Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 96 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 96 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta da:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
LAVORO PRECARIO
SCUOLA
Ud.16/12/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20193/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 76/2023 depositata il 03/04/2023, RG 16/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data pubblicazione 02/01/2026
NOME COGNOME ricorre nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del merito avverso la sentenza resa da lla Corte d’Appello di Venezia tra le parti, con la quale, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale, è stata rigettata la domanda proposta da essa lavatrice, docente assunta a tempo indeterminato con effetto dal 1° settembre 2007, relativa al riconoscimento del servizio reso come docente durante il periodo precedente l’immissione in ruolo, con conseguente condanna alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive.
La Corte d’Appello , dopo aver richiamato i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 31149 del 2019, ha affermato che nella fattispecie, in esame con limitato riguardo al periodo individuato in contestazione (20012007), è risultato pacificamente che i periodi effettivamente valorizzabili assommano a 6 anni, 10 mesi e 27 giorni a fronte di un riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità pre -ruolo di anni 9.
Ciò esclude la situazione di svantaggio lamentata dalla docente, alla quale è stata riconosciuta un’anzianità maggiore di quell a che il meccanismo RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 determinerebbe per il periodo considerato.
La lavoratrice ha proposto un motivo di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione per partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4, n. 1, RAGIONE_SOCIALE‘ Accordo quadro sui contratti a tempo determinato fra le organizzazioni interregionali a carattere generale CES, CEEP, RAGIONE_SOCIALE, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/70 CE, di diretta applicazione.
Afferma la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta in primo grado fosse ristretto al riconoscimento in misura integrale soltanto di alcuni servizi di insegnamento preruolo, atteso che la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte n. 31149 del 2019, ed era volta al riconoscimento
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integrale di tutti i servizi pre-ruolo compresi i giorni di effettivo servizio successivi al 10 luglio 2001 e precedenti a tale data. Numero di raccolta generale 96/2026 Data pubblicazione 02/01/2026
3. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello riporta testualmente nel corpo RAGIONE_SOCIALEa sentenza , circostanziandola (punto 10 RAGIONE_SOCIALEa memoria), la difesa con cui, in appello, la lavoratrice ha precisato che: ‘per quanto riguarda la fattispecie conc reta oggetto del presente giudizio, l’attuale appellata ha svolto, per ciò che qui interessa , a partire dall’a.s. 2001/2002 e sino all’a.s. 2006/2007, servizi d’insegnamento pre -ruolo in forza di contratti a tempo determinato decorrenti da settembre con scadenza al 30 giugno, in relazione alla medesima classe di concorso per la quale la docente è stata successivamente immessa in ruolo (…)’.
Tale statuizione non è specificamente contestata dalla ricorrente che si limita a contrapporre la propria prospettazione, nella sostanza, di non condivisione dei principi enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 31149 del 2019, richiamata dalla sentenza di appello e alla quale si intende dare continuità, che ha affermato:
a) l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica, viola la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito per accertare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
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c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato cui va data continuità. Data pubblicazione 02/01/2026
Tali principi hanno trovato corretta applicazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto svolto dalla medesima, proprio del giudice del merito e la cui rivalutazione esula dal giudizio di legittimità.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla spese in mancanza di attività difensiva del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 16/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME