Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23399 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24426-2019 proposto da:
COGNOME – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 386/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Ricongiunzione dei contributi .
R.G.N. 24426/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 13/05/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda, proposta dall’attuale intimato, volta al conseguimento della pensione di anzianità, alla stregua delle norme di favore previste dall’art. 26, comma 3, dello Statuto INARCASSA ante 2 013.
A fondamento della decisione, la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla norma statutaria, poiché il professionista s i era avvalso dell’istituto della ricongiunzione dei contributi.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME con due motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2, della legge nr. 45 del 1990 nonché degli artt. 1362, 1363 e 1324 c.c. in relazione all’art. 6, comma 4, del Regolamento Riscatti e RAGIONE_SOCIALE e all’art . 26, comma 3, dello Statuto di Inarcassa.
In estrema sintesi, parte ricorrente contesta la sussistenza del requisito contributivo utile per accedere al trattamento pensionistico di favore, non essendosi perfezionata, alla data del 5 marzo 2010, la ricongiunzione dei contributi.
Il motivo è fondato.
La normativa invocata dal professionista consentiva il conseguimento della pensione di anzianità in favore degli assicurati che, alla data del 5 marzo 2010 (data di entrata in vigore della modifica statutaria), avessero maturato l’età
anagrafica di 55 anni e un’anzianità contributiva presso INARCASSA di 30 anni.
A tale riguardo -e con specifico riferimento al conseguimento del requisito contributivo per effetto dell’istituto della ricongiunzione- questa Corte ha però osservato che: «la ricongiunzione ex lege n. 45 del 1990 presuppone il perfezionamento dell’apposito negozio bilaterale tra l’assicurato e l’ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione. In particolare, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell’adempimento (anche parziale) dell’onere economico derivante dalla ricongiunzione» (così Cass. n. 29767 del 2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023 e Cass. nr. 30190 del 2024).
I principi indicati, cui va assicurata continuità in questa sede , conducono all’annullamento della sentenza impugnata. Risulta, infatti, dalla stessa che l’intimato presentava la domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi presso INPS, INPDAI e INARCASSA il 20 aprile 2011 e sosteneva l’onere economico, versando le prime tre rate, il 21 agosto 2012.
In modo evidente, alla data utile del 5 marzo 2010, difettava il requisito contributivo per beneficiare della disciplina di favore.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al primo motivo mentre la trattazione del secondo motivo resta assorbita; non apparendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata la domanda di NOME COGNOME volta al conseguimento della pensione di anzianità alle più favorevoli condizioni prescritte da RAGIONE_SOCIALE, per insussistenza del requisito dell’anzianità contributiva.
La mancanza di precedenti specifici al momento del deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese del l’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 maggio