Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11201 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
R.G.N. 13448/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Volo. Oneri di Ricongiunzione.
ORDINANZA
sul ricorso 13448-2021 proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2354 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 9 novembre 2020 (R.G.N. 3146/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2354 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva rideterminato gli oneri di ricongiunzione, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del signor NOME COGNOME, iscritto al RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 4 settembre 1980 al 21 marzo 1999, quale dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e iscritto successivamente presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Volo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale dipendente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che occorre portare in detrazione gl’interessi, nella determinazione degli oneri di ricongiunzione, secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Sono inapplicabili, difatti, le previsioni degli artt. 124 e 125 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, invocate dall’appellante e riguardanti la diversa ipotesi del dipendente pubblico che, cessando l’attività lavorativa senza avere acquisito il diritto a pensione, utilizza i contributi per costituire una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’art. 126 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 esclude la costituzione di una posizione assicurativa proprio nell’ipotesi del dipendente che, pur cessando dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione, assuma un servizio di cui esegua la ricongiunzione con il servizio precedente.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, illustrato da memoria in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 2 aprile 1958, n. 322, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere, nel caso di specie, la costituzione di una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che riguarderebbero soltanto «l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa costituz ione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico» (pagina 8 del ricorso per cassazione). La costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa si risolverebbe nel «passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di previdenza all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza inte ressi» (pagina 9 del ricorso) . All’odierna vicenda non si applicherebbero, dunque, le norme sulla ricongiunzione, in quanto esse presuppongono, ad avviso del ricorrente, che la contribuzione accreditata presso le forme di previdenza sostitutiva «sia da sola idonea a far sorgere in capo al lavoratore il diritto al trattamento pensionistico liquidato dalla predetta forma previdenziale obbligatoria sostitutiva» (pagina 12 del ricorso per cassazione).
2. -Il ricorso non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagina 10), in quanto non tende a ridiscutere l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, ma sottopone al vaglio di legittimità una questione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente.
-Il ricorso è fondato.
4. -Questa Corte, con orientamento consolidato che il controricorso e la memoria illustrativa del controricorrente non inducono a rimeditare, è costante nell’affermare che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità, quando abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l ‘i stituto RAGIONE_SOCIALEa
costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenza dei lavoratori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973), con il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione (Cass., sez. lav., 24 agosto 2020, n. 17611).
Colgono dunque nel segno le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel sottolineare la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, che presenta «natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il t rasferimento nell’ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 30 luglio 2019, n. 20522, punto 4 del Rilevato ).
La costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa si traduce in una «speciale tutela» (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2018, punto 4.2. del Considerato in diritto ), che rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi. È proprio l’irriducibile peculiarità di tale forma di tutela previdenziale, unita all’eterogeneità dei termini posti a raffronto, a precludere la valutazione comparativa con il sistema generale, prefigurata nel controricorso alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost .
5. -Né si può negare l’operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale, ratione temporis applicabile alla fattispecie controversa, in forza RAGIONE_SOCIALEa qualificazione attribuita all’istanza in sede stragiudiziale, con il richiamo all’istituto RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione. La condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, valorizzata anche nella memoria illustrativa del controricorrente, non dispiega alcuna efficacia vincolante, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘inderogabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge.
È necessario, dunque, riscontrare in concreto i presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente e, di tali presupposti, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha
offerto dimostrazione persuasiva, alla stregua dei princìpi di diritto enunciati a più riprese da questa Corte.
Di tali princìpi gli stessi giudici d’appello fanno menzione, evidenziando la comparabilità RAGIONE_SOCIALE‘odierna vicenda a quelle scrutinate dall’ordinanza n. 20522 del 2019 e dalla sentenza n. 17611 del 2020 (pagina 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
6. -Dai princìpi in esame, ribaditi in molteplici occasioni da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 2023, n. 35532, e 19 luglio 2023, n. 21214, e, di recente, Cass., sez. lav., 1° aprile 2025, n. 8530, n. 8528, n. 8525 e n. 8522), si è discostata la sentenza d’appello .
6.1. -In punto di fatto, non è controverso che l’odierno controricorrente, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione (25 marzo 1999), avesse già cessato il servizio, senza aver ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, e beneficiasse, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis di una posizione assicurativa.
6.2. -Né si ravvisa l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 126, primo comma, lettera b ), del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i dipendenti che assumano un altro servizio, di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La previsione evoca la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, come emerge dal termine ‘servizio’ (Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14381, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ). Dall’assunzione di un altro servizio, nell’accezione così delineata, in coerenza con i canoni letterali e sistematici RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione, esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelta di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione (nella specie, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
6.3. -Questa Corte, infine, ha puntualizzato di recente che « nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria. 16. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979. 17. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa. 18. Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 l. n. 29/1979 » (Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7295, punti 15, 16, 17 e 18 del Considerato ).
-Dai rilievi esposti discendono, in definitiva, l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dev’essere rigettata l’originaria domanda, che invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa più favorevole disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979.
-La peculiare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo di recente hanno trovato uno stabile approdo ermeneutico nella giurisprudenza di questa Corte, con la conferma e la puntualizzazione dei princìpi di diritto enunciati nel 2019 e nel 2020, induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del signor NOME COGNOME; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione