Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
R.G.N. 13448/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione Fondo Volo. Oneri di Ricongiunzione.
ORDINANZA
sul ricorso 13448-2021 proposto da RAGIONE_SOCIALEINPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA , INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, da ll’ avvocata NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 2354 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 9 novembre 2020 (R.G.N. 3146/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2354 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rideterminato gli oneri di ricongiunzione, in accoglimento della domanda del signor NOME COGNOME iscritto al Fondo previdenziale INPDAP dal 4 settembre 1980 al 21 marzo 1999, quale dipendente del Ministero della Difesa, e iscritto successivamente presso il Fondo Volo dell’INPS, quale dipendente di Alitalia s.p.a.
La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che occorre portare in detrazione gl’interessi, nella determinazione degli oneri di ricongiunzione, secondo la disciplina dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Sono inapplicabili, difatti, le previsioni degli artt. 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, invocate dall’appellante e riguardanti la diversa ipotesi del dipendente pubblico che, cessando l’attività lavorativa senza avere acquisito il diritto a pensione, utilizza i contributi per costituire una posizione assicurativa presso l’INPS. L’art. 126 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 esclude la costituzione di una posizione assicurativa proprio nell’ipotesi del dipendente che, pur cessando dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione, assuma un servizio di cui esegua la ricongiunzione con il servizio precedente.
-L ‘INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, illustrato da memoria in vista dell’adunanza camerale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere, nel caso di specie, la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS, sulla base delle previsioni dell’art. 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che riguarderebbero soltanto «l’ipotesi della costituz ione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico» (pagina 8 del ricorso per cassazione). La costituzione ope legis della posizione assicurativa si risolverebbe nel «passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di previdenza all’INPS, senza inte ressi» (pagina 9 del ricorso) . All’odierna vicenda non si applicherebbero, dunque, le norme sulla ricongiunzione, in quanto esse presuppongono, ad avviso del ricorrente, che la contribuzione accreditata presso le forme di previdenza sostitutiva «sia da sola idonea a far sorgere in capo al lavoratore il diritto al trattamento pensionistico liquidato dalla predetta forma previdenziale obbligatoria sostitutiva» (pagina 12 del ricorso per cassazione).
2. -Il ricorso non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagina 10), in quanto non tende a ridiscutere l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, ma sottopone al vaglio di legittimità una questione interpretativa della disciplina vigente.
-Il ricorso è fondato.
4. -Questa Corte, con orientamento consolidato che il controricorso e la memoria illustrativa del controricorrente non inducono a rimeditare, è costante nell’affermare che il dipendente civile o militare dello Stato, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità, quando abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l ‘i stituto della
costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati (art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973), con il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione (Cass., sez. lav., 24 agosto 2020, n. 17611).
Colgono dunque nel segno le censure dell’INPS, nel sottolineare la peculiarità della costituzione ope legis della posizione assicurativa, che presenta «natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il t rasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 30 luglio 2019, n. 20522, punto 4 del Rilevato ).
La costituzione della posizione assicurativa si traduce in una «speciale tutela» (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2018, punto 4.2. del Considerato in diritto ), che rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi. È proprio l’irriducibile peculiarità di tale forma di tutela previdenziale, unita all’eterogeneità dei termini posti a raffronto, a precludere la valutazione comparativa con il sistema generale, prefigurata nel controricorso alla luce dell’art. 3 Cost .
5. -Né si può negare l’operatività della disciplina speciale, ratione temporis applicabile alla fattispecie controversa, in forza della qualificazione attribuita all’istanza in sede stragiudiziale, con il richiamo all’istituto della ricongiunzione. La condotta dell’Istituto, valorizzata anche nella memoria illustrativa del controricorrente, non dispiega alcuna efficacia vincolante, in ragione dell ‘inderogabilità della disciplina di legge.
È necessario, dunque, riscontrare in concreto i presupposti applicativi della normativa vigente e, di tali presupposti, l’INPS ha
offerto dimostrazione persuasiva, alla stregua dei princìpi di diritto enunciati a più riprese da questa Corte.
Di tali princìpi gli stessi giudici d’appello fanno menzione, evidenziando la comparabilità dell’odierna vicenda a quelle scrutinate dall’ordinanza n. 20522 del 2019 e dalla sentenza n. 17611 del 2020 (pagina 8 della sentenza impugnata).
6. -Dai princìpi in esame, ribaditi in molteplici occasioni da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 2023, n. 35532, e 19 luglio 2023, n. 21214, e, di recente, Cass., sez. lav., 1° aprile 2025, n. 8530, n. 8528, n. 8525 e n. 8522), si è discostata la sentenza d’appello .
6.1. -In punto di fatto, non è controverso che l’odierno controricorrente, al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione (25 marzo 1999), avesse già cessato il servizio, senza aver ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, e beneficiasse, pertanto, della costituzione ope legis di una posizione assicurativa.
6.2. -Né si ravvisa l’ipotesi dell’art. 126, primo comma, lettera b ), del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti che assumano un altro servizio, di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La previsione evoca la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, come emerge dal termine ‘servizio’ (Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14381, punto 2.2. delle Ragioni della decisione ). Dall’assunzione di un altro servizio, nell’accezione così delineata, in coerenza con i canoni letterali e sistematici dell’interpretazione, esula l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronautica militare per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione (nella specie, RAGIONE_SOCIALE).
6.3. -Questa Corte, infine, ha puntualizzato di recente che « nell’ambito del cumulo dei contributi per ricongiunzione ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria. 16. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979. 17. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa. 18. Né il controricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979 » (Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7295, punti 15, 16, 17 e 18 del Considerato ).
-Dai rilievi esposti discendono, in definitiva, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Dev’essere rigettata l’originaria domanda, che invoca l’applicazione della più favorevole disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979.
-La peculiare complessità delle questioni dibattute, che solo di recente hanno trovato uno stabile approdo ermeneutico nella giurisprudenza di questa Corte, con la conferma e la puntualizzazione dei princìpi di diritto enunciati nel 2019 e nel 2020, induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del signor NOME COGNOME compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione