Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27623 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6882-2018 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 6882/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/06/2023
giurisdizione Costituzione ope legis posizione assicurativa e oneri di ricongiunzione
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1033 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA , depositata il 21 dicembre 2017 (R.G.N. 1031/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1033 del 2017, depositata il 21 dicembre 2017, la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti, che aveva riconosciuto al signor NOME COGNOME, pilota RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, transitato nel settembre 1996 all’impiego privato con l’iscrizione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Volo, il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l’RAGIONE_SOCIALE, con la detrazione degl’interessi sulla contribuzione versata presso la gestione di provenienza e con la conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALE‘importo da versare per la ricongiunzione.
1.1. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il caso di specie è regolato dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 febbraio 1979, n. 29, concernente l’ipotesi «del soggetto c he, iscritto ad una cassa di RAGIONE_SOCIALE diversa da quella RAGIONE_SOCIALEa gestione obbligatoria gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e intraprenda un’altra attività lavorativa che implichi l’iscrizione alla gestione obbl igatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). In virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione richiamata, la ricongiunzione si compie «caricando gli interessi sulla gestione di provenienza» ( ibidem ).
1.2. -Non è dunque pertinente il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘appellante all’art. 124 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riguarda la diversa fattispecie RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, costituita a beneficio del dipendente statale, civ ile o RAGIONE_SOCIALE, che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per carenza del requisito di anzianità. In tale ipotesi, l’art. 125 del
medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973 contempla un trasferimento dei contributi senza interessi.
1.3. -La conferma di tali conclusioni si rinviene nell’art. 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE che assumano un altro servizio e debbano poi riunire o ricongiungere il servizio prestato in precedenza.
Non si può condividere l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che, sulla scorta del dato letterale legato al vocabolo ‘servizio’, circoscrive l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa disposizione menzionata all’ipotesi del dipendente che instauri «un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila , con ricorso notificato il 28 febbraio 2018 e affidato a un motivo.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso, notificato il 4 aprile 2018.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
-Il Collegio, al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 2 aprile 1958, n. 322, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel determinare l’onere di ricongiunzione, detraendo gl’interessi sulla contribuzione versata
presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979.
Il ricorrente evidenzia che a favore del signor COGNOME, al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è stata costituita la posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, «con trasferimento RAGIONE_SOCIALEa sorte contributiva accreditatagli presso l’allora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza maggiorazione interessi» (pagina 11 del ricorso per cassazione). Tale costituzione, prevista dalla legge n. 322 del 1958 per chi cessi il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione, sarebbe poi specificamente regolata dal Testo unico RAGIONE_SOCIALEe norme sul trattamento di quiescenza dei RAGIONE_SOCIALE civili e militari RAGIONE_SOCIALEo Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), agli artt. 124, 125 e 126.
In particolare, l’art. 126, nell’escludere la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE che assumano un altro servizio, richiamerebbe l’instaurazione di «un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico», che sola potrebbe impedire una costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, con il correlato «passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza interessi» (pagina 14 del ricorso per cassazione).
Quanto al riferimento alla riunione e alla ricongiunzione, sarebbe «interno al sistema di RAGIONE_SOCIALE pubblico, sostitutivo di quello generale gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» , e non avrebbe alcuna attinenza con l’istituto RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, successivamente disciplinato dalla legge n. 29 del 1979 (pagina 14 del ricorso) e inerente al «sistema di RAGIONE_SOCIALE generale» (pagina 17).
Il ricorrente puntualizza, infine, che, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione, la forma di RAGIONE_SOCIALE sostitutiva «aveva definitivamente perso la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa contribuzione stante la cessazione dal servizio di pubblico impiego»
(pagina 17 del ricorso per cassazione). La contribuzione -soggiunge l’RAGIONE_SOCIALE era già transitata al RAGIONE_SOCIALE pensioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Diverso, pertanto, sarebbe l ‘ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 29 del 1979, concernente le «contribuzioni accreditate presso forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria sostitutiva allorché i contributi accreditati presso questa forma di RAGIONE_SOCIALE siano di per sé sufficienti per il riconoscimento del diritto a pensione» (pagina 18 del ricorso per cassazione).
-Il ricorso è fondato.
-Nel controricorso (pagine 10 e 11), si richiama, a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia n. 469 del 2012, che è intervenuta a dirimere una controversia in tutto sovrapponibile a quella odierna.
Questa Cor te, con l’ordinanza n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019, ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, egualmente incentrato sulla violazione e sulla falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322 del 1958 e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29 del 1979, e ha cassato la pronuncia RAGIONE_SOCIALE a Corte d’appello di Venezia, addotta a sostegno RAGIONE_SOCIALEa prospettazione del controricorrente.
-Ai principi enunciati nella menzionata ordinanza, sorretti dall’analitica ricognizione del quadro normativo di riferimento, occorre dare continuità.
Le notazioni illustrate nel controricorso e nella memoria depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio non prospettano argomenti decisivi per rimeditare un indirizzo confermato in molteplici occasioni nella successiva evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza (da ultimo, Cass., sez. lav., 7 agosto 2023, n. 23985, 19 luglio 2023, n. 21214, 12 ottobre 2022, n. 29820, 24 agosto 2020, n. 17611, e 8 luglio 2020, n. 14381).
-Coglie nel segno il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che valorizza la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa costituzione ope legis RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa e la specialità
rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dalla sentenza d’appello.
A tale riguardo, questa Corte ha rilevato che: «la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell ‘ ordinamento speciale il trasferimento nell ‘ ordinamento comune RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata a condizione che l ‘ assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività lavorativa; 5. a differenza RAGIONE_SOCIALEa normale ricongiunzione -che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda -il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l ‘ iscrizione all ‘ ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel RAGIONE_SOCIALE speciale; 6. inoltre, a differenza RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa può avvenire solo presso il RAGIONE_SOCIALE pensione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro RAGIONE_SOCIALE previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l ‘ interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici)» (ordinanza n. 20522 del 2019, cit.).
Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata beneficiando RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto RAGIONE_SOCIALEa
costituzione di posizione assicurativa presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui all ‘ art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi. Non viene in rilievo il diverso istituto RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, che opera solo quando la contribuzione accreditata sia da sola sufficiente per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pensione (sentenza n. 17611 del 2020, cit.).
6. -La sentenza impugnata ha disatteso i principi richiamati.
Nel caso di specie, non è controverso che il controricorrente, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricongiunzione (30 settembre 1996), avesse già cessato il servizio, che comportava l’iscrizione all’ordinamento speciale, e non avesse ancora maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza.
Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa alla stregua RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322 del 1958, ratione temporis applicabile.
Né il controricorrente poteva rivendicare una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione previste d all’art. 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che così recita: «Non si fa luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa per i RAGIONE_SOCIALE cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente».
Nell’evocare l’assunzione di un altro servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematici d’interpretazione, allude alla fattispecie «RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce ‘ servizio ‘ il nuovo rapporto di lavoro» (sentenza n. 14381 del 2020, punto 2.2. RAGIONE_SOCIALEe ‘Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione’).
Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque, l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa libera scelta di abbandonare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per trasferirsi alle dipendenze d’una compagnia privata di navigazione aerea (sentenza n. 17611 de l 2020, cit., punto 4 RAGIONE_SOCIALEe ‘Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione’).
La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta, quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979 e non in quella di cui agli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.
-Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto.
-La senten za d’appello è dunque cassata.
Come questa Corte ha statuito in precedenti analoghi (ordinanze n. 21214 del 2023 e n. 20522 del 2019, cit., e sentenze n. 17611 e n. 14381 del 2020, cit.), la causa può essere decisa nel merito, in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso, dev’essere respinta l ‘originaria domanda , volta ad accertare, nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onere per la ricongiunzione, il diritto di calcolare in detrazione gl ‘ interessi del 4,5%, sull ‘ ammontare dei contributi RAGIONE_SOCIALE trasferiti.
-La particolare complessità del quadro normativo, che, in epoca successiva alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso per cassazione, ha imposto a questa Corte di esaminare funditus le questioni dibattute, induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione