Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5798/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
STATO DI MONACO, in persona del AVV_NOTAIO dello Stato p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino n. 1364/22, depositata il 29 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso e l’accoglimento del secondo motivo.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 29 dicembre 2022, la Corte d’appello di Torino ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 67, comma primo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, l’efficacia in Italia della sentenza emessa il 27 marzo 2012, con cui il Tribunale penale del Principato di Monaco aveva condannato NOME COGNOME, in solido con NOME COGNOME e NOME COGNOME, al pagamento in favore dello Stato di Monaco della somma di Euro 6.444.196,00, pari all’importo dell’IVA fraudolentemente dedotta a danno dello Stato.
Premesso che la condanna era passata in giudicato, essendo stata confermata, relativamente alle disposizioni civili, dalla Corte d’appello con sentenza del 29 aprile 2013 e dalla Corte di Revisione con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte ha escluso che il riconoscimento fosse precluso dalla violazione dei diritti essenziali della difesa, a causa dell’utilizzazione, a fondamento della decisione, di dichiarazioni rese dal COGNOME, in qualità di testimone, alla polizia giudiziaria monegasca, senza che gli fosse garantita l’assistenza tecnica di un legale, nonostante la sussistenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza a suo carico. Precisato infatti che il COGNOME era stato presente alle udienze dibattimentali, regolarmente assistito da un difensore, ha rilevato che i Giudici monegaschi, pur avendo riconosciuto la nullità di quell’atto istruttorio, avevano escluso che la stessa si riverberasse sull’intero processo, poiché nel corso delle audizioni non era stato raccolto alcun elemento di colpevolezza a carico degli imputati.
Avverso la predetta ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Lo Stato di Monaco ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 64, lett. b) , della legge n. 218 del 1995, cen-
surando l’ordinanza impugnata per aver escluso la configurabilità di una grave violazione del diritto di difesa, senza considerare che, in quanto anteriori alla intera attività istruttoria espletata, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria avevano comportato un indubbio condizionamento delle successive indagini, essendo state comunque prese in considerazione quali dichiarazioni spontanee dell’indagato. Premesso di essere stato ascoltato per ben tre volte nello stesso giorno dalla polizia giudiziaria, sotto il vincolo del giuramento, sostiene di essere stato informato della possibilità di farsi assistere da un avvocato soltanto il giorno successivo, da parte del Giudice Istruttore, dinanzi al quale era stato condotto in quanto accusato di truffa e ricettazione. Precisato inoltre di aver adìto per tale ragione la Corte EDU, la quale aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. c) , della CEDU, a seguito dell’avvenuto riconoscimento della violazione da parte dello Stato di Monaco, afferma che la Corte d’appello ha omesso di procedere ad un approfondito esame della sentenza straniera, al fine di verificare l’effettiva e concreta irrilevanza, ai fini della condanna, degli elementi istruttori formalmente espunti dal processo.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 cod. proc. civ., rilevando che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, l’ordinanza impugnata ha ritenuto la causa di valore pari a quello del credito risultante dalla sentenza straniera, anziché di valore indeterminabile, senza considerare che lo Stato di Monaco non aveva chiesto il pagamento della predetta somma, ma il riconoscimento della sentenza.
Il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza di una violazione dei diritti essenziali della difesa, idonea a precludere il riconoscimento della sentenza straniera nell’ordinamento italiano, è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto omesso di verificare la gravità della violazione del diritto di difesa da lui denunciata e l’incidenza della stessa sull’andamento e l’esito del processo che ha condotto alla pronuncia della sentenza di cui è stato chiesto il riconoscimento: ha infatti rilevato, in ordine al primo aspetto, che i Giudici monegaschi avevano accertato l’effettiva sottoposizione del ricorrente e degli altri imputati ad un regime di privazione della libertà perso-
nale ed all’ascolto da parte degli inquirenti, senza che fosse stata loro offerta l’assistenza di un avvocato, ed avevano per tale motivo annullato i verbali delle audizioni svoltesi in tali condizioni; in ordine al secondo profilo, ha invece osservato che tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello avevano escluso che la nullità dei predetti atti istruttori si riverberasse sull’intero processo, poiché nel corso delle audizioni non era stato raccolto alcun elemento di colpevolezza a carico degli imputati, i quali avevano negato di aver commesso qualsiasi infrazione.
Tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui la verifica del requisito di cui all’art. 64, lett. b) , della legge n. 218 del 1995 implica l’accertamento dell’avvenuto rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera posta a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma solo in quella che, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale (cfr. Cass., Sez. I, 3/09/2015, n. 17519; 17/02/2010, n. 3823). E’ stato d’altronde chiarito che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò anche alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni (cfr. Cass., Sez. VI, 12/07/2013, n. 17299; Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11021; Cass. 25064//2021).
Il richiamo alla giurisprudenza unionale deve intendersi riferito, in particolare, ad una pronuncia della Corte di Giustizia UE, che, nell’enunciare il principio secondo cui l’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto può attribuire rilievo alla circostanza che la sentenza sia stata pronunciata in assenza del convenuto, escluso dal procedimento per inottempe-
ranza ad obblighi imposti da una precedente ordinanza, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento, e considerate tutte le circostanze, ritenga che il provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto al contraddittorio, ha precisato che il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quanto meno nella fase precedente a quella conclusasi con l’emissione del provvedimento (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 2/04/2009, in causa C-394/07, COGNOME).
L’esigenza di valutare la lesione dei diritti essenziali della difesa in relazione al procedimento considerato nella sua globalità trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in riferimento all’art. 6 della CEDU, ha rilevato che, mentre il par. 1 consacra il principio del diritto ad un giusto processo in materia penale, il par. 3 non specifica il modo in cui tale diritto si esercita, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi per assicurare che esso sia garantito nei loro sistemi processuali; ha poi aggiunto che il modo in cui l’art. 6 si applica nella fase delle indagini preliminari dipende dalle particolari caratteristiche del procedimento e dalle circostanze del caso, precisando comunque che, per determinare se l’obiettivo del giusto processo sia stato raggiunto, occorre avere riguardo al modo in cui l’intero procedimento si è svolto in concreto (cfr. Corte EDU, sent. 24/11/1993, Imbrioscia c. Svizzera; 28/03/1990, Granger c. UK). In quest’ottica, la Corte ha osservato per un verso che l’accesso immediato ad un avvocato costituisce un importante contrappeso alla vulnerabilità dei sospetti fermati dalla polizia, fornisce una salvaguardia fondamentale contro la coercizione e il maltrattamento dei sospettati da parte della polizia e contribuisce alla prevenzione di errori giudiziari e al raggiungimento degli obiettivi dell’art. 6, in particolare la parità delle armi tra le autorità inquirenti o giudiziarie e l’accusato; ha quindi affermato che, affinché il diritto ad un processo equo resti sufficientemente concreto ed effettivo, è necessario che l’accesso ad un avvocato sia consentito fin dal primo interrogatorio di un sospettato da parte della polizia, a meno che non si dimostri che, alla luce delle circostanze particolari del caso concreto, esistono ragioni imperiose per limitare tale diritto: ed ha quindi con-
cluso che si arreca per principio un danno irrimediabile ai diritti di difesa quando delle dichiarazioni incriminanti fatte nel corso di un interrogatorio di polizia che ha avuto luogo senza l’assistenza possibile di un avvocato sono utilizzate per fondare una condanna (cfr. Corte EDU, sent. 27/11/2008, Salduz c. Turchia; 13/09/2016, COGNOME e altri c. UK). Per altro verso, essa ha precisato che l ‘art . 6, par. 3, non garantisce un diritto autonomo, ma deve essere letto e interpretato alla luce del più ampio requisito di equità del procedimento penale, considerato nel suo insieme, come garantito dall’art . 6, par. 1 della CEDU: premesso quindi che il rispetto delle esigenze di un giusto processo dev’essere esaminato caso per caso in relazione allo sviluppo del procedimento nel suo insieme e non sulla base della considerazione isolata di un aspetto particolare o di un episodio particolare, ha affermato, pur operando dal momento in cui esiste una “accusa penale”, il diritto all’assistenza legale può essere rilevante nella fase preliminare procedimento dibattimentale se e nella misura in cui l’equità del processo rischia di essere gravemente pregiudicata da una iniziale inosservanza dello stesso (cfr. Corte EDU, sent. 12/05/2017, COGNOME c. Bulgaria; 28/11/2913, COGNOME c. Croazia, la quale ha escluso la violazione dell’art. 6 della CEDU, in un caso in cui la confessione resa in stato d’arresto, con l’assistenza di un difensore d’ufficio imposto in modo discutibile, anziché di un difensore di fiducia, non aveva costituito prova decisiva per l’accertamento della colpevolezza).
Tali principi risultano correttamente applicati dall’ordinanza impugnata, la quale, nel richiamare l’accertamento compiuto dall’Autorità giudiziaria straniera in ordine alla violazione del diritto di difesa verificatasi nella fase delle indagini preliminari, ha escluso che l’audizione dell’arrestato svoltasi senza l’assistenza del difensore avesse condizionato lo svolgimento successivo del procedimento penale, rilevando che, come affermato dalla stessa sentenza di cui veniva richiesto il riconoscimento, l’atto istruttorio non aveva consentito di raccogliere alcun elemento utile ai fini della formulazione dell’accusa, e quindi della successiva condanna, essendosi l’arrestato limitato ad insistere sulla propria innocenza. Tale rilievo, confermando la limitata incidenza della violazione riscontrata, consente di escludere anche la fondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui il lamentato condizionamento sarebbe
ricollegabile al mero fatto dell’avvio del procedimento in assenza del difensore, la cui rilevanza ai fini della prosecuzione delle indagini e dello svolgimento del dibattimento non è stata in alcun modo precisata: per tale ragione, non merita accoglimento neppure l’ulteriore censura proposta dal ricorrente, secondo cui la Corte d’appello ha omesso di verificare la predetta incidenza attraverso l’acquisizione dell’intero fascicolo del procedimento penale che ha condotto alla pronuncia della sentenza di cui è stato chiesto il riconoscimento.
Il secondo motivo, riguardante la liquidazione delle spese processuali, è invece fondato.
Non può infatti condividersi il principio, posto a fondamento della liquidazione delle spese processuali compiuta dall’ordinanza impugnata, secondo cui il valore della controversia avente ad oggetto il riconoscimento della sentenza straniera deve considerarsi pari all’importo per il quale è stata pronunciata la condanna al pagamento, sulla base del quale va pertanto individuato lo scaglione tariffario da assumere come parametro di riferimento: il procedimento di cui all’art. 30 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall’art. 67, comma secondo, della legge n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione dell’efficacia di tale sentenza nell’ordinamento italiano, il cui valore deve considerarsi indeterminabile, in quanto non suscettibile di traduzione in termini pecuniari (cfr. Cass., Sez. II, 21/12/2017, n. 30732; 19/02/2007, n. 6414; 20/07/1999, n. 7757). La controversia risolta dal giudice straniero risulta d’altronde definita per effetto del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218 del 1995, costituisce il presupposto necessario del riconoscimento, sicché il procedimento volto ad ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nel nostro ordinamento non può considerarsi in alcun modo una fase ulteriore o comunque una prosecuzione del giudizio svoltosi all’estero. Sebbene, inoltre, questa Corte abbia da tempo riconosciuto l’ammissibilità di un riconoscimento parziale della sentenza straniera e, correlativamente, il potere della parte istante di limitare l’oggetto della richiesta a determinate statuizioni della pronuncia, ove la stessa sia costituita da più capi scindibili (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/1997, n. 7444; 19/01/1993, n. 606; 16/11/1988, n. 6194), deve rite-
nersi che, in assenza di tale limitazione o di un’espressa esclusione di alcuni capi, l’oggetto del procedimento sia costituito dal riconoscimento dell’efficacia dell’intera sentenza, le cui statuizioni, ancorché scindibili, non possono quindi essere considerate isolatamente, ai fini della determinazione del valore della controversia. Nella specie, pertanto la pronuncia, contenuta nella sentenza di cui è stato chiesto il riconoscimento, di condanna del ricorrente e degli altri imputati al pagamento di una somma di denaro in favore dello Stato di Monaco, costituitosi parte civile nel procedimento penale, non può essere considerata separatamente da quella di condanna alla reclusione emessa nei confronti dei medesimi soggetti, la cui dichiarazione di efficacia, in quanto non suscettibile di valutazione economica, deve ritenersi di valore indeterminabile, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, non avrebbero trovare applicazione i compensi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001,00 ed Euro 8.000.000,00.
5. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del secondo motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14/05/2024