SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 5 2025 – N. R.G. 00001635 2023 DEL 08 01 2025 PUBBLICATA IL 08 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA – GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all’udienza del   8.1.2025
PROMOSSO DA
AVV_NOTAIO  COGNOME NOME, INDIRIZZO
CONTRO
AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME NOME, c/o , INDIRIZZO
OGGETTO:
Conclusioni: come da verbale in data 8.1.2025.
Parte_1
CP_1
Testimone_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con  ricorso  depositato  il  11.12.2023 esponeva  che  aveva proposto all’ (in data 1.10.2020, come risulta in atti) istanza di rendita ovvero indennizzo per la inabilità permanente derivante da una malattia professionale ( Ernia discale in L4-L5 ed L5-S1 in un  quadro  diagnostico  strumentale  di  discoartrosi  cervico  lombare )  contratta  nell’esercizio  ed  a causa della sua abituale attività lavorativa. Parte_1 CP_1
Poiché  in  sede  amministrativa  l’istanza  era  stata  definitivamente  disattesa,  chiedeva  che  la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio.
Domandava in conclusione che l’ ,  previa valutazione complessiva della propria inabilità in unificazione con  precedenti infortuni e/o malattie professionali richiamati in atti, fosse condannato a corrispondere le prestazioni di legge. CP_1
L’ente convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda. In particolare contestava che nella specie sussistesse  il  necessario  requisito  della  esposizione  dell’istante  al  rischio  professionale  specifico della  malattia  denunciata,  né  in  via  presuntiva  (non  trattandosi  di  tecnopatia  tabellata)  né  in concreto (non essendovi alcuna concreta prova di un rischio di tal genere).
Assunte le prove testimoniali, era espletata una consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi in data odierna avuta luogo la discussione, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata  dall’ si  estende  anche  a  malattie  professionali  non  specificamente  tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. CP_1
D’altra  parte  il  C.T.U.,  sulla  scorta  della  documentazione  in  atti  nonché  di  diretti  e  specifici accertamenti,  è  pervenuto  alla  conclusione  che  effettivamente  la  parte  ricorrente  è  affetta  da rachipatia in rilievo di patologia erniaria in l4-l5 ed l5-s1 e che l’insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa.
Il  perito  ha  altresì  specificato  l’incidenza  invalidante  di  detta  tecnopatia    ( 6% ),  cosicché  –  in unificazione con precedenti malattie ovvero infortuni professionali – il grado dell’inabilità ascende alla seguente misura complessiva: 11% .
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le  conseguenze di  legge,  come precisate in dispositivo.
Sui  ratei  arretrati  vanno  liquidati  ‘ex  lege’  gli  interessi  e/o  il  maggior  danno  da  svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell’ . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA – GIUDICE DEL LAVORO – così provvede:
dichiara che è in condizioni di inabilità generica lavorativa (nel seguente  grado: 6% ) per malattia di origine  professionale  ( RACHIPATIA  IN  RILIEVO  DI Parte_1
PATOLOGIA ERNIARIA IN L4-L5 ed L5-S1 ),  cosicché  -in  unificazione  con  precedenti  patologie professionali- il grado complessivo dell’inabilità ascende alla seguente misura: 11% ;
pertanto condanna l’ a corrispondere alla parte ricorrente le prestazioni di legge, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412/1991; CP_1
condanna  inoltre  l’ a  rifondere  alla  parte  attrice  le  spese  del  giudizio,  che  liquida  in complessivi  €2.300,00,  oltre  rimborso  spese  forfetario,  IVA  e  CAP  come  per  legge;  il  tutto  da distrarsi in favore di: AVV_NOTAIO; CP_1
pone ad integrale carico dell’ le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso  in data 8.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO (AVV_NOTAIO COGNOME)