Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3860 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L   Num. 3860  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 1268-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona  del  Direttore  Generale pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO,  con  domicilio  digitale  presso  l’indirizzo  di  posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
– controricorrente –
nonché contro
Regione  Campania,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata
Oggetto
Lavoro pubblico dirigenza medica riconoscimento anzianità per servizio prestato presso strutture sanitarie di uno Stato membro UE
R.G.N. 1268/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
PU
in Roma, INDIRIZZO, presso l’Ufficio di Rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Regione Campania;
– resistente con mandato –
avverso  la  sentenza n. 3318/2017  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di  Napoli, depositata il 28/06/2017 r.g.n. 9065/2011+ 1;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-L a Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dei gravami separatamente proposti (e successivamente riuniti) dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla Regione Campania, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME – utilmente classificata nella graduatoria per concorso pubblico per titoli ed esami nella posizione funzionale di dirigente medico di chirurgia vascolare e quindi assunta a tempo indeterminato con contratto stipulato in data 28 aprile 2004 con decorrenza giuridica dal 1° maggio 2004 – per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera e di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 1994, in virtù del servizio prestato nella branca di chirurgia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Vienna.
– La Corte territoriale, premesso che la COGNOME si era laureata in medicina e chirurgia il DATA_NASCITA in Austria ed aveva ivi conseguito la specializzazione in chirurgia generale, con atti riconosciuti dal RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale in Italia, tanto da aver superato il concorso pubblico ed aver stipulato un contratto con inquadramento nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘ente, ha osservato che la dirett iva n. 16 del 5 aprile 1993 (posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda da parte del primo giudice) è stata recepita con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che sancisce l’equiparazione dei titoli e diplomi di
specializzazione solo per l’accesso all’attività di medico chirurgo, ma non già ai fini RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, rispetto alla quale non si rinvengono nell’ordinamento  italiano  disposizioni  che  ne  consentano  la  valutazione ovvero conferiscano un valore certo.
– Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, mentre la Regione si è limitata a costituirsi chiedendo il rigetto del ricorso senza svolgere difese, per l’even tuale partecipazione alla discussione orale.
– La parte ricorrente ha depositato atto di costituzione ad adiuvandum di nuovo difensore, memoria e nota spese.
– La parte controricorrente ha depositato memoria.
In esito all’adunanza camerale del 23 giugno 2023 è stata disposta la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza per la ravvisata «necessità di sollecitare il contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti sulla normativa contrattuale invocata, con particolare riferimento al dedotto inquadramento RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE mobilità volontaria, nonché sulla disciplina nazionale in materia, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla l egge di conv ersione 6 giugno 2008, n. 101 e, successivamente, dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04».
– Le parti hanno depositato memoria.
 –  La  causa  giunge,  quindi, in  decisione  all’esito  RAGIONE_SOCIALE  trattazione  in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata,  ha  chiesto l’accoglimento  del  primo  motivo  di ricorso,  con assorbimento degli ulteriori motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,  la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del C.C.N.L. medici di
ruolo, ripreso nei successivi RAGIONE_SOCIALE, nonché violazione dei principi di libera circolazione e stabilimento nonché di reciproco riconoscimento, stabiliti dagli artt. 48-52 del trattato di Roma di fondazione RAGIONE_SOCIALE CEE e degli artt. 2, 4, 8, 36 RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria n. 16/93, attuata definitamente dal d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, artt. 3-4 e 45, violazione degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall’art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. proc. civ., violazione di giudicato RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia UE in sentenza n. 15/1998, per non avere la Corte d’appello riconosciuto che il principio di mobilità -che non comporta la novazione del rapporto -deve e ssere esteso a tutti i cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
2. – C on il secondo motivo è prospettata, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 14, violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, per non avere la Corte d’appello considerato le modifiche apportate dalla direttiva n. 19 del 2001, ulteriormente qualificanti nel senso di attribuire rilievo anche all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di medico e RAGIONE_SOCIALE‘esperienza professionale, nonché alla direttiva n. 36 del 2005, che ha confermato il principio del riconoscimento reciproco ed automatico.
