito, ha rilevato che il ricorso era stato depositato mediante trasmissione a mezzo pec direttamente presso il CNF. Ha quindi ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella violazione dell’art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, letto in combinato disposto con l’art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2 che prescrive che il ricorso debba essere depositato, a pena di inammissibilità, presso il COA al quale è iscritto l’Avvocato. Ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.
3.1. Ha ricordato infatti che l’art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, è ancora applicabile al giudizio di fronte al CNF in quanto l’art. 37, comma 1 della legge n. 247 del 2012 dispone che «Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile».
Per la cassazione della sentenza ricorre l’avvocato NOME COGNOME con tre motivi chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
4.1. Il Consiglio Nazionale Forense non ha opposto difese mentre il Procuratore Generale ha formulato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione ed erronea applicazione dell’art.59 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
5.1. Ad avviso del ricorrente non corrisponde al vero l’affermazione, assorbente o meno, che il ricorso era stato depositato unicamente mediante trasmissione a mezzo pec direttamente al C.N.F.. Osserva infatti che anche a voler tralasciare che la trasmissione unica e diretta a mezzo pec al C.N.F. sarebbe legittima, comunque l’atto avrebbe raggiunto lo scopo atteso che, come si evincerebbe dal timbro di depositato del 17 aprile 2023, il ricorso risulta essere stato regolarmente depositato presso il COA di Taranto. Il fatto poi che il COA non abbia provveduto a trasmetterlo al CNF non è addebitabile al ricorrente.
Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della avvenuta violazione del contraddittorio e deduce che nella sentenza si dà atto che nessuno era comparso per il ricorrente ma si trascura di considerare che era stata trasmessa via Pec al CNF una rinuncia al mandato da parte dell’allora difensore (l’Avvocato NOME COGNOME che nelle more era stato eletto consigliere del COA di Taranto) e contestuale richiesta di differimento dell’udienza per consentire al ricorrente di nominare un nuovo difensore. Richiesta ignorata dal C.N.F. che ha ritenuto di dover comunque procedere nei confronti della parte rimasta priva di assistenza tecnica.
Da ultimo con il terzo motivo, proposto in via subordinata il ricorrente denuncia la carente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza, manifestamente ingiusta.
Il Procuratore Generale ha formulato le sue conclusioni proponendo di accogliere il primo motivo di ricorso con assorbimento delle altre censure sul rilievo che – anche a prescindere dal fatto che il ricorso era stato effettivamente
depositato presso il COA di Taranto come si evince dal timbro apposto sull’atto il 17.4.2023 – l’appello proposto davanti ad un giudice diverso per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii .
8.1. Evidenzia che si tratta di soluzione rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale immanente nel nostro ordinamento, come è stato affermato più volte dal giudice di legittimità. Il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. includerebbe infatti anche il diritto di ottenere una decisione di merito e dunque l’impugnazione proposta davanti a un giudice diverso non ne determina l’inammissibilità ed è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9.1. E’ noto che in un caso analogo a quello oggi in esame le sezioni unite hanno affermato che Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d’ufficio dall’albo professionale ha natura giurisdizionale e – in applicazione dell’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 1, della l. n. 247 del 2012 – si propone mediante deposito presso i locali del Consiglio dell’Ordine ovvero notifica al medesimo Consiglio, mentre deve ritenersi irrituale il suo deposito presso il C.N.F., il quale, peraltro, non ne determina l’intempestività se seguito da rituale deposito (o notifica) al Consiglio dell’Ordine entro il termine per la proposizione del gravame’ (cfr. Cass. S.U. 20/03/2025 n. 7402).
9.2. Tuttavia, nel caso in esame la situazione processuale è differente.
9.3. Vi è infatti in atti la prova dell’avvenuta notifica a cura dell’avvocato NOME COGNOME difensore dell’avvocato NOME COGNOME del ricorso proposto non solo al Consiglio Nazionale Forense ma anche all’ Ordine degli Avvocati di
Taranto. Si tratta di notifica effettuata ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 inviata il giorno mercoledì 11 dicembre 2024 alle 20.39 alla PEC EMAIL
9.4. In tale situazione di fatto il ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense è stato ritualmente proposto con la necessaria instaurazione del contraddittorio attraverso la notifica dell’atto al Consiglio dell’Ordine entro i termini stabiliti dalla legge.
Ne segue che il ricorso, fondato, deve essere accolto e la decisione deve essere cassata con rinvio per l’ulteriore esame della controversia al Consiglio Nazionale Forense.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense per un nuovo esame.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025