Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29612 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 29612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3922/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia n. 443/2023 depositata il 02/08/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per il ricorrente
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Belluno prospettando che: aveva conseguito la qualifica di ‘ Operatore dei Servizi di ristorazione del RAGIONE_SOCIALE cucina ‘ presso il RAGIONE_SOCIALE Durazzano nell’a.s. 2012-2013; detto centro sRAGIONE_SOCIALE aveva presentato al RAGIONE_SOCIALE, Ufficio regionale RAGIONE_SOCIALE, istanze per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE per l’enogastronomia e RAGIONE_SOCIALE‘ospitalità alberghiera, entrambi siti in Durazzano; tali istanze erano state respinte; in seguito a un contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, il riconoscimento in questione era stato concesso con decreto RAGIONE_SOCIALE‘USR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11 gennaio 2016; aveva chiesto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2018-2021 per i profili Collaboratore scolastico e Cuoco, allegando il diploma conseguito presso il RAGIONE_SOCIALE; era stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per espletare un incarico di supplenza in qualità di collaboratore scolastico presso l’RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, per l’a.s. 2019/20 presso l’RAGIONE_SOCIALE dal 21 settembre 2019 al 30 giugno 2020; con decreto del 15 aprile 2020 il dirigente scolastico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la sua decadenza dalle menzionate graduatorie, con disconoscimento del RAGIONE_SOCIALEo prestato dal 15 settembre 2018; con successivo decreto del 16 aprile 2020 aveva disposto la risoluzione anticipata del contratto.
Il ricorrente ha chiesto che i menzionati decreti fossero dichiarati illegittimi, che fosse disposto il suo reintegro nelle citate graduatorie, incrementando il suo punteggio nella misura in cui sarebbe aumentato se il rapporto di lavoro non fosse stato interrotto e che fosse disposto il risarcimento del danno da lui patito.
1.1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 49 del 2021, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto gravame che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.
2.1. Nei limiti di rilievo nella presente sede, la Corte territoriale ha evidenziato che al momento del rilascio del titolo l’RAGIONE_SOCIALE non aveva ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria, intervenuto solo successivamente a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015 e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Scolastico Regionale per la RAGIONE_SOCIALE n. 360 del 2013. Ha, però, aggiunto che il riconoscimento del valore legale del titolo era comunque impedito dalla normativa di riordino RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dettata dal d.P.R. n. 87 del 2010 che, in sintesi, aveva consentito il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘attestato di qualificazione RAGIONE_SOCIALE solo a termine di un percorso quinquennale o, viceversa, di uno triennale iniziato non oltre l’a.s. 2010/2011 ; pertanto, poiché a ll’epoca il RAGIONE_SOCIALE non godeva RAGIONE_SOCIALEa parificazione e non avrebbe potuto accedere al regime transitorio, a prescinde re dall’efficacia retroattiva del successivo riconoscimento, il titolo non era stato validamente rilasciato, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria n. 12178 del l’8 maggio 2025 questa Corte ha rimesso la causa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate con il ricorso, anche per valutare l’ampiezza e l’estensione alla fattispecie , connotata da peculiarità, del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223 del 2023.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, confermate nella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62 del 2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 2248 del 1865 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990. Si sostiene che sarebbe erronea la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, in quanto non si sarebbe avveduta del carattere dirimente RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto riconoscimento retroattivo, in favore del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, RAGIONE_SOCIALEa natura di scuola paritaria – ad ogni effetto di legge e, dunque, anche con riferimento alla validità dei titoli di sRAGIONE_SOCIALEo rilasciati dal detto istituto – in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato e del decreto RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio scolastico regionale per la RAGIONE_SOCIALE n. 360 RAGIONE_SOCIALE’11/1/2016.
Il motivo, complessivamente inteso a censurare la sentenza impugnata per aver ritenuto inidoneo il titolo conseguito dall’odierno ricorrente per l’inserimento nelle graduatorie di istituto nonostante il riconoscimento con valenza retroattiva del RAGIONE_SOCIALE come scuola paritaria, è infondato per le ragioni che seguono, di rilievo assorbente.
Preliminarmente, giova precisare che questa Corte, con sentenza n. 17223 del 15/06/2023, ha ritenuto incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc RAGIONE_SOCIALEa natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 5211 del 16/11/2015 del Consiglio di Stato e del provvedimento, ad essa conseguenziale, RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio scolastico regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 360/2016. Pertanto, richiamando l’articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge 10.3.2000, n. 62, in quella sede è stato coerentemente affermato che «effetto naturale del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria è, per l’istituto RAGIONE_SOCIALE, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di sRAGIONE_SOCIALEo aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall’art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83»; il che non poteva che aver comportato l’a bilitazione del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di sRAGIONE_SOCIALEo aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle RAGIONE_SOCIALE statali, senza che
potesse utilmente disquisirsi in sede giudiziale sulle concrete modalità di svolgimento degli esami (vale a dire se gli stessi fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001, artt. 26-28), profilo su cui, invece, la sentenza oggetto di impugnazione in quel giudizio aveva incentrato la riconosciuta illegittimità del titolo.