3. – C on il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione del diritto comunitario: artt. 48 e 52 del Trattato di Roma, artt. 2, 4, 8, 36 RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria n. 16/93, degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall’art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché art. 14, violazione RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. proc. civ., degli artt. 11-117 Cost., con richiesta di remissione degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E.
4. -I  primi  due  motivi,  che  possono  essere  valutati  congiuntamente, perché intesi in maniera convergente a censurare la sentenza impugnata
nella  parte  in  cui  ha  esclu so  l’esistenza  nel  nostro  ordinamento  di una disciplina che consenta la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio rivendicata dalla COGNOME, sono fondati nei termini che seguono.
5. -In primo luogo, occorre precisare che la «corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., riguarda il petitum , che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene RAGIONE_SOCIALE vita che l ‘ attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali causa petendi RAGIONE_SOCIALE ‘ esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell ‘ esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione, sempre che sia rispettato l ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEe questioni proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa petendi , senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto» (così, con principio consolidato, già Cass. Sez. 2, 13/06/2002, n. 8479, e, più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11289).
5.1. -Nella specie, la domanda proposta dall’odierna ricorrente, in termini di  bene  RAGIONE_SOCIALE  vita  che  la  stessa  intende  conseguire,  si  sostanzia  nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004 ai fini giuridici ed economici per il servizio prestato in detto periodo nella branca di chirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Vienna.
5.2. -Rispetto  a  tale petitum ,  non  risulta  applicabile  la  pur  invocata disciplina  contrattuale  in  termini  di  mobilità  volontaria,  trattandosi  all’evidenza -di fattispecie del tutto differente, non riconducibile all’ipotesi prevista dall’art.  20  del  C.C.N.L.  8  giugno  2000 ,  richiamata  nel  primo motivo  di  ricorso,  come  pure  evidenziato  dal  pubblico  ministero  nella
memoria,  con  conseguente  inammissibilità,  per  irrilevanza,  del  relativo profilo di doglianza.
5.3. – Nondimeno, come poc’anzi chiarito, tale rilievo non preclude di procedere al corretto inquadramento giuridico RAGIONE_SOCIALE fattispecie all’esame, tanto più ove si consideri che la parte ricorrente, pur invocando -in tesi -la continuità del rapporto in virtù del principio sulla mobilità (che non comporta la novazione), si è espressamente appellata ai principi di libera circolazione e stabilimento nonché di reciproco riconoscimento, stabiliti dagli artt. 48-52 del trattato di Roma di fondazione RAGIONE_SOCIALE CEE ed agli strumenti normativi di attuazione di tali principi nell’Unione .
In tal senso, il rappresentante RAGIONE_SOCIALE Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (in particolare il primo motivo) sul rilievo che il caso di specie vada piuttosto inquadrato in termini di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità di servizio in caso di instaurazione di distinti rapporti di impiego in successione tra loro, in virtù del principio di libero stabilimento dei lavoratori all’interno RAGIONE_SOCIALE‘Unione, senza che possa a ciò ostare l’eventuale contraria disciplina inte rna (in particolare, le previsioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva).
Proprio in base a tale inquadramento occorre concludere per la fondatezza per quanto di ragione dei primi due motivi.
Al riguardo occorre senz’altro riferirsi al co nsolidato indirizzo espresso dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘ Unione Europea, che ha delineato in maniera sempre più stringente la necessità per il giudice nazionale di valutare la disciplina  interna  sulla  progressione  per  anzianità  in  coerenza  con  il principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno RAGIONE_SOCIALE‘Unione .
