Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35149 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27698-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto
R.G.N. 27698/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 656/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2017 R.G.N. 1965/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 22.5.17 la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del 2012 del tribunale di Monza, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare al lavoratore in epigrafe gli interessi legali sull’importo di euro 7649,14 dalla scadenza dei relativi ratei sino al 31/10/2008, dedotto quanto già versato allo stesso titolo, ed ha confermato per converso il rigetto della domanda di corresponsione di beneficio pensionistico all’esito di richiesta di ricongiunzione.
In particolare, per quel che qui rileva, la corte territoriale ha considerato che il lavoratore aveva chiesto il beneficio pensionistico di ricongiunzione in sede di liquidazione della pensione, che aveva pagato un onere di ricongiunzione in vista di un ‘beneficio’
relativo, che era stato quantificato sulla base di simulazione operata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e che tuttavia non era stato poi corrisposto il beneficio indicato; tanto premesso la corte ha rigettato la domanda volta ottenere il maggiore beneficio sulla scorta della simulazione, per non avere questa un valore vincolante; la sentenza ha poi pronunciato sugli interessi dovuti sulle somme, come sopra riportato (questione che non rileva nel presente giudizio di legittimità in considerazione dei motivi di ricorso di cui appresso).
Avverso la sentenza ricorre il lavoratore per un articolato motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si Ł riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 54 della legge 88/89, 1175, 1176 e 1218 c.c., per avere la corte territoriale trascurato il valore certificativo di plurime comunicazioni e provvedimenti dell’ente previdenziale, che avevano generato il legittimo affidamento e cagionato un danno risarcibile.
Il Collegio ritiene il motivo di ricorso inammissibile.
La sentenza impugnata, mentre ha escluso che l’ultimo documento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE potesse legittimare alcun affidamento (per non essere vincolante in quanto mera simulazione), con riferimento agli altri documenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che evidenziano un ‘beneficio pensionistico’ a fronte di un onere di ricongiunzione, ha escluso che vi fosse errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che il beneficio in discorso corrispondesse all’aumento della pensione annua che sarà liquidato a seguito della ricongiunzione, e ciò in quanto non vi Ł per legge corrispondenza tra il beneficio e l’importo della pensione.
Il ricorrente rileva che, se non avesse ipotizzato un beneficio contributivo effettivo, inteso come un maggior importo pensionistico, egli non avrebbe corrisposto l’onere di ricongiunzione che era sproporzionato in relazione al beneficio; in sostanza lamenta il carattere decettivo del termine ‘beneficio’, indicato nei documenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio rileva che, con il motivo di ricorso per cassazione, la parte fa valere -sotto lo schermo della dedotta violazione di leggesostanzialmente un vizio di accertamento di
fatto, precluso in sede di legittimità, tanto piø in presenza di doppia pronuncia conforme del giudice di merito sul punto.
Il motivo di ricorso Ł pertanto inammissibile, richiedendo un accertamento della decettività dei documenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che è rimesso essenzialmente alla valutazione del giudice di merito e che Ł preclusa in sede di legittimità.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.