Con la successiva sentenza n. 7672 del 22 marzo 2025, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima vicenda processuale a seguito di giudizio di rinvio, dopo avere escluso la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, quind i, convalidato l’efficacia retroattiva del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità, ha confermato la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, che aveva individuato profili di illegittimità del titolo rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diversi da quelli originariamente rilevati.
4.1. In effetti, nella richiamata decisione si chiarisce che quanto esaminato dal giudice del rinvio riguarda un altro aspetto, ovverosia la validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel 2012/2013 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa possibilità stessa di svolgere quegli esami, non solo e non tanto secondo il regime RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto, più in generale, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento scolastico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E’ stato, quindi, affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa sindacabilità , in relazione a quest’ultimo profilo, degli esami e dei titoli così rilasciati, possibilità non preclusa dal decreto di riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa parità. Sul punto, è stato ritenuto decisivo il rilievo per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano RAGIONE_SOCIALEa ‘parità’ e RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento scolastico in generale.
In questo senso, non è stato reputato sostenibile che la Pubblica Amministrazione e tanto più l’Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni RAGIONE_SOCIALEa vita – non sia chiamata a verificare non solo l’astratta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa parità, ma anche dei presupposti di fondo per
l’esercizio del potere di rilascio dei titoli , nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole che valgono per la scuola statale. Tale conclusione è derivata da lineari esigenze di legalità ed imparzialità, che consentono di valorizzare come equivalenti ai titoli RAGIONE_SOCIALEa scuola statale soltanto quelli emessi in condizioni coerenti con l’esistenza in concreto del potere di formarli.
Di conseguenza, l’ammissibilità di tale verifica non è stata ritenuta in contrasto con quanto affermato dalla sentenza rescindente, incentrata sui vizi riguardanti le modalità di svolgimento degli esami. Si è precisato inoltre che non rileva l’eventuale disapplicazione di un atto RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, questione pure ivi affrontata, perché non viene in contestazione il decreto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità, ma il potere di svolgere quelle specifiche prove di qualifica e il valore ‘legale’ dei titoli conse guentemente rilasciati.
Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica sostanziale, oggetto anche RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, nella sentenza n. 7672 del 2025 si osserva che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema RAGIONE_SOCIALE‘istru zione RAGIONE_SOCIALE ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale, con le implicazioni di seguito illustrate.
A tal fine il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, aveva stabilito, all’art. 2, comma 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all’art. 8, comma 1, che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento «a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento».
Peraltro, al comma 5 del medesimo art. 8, era previsto che «ai fini di assicurare la continuità RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa, sino all’emanazione RAGIONE_SOCIALEe linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte RAGIONE_SOCIALEe Regioni, degli atti di spositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza RAGIONE_SOCIALEe intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e RAGIONE_SOCIALEe consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 27, comma 7, del decreto
legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti». In proposito, la Corte territoriale aveva accertato che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa.
Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4, lett. f, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l’attuazione RAGIONE_SOCIALEa parità comporta «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Pertanto, secondo l’inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALEa previsione, non si può ritenere che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo.
Il complesso normativo di cui sopra è stato inteso dalla giurisprudenza amministrativa nel senso RAGIONE_SOCIALEa piena legittimità del divieto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità a classi successive alla prima secondo un regime scolastico in via di esaurimento, ritenendo si che l’art. 1, comma 4, cit. «deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità», quest’ultima «non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe» e ciò anche in una logica di organicità RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione ordinamentale (Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208 ed altre successive conformi).
Tale lettura è stata altresì avallata dalla Corte Costituzionale in sede di scrutinio di legittimità RAGIONE_SOCIALEa norma (Corte Costituzionale 24 ottobre 2014, n. 242), sempre sulla base del menzionato principio di organicità espressamente sancito all’art. 4, cit. lett. f), che muove dall’esigenza di assicurare «il rispetto degli standard qualitativi» (Corte Costituzionale n. 242 cit.), risultando evidente che ciò può derivare solo dalla conduzione di un corso completo rispettoso RAGIONE_SOCIALEe normative e dei criteri di tempo in tempo vigenti.
5 .1. Il regime transitorio di cui all’art. 8, comma 5, cit., va dunque inteso nel senso che, nell’ordinamento scolastico, la gestione di percorsi triennali e la conseguente possibilità di svolgere i conseguenti esami
sussistesse solo per gli istituti che, nel 2010/2011, avessero iniziato una classe prima secondo il vecchio ordinamento e che nessun’altra scuola, statale o paritaria, che non fosse in quelle specifiche condizioni potesse procedervi (v. sull’estensione a t utte le RAGIONE_SOCIALE, anche Corte Costituzionale n. 242 cit., punto 6.1, terzo periodo).
5.2. Tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori in considerazioni di sistema, come nesso, almeno tendenziale, tra didattica e verifiche degli esiti di essa.
Di ciò sono segno la partecipazione alle commissioni, destinate poi ad esaminare anche i candidati esterni, dei cc.dd. membri interni (art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 425 del 1997; ora art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017), nonché le norme (ora non più contenute ed anzi espressamente abrogate o rese inefficaci dal d.lgs. n. 62 del 2017, art. 26, comma 4, lett. a e comma 6, seconda parte lett. a) che, all’epoca, prevedevano possibilità di formare in via eccezionale commissioni ad hoc per esterni ‘soltanto’ nel caso di «corsi di sRAGIONE_SOCIALEo a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale» (art. 4, comma 9, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 425 del 1997) o qualora il numero di candidati esterni fosse in numero tale da non consentire di operare altrimenti (art. 9, comma 3, ultima parte del D.P.R. n. 323 del 1998, in un contesto in cui comunque si parla di candidati destinati ad afferire a commissioni ‘statali’); così come può per certi versi dirsi adesso rispetto alla disciplina (art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 cit.) degli esami preliminari per i candidati esterni che provengano da un percorso scolastico incompleto, da svolgere davanti al consiglio RAGIONE_SOCIALEa classe «RAGIONE_SOCIALE‘istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato», in modo da ricondurre comunque le verifiche alle dinamiche RAGIONE_SOCIALEa didattica scolastica concretamente attuate.
Tale assetto di fondo vale anche per le RAGIONE_SOCIALE, ove il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62, cit., al comma 2, fa certamente rientrare nella definizione stessa la capacità di operare «a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolar e per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di
sRAGIONE_SOCIALEo aventi valore legale», ma ciò in corrispondenza agli ordinamenti generali ‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed in coerenza con la ‘domanda formativa’ RAGIONE_SOCIALEe famiglie.
5.3. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, comma 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le RAGIONE_SOCIALE pubbliche o RAGIONE_SOCIALE che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potessero svolgere esami di qualifica triennale, con l’eventuale partecipazione anche di candidati esterni.
In base a tale percorso argomentativo, nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, si afferma, pertanto, che il RAGIONE_SOCIALE, divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva, in quell’anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore legale, ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, come esattamente censurato nella sentenza impugnata.
Non è stato, dunque, ritenuto sufficiente che il diploma provenisse dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e che quest’ultima fosse scuola paritaria per l’anno 2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore legale.
6.1. In questo senso, non è stato ritenuto dirimente il decreto di riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa parità, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nonché di quello di caducazione del rapporto di lavoro, che, in quanto consequenziale a quel posizionamento in graduatoria, non avrebbe potuto essere instaurato.
6.2. Da ultimo, nel richiamato precedente è stata vagliata anche la portata RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Consiglio di Stato 9 febbraio 2024, n. 1317 resa in giudizio che coinvolgeva direttamente il “RAGIONE_SOCIALE” – con cui è stato rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del T.A.R. RAGIONE_SOCIALE di annullamento dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘U.S.R. di quella stessa Regione dai quali emergeva – i virgolettati a seguire riportano i passaggi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia amministrativa in esame – che
«con decorrenza dall’anno scolastico 2012 -2013 … l’ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale».
Il Consiglio di Stato ha precisato che «l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘originaria ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo era da rintracciare in una statuizione che affermasse l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa parità scolastica nell’anno 2012/2013, ed in questi precisi limiti ha deciso il primo giudice, essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR adito circa l’affermato effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (si ripete, peraltro, ‘doppiato’ dal decreto RAGIONE_SOCIALE‘USR RAGIONE_SOCIALE n. 360 de l 11/01/2016 che aveva riconosciuto la parità scolastica in favore del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a far data dall’anno scolastico 2012/2013)». Nel medesimo contesto, il Consiglio di Stato aggiunge che non «paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto d i appello sulla effettività e regolarità RAGIONE_SOCIALEe procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione» – superata d all’efficacia retroattiva del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa parità – e conclude, tuttavia, nel senso che «le dedotte circostanze, comunque in questa sede non provate, lasciano in ogni caso ferme le possibili eventuali iniziative d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, ladd ove si acclari la carenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di regolare svolgimento degli esami», richiamando infine quanto deciso nella sentenza rescindente di questa S.C.
Pertanto, come chiarito nel richiamato precedente, il senso complessivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Consiglio di Stato non è in contrasto con l’interpretazione resa da questa Corte, attes i l’incontestato riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALEa parità, la ribadita irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualifica e l’espressa salvezza RAGIONE_SOCIALEe debite iniziative d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa P.A. ove «si acclari la car enza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di regolare svolgimento degli esami». Per l’appunto, p roprio tale salvezza ed espressa limitazione sancite dai giudici amministrativi rende quella decisione compatibile con quanto accertato dalla Corte di
RAGIONE_SOCIALE in ordine alla mancanza RAGIONE_SOCIALEe condizioni derivanti dalla normativa per il riconoscimento del valore legale dei conseguenti titoli.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame nella presente controversia va respinto, atteso che la Corte d’appello bresciana ha motivato in maniera speculare a quella oggetto di impugnazione nel richiamato precedente n. 7672 del 2025, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, avuto riguardo alle precisazioni già effettuate in quella sede fra il perimetro e l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente ed il principio espresso sulla diversa ragione di invalidità del titolo individuata dalla Corte territoriale.
Nulla per le spese, in assenza di difesa da parte del RAGIONE_SOCIALE intimato.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Cons. est. Presidente NOME COGNOME