6.1. -Con  la  sentenza  15  gennaio  1998,  C-15/96,  –  espressamente richiamata dalla ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria pretesa – la Corte, nel pronunciarsi su una questione sollevata da un giudice tedesco, si esprimeva nel senso che l’art. 48 del trattato CE e l’art. 7 , nn. 1 e 4, del regolamento CEE  del  Consiglio  del  15  ottobre  1968,  n.  1612,  relativo  alla  libera circolazione dei lavoratori all’interno RAGIONE_SOCIALE Comunità , ostano alla clausola
del contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di Stato membro, che prevede, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorativi, in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di altro Stato membro (§ 14), con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE clausola del contratto collettivo comportante la ravvisata discriminazione contraria al diritto RAGIONE_SOCIALE Comunità ed obbligo per il giudice nazionale di applicare in favore del soggetto discriminato lo stesso regime assicurato agli altri lavoratori, senza attendere la previa abrogazione RAGIONE_SOCIALE predetta clausola (§ 35).
6.2. Con specifico riferimento all’attivit à sanitaria, già con precedente decisione (sentenza 22 novembre 1995, C-443/93), relativa al riconoscimento del servizio svolto da un medico ellenico presso ospedali pubblici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE federale di Germania a fini pensionistici, la Corte, nel premettere che «le norme del Trattato sulla libera circolazione RAGIONE_SOCIALEe persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro (v. sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton e a., Racc. pag. 3877, punto 13)», ha sottolineato che lo «scopo degli artt. 48-51 del Trattato, infatti, non sarebbe realizzato se, a seguito RAGIONE_SOCIALE ‘ esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori perdessero i vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall ‘ esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (v. sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, COGNOME, Racc. pag. I-4337, punto 22)» (§39), giungendo a ravvisare la configurabilità di tale effetto dissuasivo che si produce sul lavoratore «quando una normativa nazionale stabilisce che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione del diritto alla pensione, possono essere riconosciuti
solo periodi di servizio compiuti in ospedali pubblici nazionali, mentre analoghi periodi compiuti negli ospedali pubblici di altri Stati membri non possono essere riconosciuti a tali fini» (§40), poiché una simile normativa crea «una disparità di trattamento tra i lavoratori che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i lavoratori migranti, a scapito di questi ultimi, perché il problema del riconoscimento dei periodi compiuti in altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE Comunità si pone solo per i lavoratori che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione» (§ 41). In virtù di tali considerazioni, poiché dagli atti di causa non risultava alcun elemento che potesse giustificare la ravvisata disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e quelli che non si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione, tale disparità è stata considerata discriminatoria e, pertanto, contraria alle norme fondamentali del Trattato miranti a garantire la libera circolazione dei lavoratori, tanto più in quanto il rifiuto del cumulo dei periodi era stato motivato dal fatto che tali periodi erano stati compiuti in un altro Stato membro e non nello Stato membro interessato. Pertanto, la Corte ha concluso che «gli artt. 48 e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano al rifiuto di computare, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi che una persona soggetta ad un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato, come un medico dipendente RAGIONE_SOCIALE ‘ IKA, ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legge nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale» (§44).
6.3. – I medesimi principi sono stati ripresi anche nella sentenza del 30 settembre 2003, C-224/01, relativa alla questione sollevata da un giudice austriaco in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata da un professore universitario presso RAGIONE_SOCIALE di altri Stati membri ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione d ell ‘indennità speciale di anzianità , quale beneficio finanziario (aggiuntivo rispetto alla retribuzione di base) riconosciuto ai professori universitari con almeno quindici anni di servizio presso un ‘ RAGIONE_SOCIALE austriaca. Tale disciplina, che esclude qualsiasi possibilità di
considerare i periodi di attività che un professore universitario ha effettuato in uno Stato membro diverso dalla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Austria, è stata reputata idonea ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori sotto un duplice aspetto (§ 72): in primo luogo, «questo regime opera a danno dei lavoratori migranti cittadini di Stati membri diversi dalla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Austria, in quanto a questi lavoratori viene rifiutato il riconoscimento di periodi di servizio che essi hanno compiuto in questi Stati in qualità di professori universitari, per il solo motivo che questi periodi non sono stati effettuati in un ‘ RAGIONE_SOCIALE austriaca (v., in tal senso, relativamente a una disposizione greca analoga, sentenza 12 marzo 1998, causa C-187/96, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1095, punti 20 e 21)» (§73); in secondo luogo, «questo rifiuto assoluto di riconoscere i periodi effettuati in qualità di professori universitari in uno Stato membro diverso dalla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Austria ostacola la libera circolazione dei lavoratori stabiliti in Austria, in quanto è tale da dissuadere questi ultimi dal lasciare il proprio paese per esercitare questa libertà. Infatti, al loro ritorno in Austria, i loro anni di esperienza in qualità di professori universitari in un altro Stato membro, quindi nell ‘ esercizio di attività analoghe, non sarebbero presi in conto per l ‘ indennità speciale di anzianità di servizio» (§ 74).
Di conseguenza, una misura quale la concessione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità speciale di anzianità di servizio può ostacolare la libera circolazione dei lavoratori -cosa che è, in via di principio, vietata dagli artt. 48 del Trattato e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 -solo nel caso in cui tale misura persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da ‘ imperiosi motivi d ‘ interesse pubblico ‘ , purché la sua applicazione garantisca comunque il conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per farlo (§ 77), senza che tale giustificazione possa essere integrata da ll’obiettivo di ricompensare la fede ltà del lavoratore RAGIONE_SOCIALE‘unico datore di lavoro (§ 88).
6.4. – Più di recente, la questione RAGIONE_SOCIALE specifica professionalità maturata in ambito RAGIONE_SOCIALE è stata esaminata dalla Corte con riferimento al caso di
un’infermiera, che , dopo aver svolto per alcuni anni le proprie funzioni nell’ambito del servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale del Portogallo, si era vista negare dal servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale spagnolo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE pregressa esperienza professionale (sentenza del 28 aprile 2022, C86/2021, richiamata dal pubblico ministero nella memoria). La Corte, investita del quesito interpretativo dal giudice spagnolo, ha affermato che la norma spagnola costituisce, in via di principio, ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione, a meno che essa risponda a un interesse generale del Paese, quale potrebbe essere la non omogeneità professionale dei servizi sanitari prestati in Portogallo; ma in questa ipotesi deve essere consentito all’infermiera dimostrare di avere maturato in Portogallo un’esperienza professionale equivalente rispetto a quella spagnola. In particolare, nel richiamare i propri precedenti, la Corte ha dichiarato che «una normativa nazionale che non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45, paragrafo 1, TFUE » (§ 26), con la conseguenza che «una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente soltanto di prendere in considerazione l’esperienza professionale acquisita dal candidato alla carriera professionale presso i servizi sanitari spagnoli, nella stessa categoria professionale a partire dalla quale quest’ultimo chiede l’accesso alla categoria di carriera professionale di cui trattasi, è idonea a dissuadere un lavoratore dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione previsto dall’articolo 45 TFUE.» (§ 27). Infatti, «un lavoratore migrante che abbia acquisito presso datori di lavoro stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna un’esperienza professionale pertinente e di pari durata rispetto a quella maturata da un lavoratore che ha svolto in modo continuo
la sua carriera presso i servizi sanitari spagnoli corrispondenti sarà sfavorito dalla mancata presa in considerazione di tale esperienza professionale, ai fini del suo accesso a un determinato grado nel contesto del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sua carriera professionale (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2013, RAGIONE_SOCIALE, C -514/12, EU:C:2013:799, punto 28)» (§ 33). Sul piano RAGIONE_SOCIALE potenziale giustificazione di tali misure, vietate, in linea di principio , dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 (§§ 34 e 35), la Corte ha rimarcato che, rispetto alla finalità di interesse generale consistente nel garantire gli obiettivi e l’organizzazione del servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale -in quanto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE carriera professionale del lavoratore non implicherebbe unicamente la presa in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità, ma richie derebbe altresì che la prestazione di taluni servizi sia stata effettuata in una precisa categoria professionale e presso uno specifico servizio RAGIONE_SOCIALE volto alla realizzazione degli obiettivi RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale tali servizi sono forniti -, pur dovendosi riconoscere «agli Stati membri un margine di discrezionalità in tale settore (sentenza del 20 dicembre 2017, NOME COGNOME, C -419/16, EU:C:2017:997, punto 45 e giurisprudenza ivi citata)» (§ 40), «il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che, da un lato, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esperienza professionale acquisita dal lavoratore di cui trattasi nell’ambito del sistema RAGIONE_SOCIALE nazionale di un altro Stato membro non può essere considerato, in generale, un ostacolo alla realizzazione di tale obiettivo» (§ 45), d all’altro lato, «tale giudice dovrà prendere in considerazione la circostanza che il riconoscimento di detta esperienza professionale potrebbe essere effettuato secondo una procedura che offra all’interessato la possibilità di dimostrare l’equivalenza RAGIONE_SOCIALE sua esperienza professionale acquisita in altri Stati membri, come, secondo quanto risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, è consentito -in base alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale -ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento di s catti triennali di anzianità del personale statutario
temporaneo» (§ 45). Sul punto, la Corte ha ribadito che «lo Stato membro ospitante interessato deve rispettare i suoi obblighi in materia di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe qualifiche professionali » (§ 46), sicché «le autorità di uno Stato membro -alle quali un cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica -sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente RAGIONE_SOCIALE‘interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale » (§ 47), con la conseguenza che « qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (sentenze del 6 ottobre 2015, COGNOME, C -298/14, EU:C:2015:652, punto 57, e RAGIONE_SOCIALE ‘ 8 luglio 2021, COGNOME Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C -166/20, EU:C:2021:554, punto 39)» (§ 48). Conclusivamente, è stato affermato che «l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale relativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE carriera professionale nell’ambito del servizio RAGIONE_SOCIALE di uno Stato membro che impedisca di prendere in considerazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘anzianità del lavoratore,
l’esperienza  professionale  acquisita  da  quest’ultimo  presso  un  servizio RAGIONE_SOCIALE pubblico di un altro Stato membro, a meno che la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori che tale normativa implica risponda a un obiettivo di interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per raggiungere quest’ultimo.» (§ 50).
-Occorre, quindi, considerare la disciplina nazionale, onde valutarne la conformità ai principi di libera circolazione e stabilimento, siccome inverati dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘ Unione Europea (sull’obbligo per il giudice nazionale di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norma interna incompatibile col diritto comunitario, già Cass. Sez. L, 14/10/2004, n. 20275).
7.1. -L’ esperienza professionale e l’ anzianità di servizio vengono innanzi tutto in rilievo per la determinazione del trattamento retributivo.
L’art. 12,  comma  terzo,  del  C.C.N.L.  relativo  alla  dirigenza  medica  e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE, biennio economico 2000-2001, sottoscritto l’8 giugno 2000,  prevede  che:  «Con  riferimento  alle  norme  in  cui  è  richiesta esperienza professionale si deve intendere:
     ai  fini  del  compimento  del  quinquennio  di  attività  di  cui  all ‘ art.  4, l ‘ anzianità  di  servizio  maturata  in  qualità  di  dirigente  del  SSN,  a  tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;
   ai  fini  RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione degli artt.  3  e  5  l ‘ anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.».
Ne  consegue  che, per il computo  RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio per la determinazione  degli  emolumenti  da  corrispondere  al  dirigente  medico, rileva l’attività svolta senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi  del  comparto,  secondo l’interpretazione  adeguatrice (in  punto  di servizio prestato sulla base di rapporti a termine) già resa da questa Corte con riferimento alle fattispecie – in tutto sovrapponibili a quelle in esame –
stabilite dall ‘art. 11 comma 4, lett. a) e lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto l’8 giugno 2000 per la dirigenza non medica del SSN (Cass. Sez. L, 08/03/2022, n. 7584). Nondimeno, l ‘ anzianità che rileva dev ‘ essere quella maturata nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni nell ‘ ambito del comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, «così ulteriormente esplicitandosi che l ‘ anzianità rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE previsione in questione è quella maturata nell ‘ ambito del comparto, sebbene a prescindere dalla tipologia di contratto applicato (a tempo determinato o indeterminato)» (così Cass. Sez. L, 10/04/2017, n. 9161). La contrattazione collettiva, pertanto, pone un’espressa indicazione sull’anzianità di servizio rilevante ai fini retributivi, limitandola a quella resa nell’ambito del comparto RAGIONE_SOCIALE , anche se in aziende ed enti diversi. 7.2. -Rispetto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, è intervenut o il legislatore con decretazione d’urgenza , al dichiarato fine «di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALEe Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano», stabilendo che «Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l ‘ esperienza professionale e l ‘ anzianità acquisite da cittadini comunitari nell ‘ esercizio di un ‘ attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all ‘ adesione del medesimo all ‘ Unione europea, o presso organismi RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ accesso rimane fermo quanto previsto dall ‘ articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» (art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, in tema di ‘ Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888′).
Pertanto, già in base a tale disposizione occorre considerare l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari nell’esercizio di attività  analoghe  a  quella  rilevante  e  svolte  in  un  altro  Stato  membro, imponendo il superamento del dato letterale RAGIONE_SOCIALE normativa collettiva, ove rapportato unicamente al servizio reso nell’ambito del S .S.N.
La conclusione risulta ulteriormente avvalorata, proprio per lo specifico settore in esame, dalla modifica apportata al predetto art. 5 dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito al comma 1, dopo il primo periodo, il seguente: «Relativamente al personale RAGIONE_SOCIALEe aree RAGIONE_SOCIALE dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l ‘ ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professio nale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio RAGIONE_SOCIALE‘interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».
Ne consegue che la disposizione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva sopra richiamata, laddove evoca la necessità che l’esperienza professionale e l’anzianità di servizio siano maturate senza soluzione di continuità, non può trovare applicazione nelle fattispecie in cui l’assenza del predetto requisito dipenda dal passaggio da una struttura sanitaria di un altro Stato membro. Quanto alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE struttura sanitaria, la legge n. 735 del 1960, cui rinvia la decretazione d’urgenza , prevede all’art. 1 che «Il servizio RAGIONE_SOCIALE prestato all’estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell ‘ interesse pubblico è riconosciuto ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissione ai concorsi ai posti di RAGIONE_SOCIALE presso Enti locali banditi nella RAGIONE_SOCIALE e come titolo valutabile nei concorsi
medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» (con la precisazione che, in virtù RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte cost. 15 novembre 1985 n. 283 , l’art. 1 è stato dichiarato incostituzionale «nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all ‘ estero, ai soli fini RAGIONE_SOCIALE valutazione nei concorsi presso gli enti locali», con conseguente valenza generale RAGIONE_SOCIALE predetta norma). Le modalità del riconoscimento sono, poi, stabilite dall’art. 2, che prevede apposito provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, a seguito di domanda presentata dall ‘ interessato, corredata dai prescritti documenti, previ accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di equipollenza.
7.3. -La portata RAGIONE_SOCIALE disposizione d’urgenza, che prende espressamente in considerazione le previsioni in ordine al riconoscimento di vantaggi non solo economici ma anche più latamente professionali, induce a concludere che il medesimo principio ivi sancito deve trovare applicazione anche con riferimento  alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘anzianità  prevista,  ad  esempio,  per  il conferimento degli incarichi dirigenziali.
In proposito, l’art. 28 del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE‘area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999, sottoscritto l’8 giugno 2000, prevede al comma primo che «Ai dirigenti, all’atto RAGIONE_SOCIALE 1a assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione RAGIONE_SOCIALEe attività», mentre, ai sensi del terzo comma, «Ai dirigenti, dopo 5 anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e RAGIONE_SOCIALE, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1, lett. b) e c)». Inoltre, ai fini del conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, il
comma sesto  prevede  che  le  aziende  tengono  conto (fra  l’altro)  « RAGIONE_SOCIALEe attitudini personali e RAGIONE_SOCIALEe capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all ‘ esperienza  già  acquisita  in  precedenti  incarichi  svolti  anche  in  altre aziende  o  esperienze  documentate  di  studio  e  RAGIONE_SOCIALE  presso  istituti  di rilievo nazionale o internazionale».
L’esperienza professionale qualificata da una specifica anzianità di servizio costituisce pure il requisito prescritto dal procedimento previsto per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 29, primo comma, del C.C.N.L. del 2000, che rinvia alle procedure previste dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, secondo cui «L ‘ incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l ‘ attestato di formazione manageriale di cui all ‘ articolo 7 previsto per l ‘ area di RAGIONE_SOCIALE pubblica.» (art. 1, comma primo).
Occorre, tuttavia, sottolineare che, ai fini del conferimento degli incarichi in  questione,  il  requisito  RAGIONE_SOCIALE‘esperienza  professionale  e  RAGIONE_SOCIALE‘anzianità  di servizio rappresenta un requisito necessario ma non esaustivo, richiedendosi espressamente anche momenti di valutazione e verifica RAGIONE_SOCIALEe attività  svolte  e  dei  risultati  raggiunti,  ai  sensi  degli  artt.  31  e  ss.  del richiamato C.C.N.L.
-Giova, comunque, perimetrare la portata del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio stabilito dalla richiamata legislazione d’urgenza alle situazioni in cui vengano in rilievo posizioni giuridiche rispetto alle quali trovi applicazione il principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli artt. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, senza che possa, per ciò solo, configurarsi una discriminazione a sfavore RAGIONE_SOCIALEe situazioni puramente interne di uno Stato membro, come quelle in cui vengono a
trovarsi lavoratori che non abbiano mai esercitato il diritto di libera circolazione all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE Comunità Europea, rispetto ai cittadini di altri Stati membri che tale diritto abbiano invece esercitato, ferma la verifica in concreto da parte del giudice nazionale degli effetti che può dispiegare – in ipotesi -l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 234 (e del precedente art. 14bis RAGIONE_SOCIALE legge 4 febbraio 2005, n. 11, di analogo tenore), secondo cui «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea» , avuto riguardo anche alla tenuta costituzionale di una norma interna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati membri (in tal senso, già Cass. Sez. L, 04/03/1996, n. 1665).
9. – In applicazione del quadro normativo sopra ricostruito, occorre considerare che, nella specie, l’odierna ricorrente, per come si legge nella sentenza impugnata, «si è laureata in medicina e chirurgia il DATA_NASCITA e ha ivi conseguito la specializzazione in chirurgia generale. Detti atti sono stati riconosciuti dal RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale in Italia. Ed infatti la COGNOME ha partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami e, dopo averlo sup erato, è stata inquadrata a tempo indeterminato nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘Ente con contratto stipulato in data 28.4.2004».
Ne consegue che, rispetto al petitum di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata nel periodo dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004 per il servizio svolto in precedenza nella branca di chirurgia presso l’RAGIONE_SOCIALE di Vienna, in virtù di contratti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che nel nostro ordinamento non si rinviene «alcuna norma che equipari o conferisca un certo valore anche al servizio prestato all’estero, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio », per essere
prevista l’equiparazione normativamente «solo per l’accesso all’attività di medico chirurgo».
Soccorre, infatti, la specifica previsione introdotta dalla legislazione d’urgenza, richiamata al par. 7.2., che impone di considerare l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari nell’esercizio di attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, «anche in periodi antecedenti all’adesione del medesimo all’Unione europea», in tal modo sancendo espressamente l’operatività del principio in esame con valenza retroattiva rispetto all’entrata in vigo re RAGIONE_SOCIALE disposizione, in chiave strumentale rispetto allo scopo stesso perseguito dalla norma «di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALEe Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano».
