Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2420 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30322-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2696/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 5224/2014;
Oggetto
Ricongiunzione posizioni assicurative
R.G.N. 30322/2018
COGNOME
Rep.
Ud.28/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.6.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere la ricongiunzione presso l’AGO della posizione assicurativa già costituita presso l’INPDAP;
che i giudici territoriali hanno ritenuto che l’appellante, dopo l’ aggiunta del comma 12septies all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), che aveva posto a carico degli assicurati l’onere della ricongiunzione anche per le domande pendenti alla data della sua entrata in vigore, avesse rinunciato con nota dell’1.9.2011 alla ricongiunzione chiesta con domande del 26.7.2010 e del 21.12.2010 e si fosse semplicemente riservata il diritto di richiederla nuovamente ove tale onere fosse successivamente venuto meno, chiedendo intanto che la pensione le fosse liquidata in regime di totalizzazione;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 38 e 24 Cost. per avere la Corte di merito attribuito alla nota del 1°.9.2011 valore di rinuncia ad un diritto che è invece indisponibile e irrevocabile;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1, l. n. 29/1979, per non avere la Corte territoriale riconosciuto effetti istantanei alla domanda di ricongiunzione presentata anteriormente all’entrata in vigore del comma 12 -septies dell’art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., e il conseguente obbligo dell’INPS di procedere all’annullamento ex tunc della pensione liquidata in regime di totalizzazione una volta venuta meno, per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disposizione ult. cit., la temporanea sospensione della sua efficacia precettiva;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 1, l. n. 29/1979, nel testo ripristinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2017, per non avere la Corte di merito ritenuto che la declaratoria d’illegittimità costituzionale restituisse piena efficacia alla domanda di ricongiunzione senza oneri presentata il 26.7.2010; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati;
che, al riguardo, va premesso che la tesi di parte ricorrente poggia all’evidenza sull’assunto che il diritto dell’assicurato alla ricongiunzione sarebbe assolutamente irrinunciabile per indisponibilità intrinseca del diritto sottostante, donde l’impossib ilità giuridica di ogni successivo atto rivolto a dismettere la posizione assicurativa già conseguita e la conseguente erroneità della sentenza che, viceversa, tale possibilità di dismissione ha ammesso;
che, per contro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che oggetto dell’atto di disposizione concernente la ricongiunzione non può considerarsi la posizione previdenziale in sé stessa, quanto piuttosto un beneficio finalizzato a realizzare, mediante
l’unificazione delle posizioni assicurative, un risultato pensionistico più favorevole all’assicurato, il conseguimento del quale è rimesso ad un’iniziativa facoltativa dell’interessato e deve perciò ritenersi pienamente disponibile (così già Cass. n. 12935 del 1999);
che, risultando priva di fondamento normativo la tesi dell’indisponibilità del diritto alla ricongiunzione, è evidente che le censure di parte ricorrente si appuntano, nel resto, sull’interpretazione che i giudici territoriali hanno dato della nota del 1°.9.2011, attribuendole valore di rinuncia al diritto in senso sostanziale, salva la riserva di richiederlo successivamente nel caso di ripristino della precedente normativa (così la sentenza impugnata, pag. 5);
che trattasi, tuttavia, di censure inammissibili, essendo l’interpretazione degli atti negoziali riservata al giudice di merito;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28.11.2024.