Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33842 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33842 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5355-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
Oggetto inarcassa
R.G.N. 5355/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2016 R.G.N. 382/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME volta ad ottenere a carico di RAGIONE_SOCIALE la pensione di anzianità, secondo i requisiti di anagrafici e contributivi previsti dalle disposizioni anteriori a quelle statutarie entrate in vigore il 5.3.2010 e fatte salve dalla disposizione transitoria dell’art.26, co.3 del lo Statuto RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, quanto all’anzianità contributiva necessaria per poter beneficiare dei precedenti requisiti di accesso alla pensione, riteneva la Corte che essa fosse stata raggiunta a mezzo della domanda di ricongiunzione con pregressa contribuzione versa ta presso l’RAGIONE_SOCIALE; tale contribuzione, una volta soggetta a contribuzione, era da
ritenersi già presente al 5.3.2010, data successiva alla presentazione della domanda di ricongiunzione, cui peraltro RAGIONE_SOCIALE aveva risposto vario tempo dopo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.26 Statuto RAGIONE_SOCIALE, dell’art.12 disp. prel. cod. civ., dell’art.1 d.lgs. n.509/94, della l. n.45/90, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Con un primo argomento, si sostiene che l’art.26, co.3 dello Statu t o consentiva l’accesso alla pensione di anzianità secondo la disciplina previgente solo per coloro che al 5.3.2010 avessero maturato 30 anni di anzianità contributiva presso RAGIONE_SOCIALE; ciò che non era pacificamente per COGNOME.
Con un secondo argomento, il motivo sostiene che, anche a voler computare l’anzianità contributiva pari a 3 anni, a seguito della ricongiunzione, questa opera non retroattivamente ma solo a far data dal pagamento dell’onere economico che, nel caso di speci e, si ebbe dopo il 5.3.2010, sicché a quella data non si poteva ritenere acquisita l’anzianità contributiva richiesta dall’art.26, co.3 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato.
In fatto risulta dalla sentenza impugnata che la domanda di ricongiunzione fu avanzata prima del 5.3.2010, data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie RAGIONE_SOCIALE; che RAGIONE_SOCIALE comunicò a COGNOME l’ammontare dell’onere economico in data successiva al 5.3.2010, ovvero il 7.6.2010 e che il pagamento da parte di COGNOME si ebbe il 20.10.2010.
La controversia riguarda il momento in cui assume rilevanza l’anzianità contributiva maturata presso RAGIONE_SOCIALE e ricongiunta a quella maturata presso RAGIONE_SOCIALE; se cioè tale anzianità si debba collocare temporalmente nel periodo in cui fu maturata e quindi antecedentemente al 5.3.2010, oppure successivamente al 5.3.2010.
Reputa il collegio che vada data preferenza a questa seconda ipotesi, con conseguente inapplicabilità dell’art.26, co.3 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE.
Seguendo l’orientamento di questa Corte (Cass.29767/22) dal quale non v’è motivo di discostarsi, la ricongiunzione presuppone il perfezionamento del negozio bilaterale tra le parti, e prescinde dalla tempestività o meno della comunicazione di RAGIONE_SOCIALE ave nte ad oggetto l’importo economico da pagare. Al perfezionamento del negozio bilaterale deve poi seguire il pagamento dell’onere economico da parte dell’assicurato. Questa Corte ha quindi concluso che solo il perfezionamento del negozio di ricongiunzione e del relativo pagamento permettono di definire la complessiva contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, come sopra detto, è pacifico che antecedentemente al 5.3.2010 non era perfezionato il
negozio bilaterale e nemmeno si era avuto il pagamento da parte di COGNOME. Non poteva dunque applicarsi l’art.26, co.3 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE, poiché al 5.3.2010 non era maturata l’anzianità contributiva di 30 anni.
La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.
Le spese dell’intero giudizio sono interamente compensate poiché l’orientamento in materia di questa Corte è sorto successivamente alla domanda di primo grado.
P.Q.M.