Quanto alla necessaria qualificazione RAGIONE_SOCIALE struttura sanitaria RAGIONE_SOCIALEo Stato membro presso cui il servizio  è  stato  reso,  il  prescritto  requisito  risulta utilmente soddisfatto dal riconoscimento dei titoli RAGIONE_SOCIALE COGNOME dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, come indicato nella sentenza impugnata.
Non risultano addotte dall’amministrazion e specifiche ragioni di interesse generale – nei termini chiariti dalla richiamata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘ Unione Europea – che, in via di principio, valgano a giustificare il  mancato  riconoscimento  RAGIONE_SOCIALE‘esperienza  professionale  maturata  dalla COGNOME a Vienna, salvo la verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ulteriori condizioni previste dall’ordinamento nazionale in relazione agli spec ifici istituti di cui si invoca l’applicazione.
10. -Pertanto, in accoglimento – nei termini di cui sopra – del primo e del secondo  motivo  di  ricorso,  va  disposta  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALE  sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione,  che  provvederà  a  valutare  la  domanda  avanzata  dalla
COGNOME,  unitamente  alla  disciplina  RAGIONE_SOCIALEe  spese  processuali,  anche  del giudizio in cassazione, sulla base dei seguenti principi di diritto:
a) l’art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, impone di considerare, relativamente al personale RAGIONE_SOCIALEe aree RAGIONE_SOCIALE dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, che tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio RAGIONE_SOCIALE‘interessato da una struttura sanitaria, di cui alla l. n. 735 del 1960, di uno Stato membro a quella RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, quale Stato membro;
b) ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘applicazione del predetto art. 5, per struttura sanitaria, di cui alla legge n. 735 del 1960, si intende quella per cui sia intervenuto il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all’estero, con apposito provvedimento del RAGIONE_SOCIALEro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) l’art. 12 , comma terzo, del C.C.N.L. relativo alla dirigenza medica e veterinaria del SSN, biennio economico 20002001, sottoscritto l’8 giugno 2000, deve essere disapplicato, perché in contrasto con l’art. 5 del d.l. n. 59 del 2008, cit., nella parte in cui prescrive che l’esperienza professionale e l’anzianità ivi previste siano maturate senza soluzione di continuità nel caso di passaggio RAGIONE_SOCIALE‘interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge n. 735 del 1960, di uno Stato membro, fermo il rispetto RAGIONE_SOCIALEe ulteriori condizioni previste per il riconoscimento degli specifici istituti retributivi di cui si invoca l’applicazione;
d) gli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALE‘area relativa alla dirigenza medica e veterinaria  del  servizio  RAGIONE_SOCIALE  nazionale,  parte  normativa  quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 19981999, sottoscritto l’8 giugno 2000,  vanno  disapplicati  nella  parte  in  cui,  ai  fini  RAGIONE_SOCIALEe  esperienze
professionali  e  RAGIONE_SOCIALE‘anzianità  di  servizio maturate,  non  considerano  il servizio  svolto  nel  caso  di  passaggio  RAGIONE_SOCIALE‘interessato  da  una  struttura sanitaria, di cui alla legge n. 735 del 1960, di uno Stato membro, fermo il rispetto RAGIONE_SOCIALEe ulteriori condizioni previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
-L’accoglimento,  per  quanto  di  ragione,  del  primo  e  del  secondo motivo, e l’interpretazione qui adottata, in piena aderenza alla giurisprudenza  RAGIONE_SOCIALE  Corte  di  giustizia RAGIONE_SOCIALE‘ Unione  Europea,  esime  dalla necessità di valutare la richiesta di sollevare apposita questione pregiudiziale, oggetto del terzo motivo di ricorso, che si rivela, in questo senso, inammissibile.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile  il  terzo  motivo,  cassa  la  sentenza  impugnata  sul  punto  e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/01/2024